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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'

DECRETO 17 dicembre 2010, n. 256

Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali. (11G0023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/09/2013)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 18-2-2011
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIOVENTU' 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                e con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come  modificato  dall'articolo  2,  comma  39  della  legge  23
dicembre 2008, n. 191 che, al fine di consentire alle giovani  coppie
di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse
all'acquisto della prima casa, a  decorrere  dal  1°  settembre  2008
istituisce,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al  credito  per
l'acquisto della prima casa da  parte  delle  giovani  coppie  o  dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'  per
quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, la cui  complessiva  dotazione  e'  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2009 e 2010; 
  Visto, in particolare, l'ultimo periodo del  gia'  citato  articolo
13, comma 3-bis, che prevede l'emanazione di un decreto del  Ministro
della gioventu', di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  al
fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le  modalita'
di funzionamento del medesimo Fondo, nel  rispetto  delle  competenze
delle regioni in materia di politiche abitative; 
  Visto il decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ed, in  particolare,
l'articolo 19, comma 5, il quale stabilisce che  «le  amministrazioni
dello Stato,  cui  sono  attribuiti  per  legge  fondi  o  interventi
pubblici, possono affidarne direttamente la  gestione,  nel  rispetto
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico, su cui le predette  amministrazioni  esercitano
un controllo analogo a quello esercitato  su  propri  servizi  e  che
svolgono la propria  attivita'  quasi  esclusivamente  nei  confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico  delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio   2008,   n.   121   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
ottobre 2009 che istituisce presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri il Dipartimento della gioventu'; 
  Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad  attuare
le misure di cui al predetto articolo 13, comma 13-bis,  non  essendo
dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi
del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di
una societa' a capitale interamente pubblico, affidando  direttamente
alla stessa l'esecuzione di  attivita'  relative  alla  gestione  del
Fondo; 
  Acquisita  l'intesa  con   la   Conferenza   Unificata   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, nella seduta del 7 ottobre 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1998
(con nota 11084 del 17 dicembre 2010); 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Attuazione e gestione del Fondo di accesso al credito 
 
  1. Il Fondo per l'accesso al credito  per  l'acquisto  della  prima
casa (di seguito: «Fondo») da parte delle giovani coppie coniugate  o
dei nuclei familiari  anche  monogenitoriali  con  figli  minori  (di
seguito: «Mutuatari/Mutuatario») istituito presso la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  Gioventu'  (di  seguito:
«Dipartimento») e' destinato alle  finalita'  indicate  dall'articolo
13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato
dall'articolo 2, comma 39 della  legge  23  dicembre  2008,  n.  191,
secondo i criteri di cui all'articolo 2. 
  2.  Soggetto  attuatore  e'  il  Dipartimento,  il  quale  per   le
operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102,  della  prestazione  di  una  societa'  a  capitale  interamente
pubblico   (di   seguito:   «Gestore»),   affidandole    direttamente
l'esecuzione delle seguenti attivita': 
  a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori; 
  b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle  somme  dovute  in
caso di intervento della  garanzia  del  Fondo,  richiesto  ai  sensi
dell'articolo 6; 
  c) controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario, ai
sensi dell'articolo 5. 
  3.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  2,  il
Dipartimento emana un apposito disciplinare,  da  sottoscriversi  per
accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita'
di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici,  nonche'
le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare
un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri
servizi. In particolare: 
  a) il Dipartimento esercita nei confronti  del  Gestore  poteri  di
indirizzo, impartendo direttive  ed  istruzioni  anche  di  carattere
tecnico-operativo  e  puo'  disporre  ispezioni,  anche  al  fine  di
verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore; 
  b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le
informazioni   concernenti   la   regolarita',   la    tempestivita',
l'efficienza  e  l'efficacia  del  servizio,  con   la   periodicita'
richiesta dal Dipartimento. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 13  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  come
          modificato dall'art. 2, comma 39 della  legge  23  dicembre
          2008,  n.  191  (Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria): 
              «3-bis. Al fine di agevolare l'accesso  al  credito,  a
          partire dal 1° settembre  2008,  e'  istituito,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
          della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
          familiari monogenitoriali con figli minori,  con  priorita'
          per quelli i cui  componenti  non  risultano  occupati  con
          rapporto di lavoro a tempo  indeterminato.  La  complessiva
          dotazione del Fondo di cui al primo periodo  e'  pari  a  4
          milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto  del  Ministro
          della gioventu', di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'art. 3, comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo  restando  il
          rispetto dei vincoli di finanza  pubblica,  i  criteri  per
          l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e  le  modalita'
          di  funzionamento  del   medesimo,   nel   rispetto   delle
          competenze  delle   regioni   in   materia   di   politiche
          abitative.». 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  19  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): 
              «5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi.». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          recante: «Ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
          n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  settembre
          1999, n. 205, supplemento ordinario. 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  121,
          recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'adeguamento   delle
          strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
          e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del 29 ottobre  2009  recante  «Modifiche  al  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23  luglio  2002,
          recante:  "Ordinamento  delle  strutture   generali   della
          Presidenza del Consiglio di  Ministri"  e  rideterminazione
          delle dotazioni organiche dirigenziali» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302. 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento al comma 3-bis dell'art. 13  della
          gia' citato decreto-legge n. 112 del  2008  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il riferimento al comma 5 dell'art. 19 della gia'
          citato decreto-legge n. 78 del 2009 si veda nelle note alle
          premesse.