stai visualizzando l'atto

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 254

Regolamento recante modifica al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, che regola la composizione e i compiti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. (11G0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2011
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  17-2-2011

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale;
Visto l'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità - l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
Vista la dichiarazione ed il Piano d'Azione adottati nel corso del Primo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori che si è tenuto a Stoccolma (Svezia) dal 27 al 31 agosto 1996;
Vista la dichiarazione ed il Piano d'Azione adottati dai partecipanti dall'Europa e dall'Asia Centrale alla Conferenza «Protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale» tenutasi a Budapest il 20 ed il 21 novembre 2001;
Vista la dichiarazione mondiale di Yokohama, adottata nel corso del II Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori tenutosi a Yokohama dal 17 al 20 dicembre 2001;
Visto il Patto di Rio de Janeiro per prevenire e porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti, scaturito dal III Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale di bambini ed adolescenti, tenutosi in Brasile dal 25 al 28 novembre 2008;
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche della famiglia 30 ottobre 2007, n. 240 recante «Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'On. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le Pari Opportunità;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio in materia di «coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38»;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità, On. Maria Rosaria Carfagna 15 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 2010, col quale, in attuazione dell'articolo 17, comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 269 è stato ricostituito presso il Dipartimento per le pari opportunità il «Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia» denominato C.I.C.Lo.Pe.;
Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del regolamento adottato con il predetto decreto n. 240 del 2007 sulla base delle deleghe conferite dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari opportunità;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. Gab. CDPO 0017443 P-2.34.1.5 in data 3 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240
1. Al regolamento di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:
a) agli articoli 1, 2, comma 2, 3, 4 e 5, le espressioni «Ministro delle politiche per la famiglia», «Dipartimento per le politiche della famiglia» e «Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia» sono rispettivamente sostituite da «Ministro per le pari opportunità», «Dipartimento per le pari opportunità» e «Capo del Dipartimento per le pari opportunità»;
b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «l'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le pari opportunità, è presieduto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità ed è composto da cinque componenti designati dal Ministro per le pari opportunità, di cui uno con funzioni di coordinatore tecnico scientifico, da un componente designato dal Ministro o Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia, da tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché da tre componenti designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative nel settore della lotta al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2010

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2010 Il Ministro per le pari opportunità Carfagna

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 91

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»:
«Art. 17 (Attività di coordinamento). - 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato; ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 22, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»:
«22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, comma 2, 3, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240, recante «Regolamento recante ''Attuazione dell'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile"», come modificati dal presente regolamento:
«Art. 1. (Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile). - 1. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d'ora in poi denominato «Osservatorio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, opera presso il Dipartimento per le pari opportunità.
2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.
3. In particolare, l'Osservatorio:
a) acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attività svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi;
b) analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni;
c) promuove studi e ricerche sul fenomeno;
d) informa sull'attività svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate;
e) redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
f) predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia. Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
g) acquisisce i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneità;
h) partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del Dipartimento per le pari opportunità, all'attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori».
«2. I componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza nei settori della tutela dei minori e della ricerca sociale. Il Ministro per le pari opportunità provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti».
«Art. 3. (Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio). - 1. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le pari opportunità, che, per l'attuazione dei programmi di attività dell'Osservatorio può stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le università e con enti di ricerca pubblici e privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare il Dipartimento si avvale, per le finalità dell'Osservatorio, della collaborazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
2. Ai componenti dell'Osservatorio estranei alla pubblica amministrazione spetta un compenso omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del Capo del Dipartimento per le pari opportunità nel limite delle risorse di cui all'art. 6».
«Art. 4. (Banca dati). - 1. Presso l'Osservatorio è istituita una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.
2. Per la identificazione dei dati e delle informazioni che debbono essere acquisite dalla banca dati, per la relativa codificazione e per la regolazione dei flussi informativi il Ministro per le pari opportunità conclude specifici accordi con le amministrazioni che detengono i dati e le informazioni. Tali accordi escludono il trattamento di dati nominativi, ma individuano le modalità di tracciabilità dei dati».
«Art. 5. (Dati sensibili e giudiziari). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi in cui per lo svolgimento dei compiti di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono raccolti dati personali relativi a minori e altre persone coinvolte in episodi di sfruttamento o di abuso sessuale, in aggiunta ai dati presenti nell'Osservatorio e a quelli raccolti nella banca dati di cui all'art. 4».