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DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187

Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217 (in G.U. 18/12/2010, n.295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di garantire la
sicurezza   dei  luoghi  ove  si  svolgono  manifestazioni  sportive,
prevedendo  misure  idonee  a  prevenire  e reprimere i comportamenti
particolarmente pericolosi;
  Considerata  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di
adottare  mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla
criminalita'   organizzata  e  alla  cooperazione  internazionale  di
polizia;
  Ritenuta   inoltre,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare  ulteriori  misure  in  materia di tracciabilita' dei flussi
finanziari,  di sicurezza urbana e per la funzionalita' del Ministero
dell'interno;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia  e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
dello   sviluppo  economico  e  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

Disposizioni urgenti  per  garantire  la  sicurezza dei luoghi ove si
                  svolgono manifestazioni sportive

((1.  All'articolo  8  della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno
efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013")).
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-sexies. A
garanzia   della   sicurezza,  fruibilita'  ed  accessibilita'  degli
impianti  sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica
anche   alle   societa'  sportive  che  impiegano  personale  di  cui
all'articolo  2-ter,  in numero inferiore a quello previsto nel piano
approvato  dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo
del medesimo articolo 2-ter.".