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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 134

Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. (10G0155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2010.
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Testo in vigore dal: 4-9-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
ed in particolare l'articolo 17, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  novembre  1994,
n. 681, concernente il regolamento recante norme  sul  sistema  delle
spese derivanti dal funzionamento del Comitato  centrale  per  l'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
  Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per  la
ristrutturazione      dell'autotrasporto      e      lo      sviluppo
dell'intermodalita'; 
  Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo  per
il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  284,  recante
riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e  del  Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
conto terzi, ed in particolare l'articolo 13, comma 1; 
  Visto l'articolo 29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
come modificato dall'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n.
123,  recante   il   regolamento   sulla   riorganizzazione   e   sul
funzionamento della  Consulta  generale  per  l'autotrasporto  e  del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli  atti  normativi  nell'adunanza  generale  del  10
maggio 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la  gestione  autonoma  delle
entrate realizzate a qualsiasi titolo e  delle  spese  sostenute  dal
Comitato centrale per l'Albo nazionale  degli  autotrasportatori  per
l'espletamento  dei  compiti  istituzionali   di   cui   al   decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione
          dell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto terzi,  disciplina  degli  autotrasporti  di  cose  e
          istituzione di un sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
          trasporti di merci su strada», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) ». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
          1994, n. 681 (Regolamento recante norme sul  sistema  delle
          spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per
          l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1994, n.
          291. 
              - La legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per  la
          ristrutturazione   dell'autotrasporto   e    lo    sviluppo
          dell'intermodalita'),   e'   pubblicata   nella    Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303. 
              - La legge 1° marzo 2005, n. 32 (Delega al Governo  per
          il riassetto  normativo  dell'autotrasporto  di  persone  e
          cose), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  10  marzo
          2005, n. 57. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma  1,  del
          decreto legislativo 21 novembre 2004, n. 284: 
              «1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
          comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto legislativo, sono emanate le
          disposizioni modificative del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 7 novembre  1994,  n.  681,
          ivi comprese quelle relative ai  gettoni  di  presenza,  ai
          rimborsi delle spese e ad ogni altra indennita',  che  sono
          corrisposti  nell'ambito   delle   risorse   effettivamente
          disponibili.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248: 
              «Art. 29 (Contenimento spesa per  commissioni  comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto dall'art. 18, comma 1,  della  legge  28  dicembre
          2001,  n.  448,  la  spesa  complessiva   sostenuta   dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, per organi  collegiali  e  altri  organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette amministrazioni, e' ridotta del trenta  per  cento
          rispetto a quella sostenuta  nell'anno  2005.  Ai  suddetti
          fini  le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,   e
          comunque entro 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, le necessarie misure  di  adeguamento
          ai nuovi limiti di spesa.  Tale  riduzione  si  aggiunge  a
          quella prevista dall'art.  1,  comma  58,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266. 
              2. Per realizzare le finalita'  di  contenimento  delle
          spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali  si
          procede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, al riordino  degli  organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  2,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  per  gli  organismi
          previsti dalla legge o da regolamento e,  per  i  restanti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta del Ministro competente. I  provvedimenti  tengono
          conto dei seguenti criteri: 
                a) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi; 
                d)  diminuzione  del  numero  dei  componenti   degli
          organismi; 
                e) riduzione dei  compensi  spettanti  ai  componenti
          degli organismi; 
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore a tre anni, con la previsione che  alla  scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; 
                e-ter) previsione di una relazione  di  fine  mandato
          sugli obiettivi realizzati dagli organismi,  da  presentare
          all'amministrazione  competente  e  alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri. 
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima della scadenza del termine di durata degli  organismi
          individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3,  di
          concerto con l'amministrazione di  settore  competente,  la
          perdurante   utilita'    dell'organismo    proponendo    le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso 
              3.  Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute   a
          provvedere, entro lo stesso  termine  e  sulla  base  degli
          stessi criteri di cui  al  comma  2,  con  atti  di  natura
          regolamentare  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,   da
          sottoporre alla verifica degli organi interni di  controllo
          e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,   ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 
              4. Ferma restando la realizzazione degli  obiettivi  di
          risparmio di spesa di cui al comma  1,  gli  organismi  non
          individuati dai provvedimenti previsti  dai  commi  2  e  3
          entro il 15 maggio 2007 sono  soppressi.  A  tale  fine,  i
          regolamenti ed i decreti di cui al  comma  2,  nonche'  gli
          atti di natura regolamentare di  cui  al  comma  3,  devono
          essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti  pareri,
          ovvero per la verifica da parte  degli  organi  interni  di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro  il  28
          febbraio 2007. 
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si sia provveduto agli adempimenti ivi  previsti  e'  fatto
          divieto alle amministrazioni di corrispondere  compensi  ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1. 
              6. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          diretta applicazione alle regioni, alle province  autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni   di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
              7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'art. 11 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10  luglio
          2009,   n.   123   (Regolamento   di   riorganizzazione   e
          funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e
          per  la  logistica  e  del  Comitato  centrale  per  l'Albo
          nazionale degli  autotrasportatori),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2009, n. 192. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  284
          (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del
          Comitato    centrale    per    l'Albo    nazionale    degli
          autotrasportatori), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 gennaio 2006, n. 6, S.O.