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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 133

Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo. (10G0149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2010
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-11-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il Codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327, e, in particolare, l'articolo 743; 
  Vista la  legge  29  maggio  1954,  n.  340,  recante  il  riordino
dell'Aero Club d'Italia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.
484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale; 
  Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del
volo da diporto o sportivo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988,  n.
404, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo  1985,
n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ; 
  Visto il regolamento (CE) 785/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 aprile  2004,  relativo  ai  requisiti  assicurativi
applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
 20 ottobre 2004, di approvazione del nuovo statuto degli  Aero  Club
locali  e  dei  principi  informatori  dello   Statuto   tipo   delle
federazioni  sportive  aeronautiche,   pubblicato   nel   Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.  197,  recante  la
disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 785/2004; 
  Ravvisata l'esigenza di aggiornare ed integrare le disposizioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404,
alla luce della piu' recente normativa nel settore della  navigazione
aerea  nonche'  dell'evoluzione  tecnologica   e   della   diffusione
dell'attivita' del volo da diporto o sportivo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento:  
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  regolamento  disciplina  l'attivita'  di  volo  da
diporto o sportivo, di seguito denominato:  «VDS»,  e  si  applica  a
tutti gli apparecchi VDS  individuati  nell'allegato  alla  legge  25
marzo 1985, n. 106, operanti sul territorio nazionale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni   di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              L' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, cosi' recita: 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;» 
              L'articolo 743 del Codice della navigazione,  approvato
          con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, cosi' recita: 
              «Art. 743. (Nozione di aeromobile). Per  aeromobile  si
          intende ogni macchina destinata al trasporto  per  aria  di
          persone o cose. 
              Sono altresi' considerati aeromobili i  mezzi  aerei  a
          pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali,
          dai regolamenti  dell'ENAC  e,  per  quelli  militari,  dai
          decreti del Ministero della difesa. 
              Le  distinzioni  degli  aeromobili,  secondo  le   loro
          caratteristiche tecniche e secondo il  loro  impiego,  sono
          stabilite dall'ENAC con  propri  regolamenti  e,  comunque,
          dalla normativa speciale in materia. 
              Agli apparecchi costruiti per  il  volo  da  diporto  o
          sportivo,  compresi  nei  limiti   indicati   nell'allegato
          annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si  applicano
          le disposizioni del libro primo  della  parte  seconda  del
          presente codice.». 
              La  legge  29  maggio  1954,   n.   340,   recante   il
          Riordinamento dell'Aero Club d'Italia, e' stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1954, n. 145. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  27  luglio
          1981, n. 484 recante «Uso dello spazio aereo, in attuazione
          della delega  prevista  dalla  legge  23  maggio  1980,  n.
          242» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto
          1981, n. 233. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  5  agosto
          1988, n. 404, recante il Regolamento  di  attuazione  della
          Legge. 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del
          volo da  diporto  o  sportivo  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1988, n. 215. 
              Il decreto legislativo  25  luglio  1997,  n.  250,  di
          istituzione  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
          (E.N.A.C.) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31
          luglio 1997, n. 177. 
              Il  Regolamento  (CE)  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  21  aprile  2004,  n.  785/2004,   relativo   ai
          requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e  agli
          esercenti di aeromobili, e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale Unione Europea 30 aprile 2004, n. L 138. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio20 ottobre 2004,
          recante «Nuovo Statuto  dell'Aero  club  d'Italia  -  Nuovo
          Statuto tipo degli Aero club locali - Principi  informatori
          dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche»
          e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  11  gennaio
          2005, n. 7. 
              Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 197, recante
          la  disciplina  sanzionatoria  per  la   violazione   delle
          disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004  relativo  ai
          requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e  agli
          esercenti di aeromobili" e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261.