stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010, n. 125

Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. (10G0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 05/10/2010, n. 233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure a
favore delle imprese operanti  nel  settore  dei  trasporti,  nonche'
disposizioni in materia finanziaria e in ordine  alla  partecipazione
alle Esposizioni internazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del lavoro e delle politiche  sociali,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e degli affari esteri; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Disposizioni in materia di trasporto 
 
  1. Al solo scopo di consentire alle societa'  di  cui  all'articolo
19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di  fare  fronte
ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire  la  loro
gestione corrente, le predette societa' sono autorizzate a utilizzare
temporaneamente  le  risorse  di   rispettiva   spettanza   destinate
all'ammodernamento e adeguamento della flotta,  di  cui  all'articolo
19,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
nonche' al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo  restando  il
relativo  ripristino   tale   da   consentire   gli   interventi   di
ammodernamento   e   adeguamento   nel   rispetto   degli    obblighi
convenzionali. 
  2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30  gennaio
1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  aprile
1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3  della  legge  31  marzo
1982,  n.  119,  le  parole:  "settecento  miliardi  di  lire"   sono
sostituite dalle seguenti: "cinquecento milioni di euro". 
  3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze,  missione  competitivita'  e  sviluppo
delle imprese, programma incentivi alle  imprese,  destinato  a  fare
fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte  dallo  Stato,  e'
incrementato di 140 milioni di euro  per  l'anno  2010.  Al  relativo
onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa  di
cui  all'articolo  61  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e
successive   modificazioni,   relativa   al   Fondo   per   le   aree
sottoutilizzate nell'ambito delle  risorse  assegnate  dal  CIPE  con
delibera  n.  36  del  26  giugno  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un  importo  di  euro  140
milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo  15  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
comma 1, dopo le parole "modalita' per l'applicazione", sono inserite
le seguenti: "entro il 30 aprile 2011". 
  5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15,  comma  2,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83  milioni
di  euro  per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione lineare delle  dotazioni  finanziarie  di  parte  corrente,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle  missioni  di
spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato  1
al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse  le  spese
indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge  n.  78
del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5-bis. Al fine di assicurare il conseguimento  degli  obiettivi  di
privatizzazione di  cui  all'articolo  19-ter  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre  2009,  n.  166,  garantendo  la  continuita'  del  servizio
pubblico di trasporto marittimo e la continuita' territoriale con  le
isole nel rispetto dei limiti delle risorse  finanziarie  di  cui  ai
commi da 16 a 18 del medesimo articolo  19-ter,  tenuto  conto  della
intervenuta   ammissione   alla    procedura    di    amministrazione
straordinaria   della   Tirrenia   di   navigazione   Spa   e   della
Siremar-Sicilia regionale marittima Spa: 
    a) i compendi  aziendali  di  Tirrenia  di  navigazione  Spa,  in
amministrazione  straordinaria,  e   di   Siremar-Sicilia   regionale
marittima Spa,  in  amministrazione  straordinaria,  che  nell'ambito
della procedura di  amministrazione  straordinaria  saranno  definiti
necessari  alla  gestione  del  servizio  pubblico   previsto   dalle
convenzioni di  cui  alla  lettera  f),  possono  essere  ceduti  dal
commissario straordinario anche separatamente; 
    b)  il  commissario  straordinario  contiene  nei  tempi   minimi
consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con la
stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non
discriminatoria occorrente per le cessioni di cui alla lettera a); 
    c) le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania  completano  le
rispettive procedure di privatizzazione nel piu' breve  tempo  ed  in
ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui
alla lettera b); 
    d) le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo  19-ter
del decreto-legge n. 135 del  2009,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 166 del 2009, sono conseguentemente prorogate  dal  1°
ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva di cui
alla lettera b) limitatamente alle clausole necessarie alla  gestione
del servizio pubblico per assicurare la continuita' territoriale; 
    e) fino al completamento delle procedure di cui alla lettera  b),
gli eventuali finanziamenti attivati  dal  commissario  straordinario
assistiti dalla garanzia di cui all'articolo  2-bis,  secondo  comma,
del  decreto-legge  30  gennaio  1979,   n.   26,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  e  successive
modificazioni,  sono  impiegati  per  fare   fronte   alle   esigenze
necessarie alla gestione del  servizio  pubblico  per  assicurare  la
continuita' territoriale per tutto il periodo  di  svolgimento  della
procedura competitiva di cui alla lettera b); 
    f) gli schemi di convenzione di Tirrenia  di  navigazione  Spa  e
Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in data  10  marzo
2010, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 9,  del  decreto-legge  n.
135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  166  del
2009, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fatti
salvi e le  relative  convenzioni  saranno  stipulate  dal  Ministero
concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi
aziendali di cui alla lettera a), a seguito delle  procedure  di  cui
alla lettera b); ((4)) ((6)) 
    g) all'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.
166, dopo il comma 24 e' inserito il seguente: 
"24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti
e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione
fiscale". 
  5-ter. Per fare fronte alla gestione di criticita' del settore  del
trasporto marittimo, legate all'esigenza di garantire la  continuita'
territoriale,  e  per  favorire  la  conclusione  dei   processi   di
privatizzazione in atto, le regioni possono utilizzare le risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di  interesse
strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n.  1/2009  del  6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16  giugno
2009. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 6, comma 19)  che  "Le
convenzioni, di cui all'articolo  1,  comma  5-bis,  lettera  f)  del
decreto-legge 5 agosto 2010, n.  125,  convertito  con  modificazioni
dalla legge  1  ottobre  2010,  n.  163,  stipulate  con  i  soggetti
aggiudicatari  dei  compendi  aziendali,  si  intendono  approvate  e
producono effetti a far data dalla  sottoscrizione.  Ogni  successiva
modificazione  ovvero  integrazione  delle  suddette  convenzioni  e'
approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
regioni interessate". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  16  -  23
luglio 2013, n. 230 (in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6,  comma  19  del  D.L.  6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla  L.  7  agosto
2012, n. 135 (che ha modificato la lettera f)  del  comma  5-bis  del
presente articolo) "nella parte in cui non contiene, dopo  le  parole
«sentite le regioni  interessate»,  le  parole  «e  d'intesa  con  la
Regione Sardegna»".