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DECRETO-LEGGE 23 giugno 2010, n. 94

Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi. (10G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2010.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/2010)
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Testo in vigore dal: 24-6-2010
al: 23-8-2010
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni in materia di accise sui tabacchi;
  Tenuto conto dell'esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici
connessi  alla  tutela  della salute, specie quella della popolazione
piu' giovane, nonche' degli interessi erariali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Al  fine  di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della
difesa  della  salute  pubblica,  al  testo  unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative   sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al  decreto
legislativo  26  ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, di
seguito  denominato:  "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni", sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  nell'Allegato I, alla voce: "Tabacchi lavorati" le parole da:
"Sigari"  a:  "Tabacco  da  masticare:  24,78%" sono sostituite dalle
seguenti:
      "Sigari ... 23,00%;
      Sigaretti ... 23,00%;
      Sigarette ... 58,50%;
      Tabacco da fumo:
        a) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
        le sigarette ... 56,00%;
        b) altri tabacchi da fumo ... 56,00%;
      Tabacco da fiuto ... 24,78%;
      Tabacco da masticare ... 24,78%.";
    b) nell'articolo 39-octies:
      1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
        "2-bis.  Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare  le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera
c),  numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla
classe di prezzo piu' richiesta e' fissata nella misura del centonove
per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.
        2-ter.  La  classe  di  prezzo piu' richiesta di cui al comma
2-bis  e'  determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i
dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.";
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
        "4.  L'importo  di  base di cui al comma 3 costituisce, nella
misura  del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette
aventi  un  prezzo  di  vendita  al pubblico inferiore a quello delle
sigarette  della  classe di prezzo piu' richiesta di cui all'articolo
39-quinquies, comma 2.".
  2.  Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  l'immissione  in consumo del tabacco trinciato a taglio fino
per  arrotolare  le sigarette e' ammessa esclusivamente in confezioni
non inferiori a dieci grammi.
  3.  Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di
entrate  a  titolo  di imposte sui tabacchi lavorati ovvero eventuali
ulteriori  livelli di entrate, in attuazione di apposite norme, anche
introdotte  dalle  leggi di stabilita', che definiscono l'entita' del
maggior  gettito  da conseguire al medesimo titolo, con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:
    a)  all'elenco  "Tabacchi  lavorati"  dell'Allegato  I al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
    b)  all'articolo  39-octies,  commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del
decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni.
  4. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici
erariali  e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di
esercizi  di vendita di tabacchi, tenuto conto altresi' della elevata
professionalita'  richiesta  per  l'espletamento  di  tale attivita',
all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e
successive  modificazioni, dopo il numero 9) e' aggiunto, in fine, il
seguente:
    "9-bis)  non  abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione,
l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore
di  generi  di  monopolio  all'esito  di appositi corsi di formazione
disciplinati    sulla    base    di    convenzione    stipulata   tra
l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e l'organizzazione
di categoria maggiormente rappresentativa.".