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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-4-2012
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  d),  della
Costituzione; 
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in  particolare,  l'art.
14: 
  comma 14, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 1,  lettera  a),
della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale e' stata conferita al
Governo la delega ad adottare, con le modalita' di  cui  all'art.  20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano
le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente  al  1°
gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle
quali si ritiene indispensabile la permanenza in  vigore,  secondo  i
principi e criteri direttivi fissati nello  stesso  comma  14,  dalla
lettera a) alla lettera h); 
  comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al
citato comma 14, provvedono,  altresi',  alla  semplificazione  o  al
riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,  n.
59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in  vigore
con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970; 
  comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione  del
prescritto parere da parte  della  Commissione  parlamentare  per  la
semplificazione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli  da  20  a
22; 
  Visto  il  concerto  reso  dal  Ministro  per  i  rapporti  con  il
Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal  Ministro
per  le   pari   opportunita',   dal   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, dal Ministro  per  l'attuazione  del
programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal  Ministro
dell'interno,   dal   Ministro   della   giustizia,   dal    Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico,
dal Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  dal
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro  della  salute  e  dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
  Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per  la
famiglia, la droga e il servizio  civile  e  dal  Sottosegretario  di
Stato  e  Capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visti altresi', i pareri resi dal Ministro per le  riforme  per  il
federalismo, dal Ministro per  le  politiche  europee,  dal  Ministro
della   gioventu',   dal   Ministro   del   turismo,   dal   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la richiesta di parere inviata in data 30  giugno  2009  alle
Conferenze Stato Regioni e Unificata; 
  Visto il parere reso  dal  Consiglio  della  magistratura  militare
nella seduta del 7 luglio 2009; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Commissione
speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010; 
  Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la
semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2010; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa  e  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                            Convocazione 
 
1. Il Consiglio supremo di difesa,  nel  presente  titolo  denominato
Consiglio, si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nei mesi  di
ottobre e di giugno. E' inoltre convocato, tutte le volte che  se  ne
ravvisi la necessita', dal Presidente della  Repubblica,  di  propria
iniziativa,  previa  intesa  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ovvero su proposta dello stesso  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri. 
2. La convocazione e' effettuata, se non  ricorre  l'ipotesi  di  cui
all'articolo 3 del presente titolo, con la comunicazione  dell'ordine
del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro  che  sono
stati invitati ai sensi dell'articolo 3 del codice ((dell'ordinamento
militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora
in avanti denominato 'codice')), di norma cinque giorni  prima  della
seduta, salvo casi di urgenza. 
3. Gli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno  e
alla preparazione della  connessa  documentazione  sono  affidati  al
segretario del Consiglio.