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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2025)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010

Art. 3

Componenti di diritto
1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto:
a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente;
b) dal Ministro degli affari esteri;
c) dal Ministro dell'interno;
d) dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) dal Ministro della difesa;
f) dal Ministro dello sviluppo economico;
g) dal Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.