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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2022)
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Testo in vigore dal: 24-9-2022
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed  in  particolare,
l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31  luglio  2008  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione  da  parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  citata  legge
n. 400 del 1988, e successive modificazioni, per la ridefinizione dei
curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola  anche  attraverso  la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi  quadri  orario,
con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; 
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  e   successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  comma  622,  come
modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.  112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
che ha sancito l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno 10 anni; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo  alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22  relativo  alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 5, comma 1,  lettera
a), con la quale sono  state  apportate  modifiche  all'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle   istituzioni
scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del'11 aprile
2008,  recante  linee  guida  per  la  riorganizzazione  del  sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e  costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, relativo al regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  18
dicembre 2006, relativa alle competenze  chiave  per  l'apprendimento
permanente; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  23
aprile 2008, relativa alla  costituzione  del  Quadro  europeo  delle
qualifiche dell'apprendimento permanente; 
  Vista la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella seduta del 28 maggio 2009; 
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione, nell'adunanza in data 22 luglio 2009,  con  il  quale  il
predetto Consiglio richiama il  parere  positivo  gia'  espresso  sul
riordino  dell'istruzione   tecnica   nell'esaminare   il   documento
culturale di riferimento «Persona, tecnologie  e  professionalita'  -
gli istituti tecnici e professionali come  scuole  dell'innovazione»;
sottolinea l'obiettivo di valorizzare la  cultura  del  lavoro  quale
riferimento fondamentale per la formazione delle giovani generazioni;
sostiene  che  la   progettazione   formativa   mirata   alla   piena
realizzazione della  persona  in  tutte  le  sue  dimensioni  sia  lo
strumento piu' idoneo per raccordare le istanze del mondo del  lavoro
con le vocazioni e  gli  interessi  dei  singoli  studenti;  fornisce
indicazioni  e  formula  osservazioni  sul  rafforzamento  del  ruolo
dell'autonomia   scolastica   e   della   progettazione    formativa,
sull'organico raccordo con l'obbligo di  istruzione,  sul  ruolo  del
Comitato tecnico scientifico, e sull'organizzazione dei Dipartimenti,
sugli indirizzi, profili e quadri orari,  considerando  necessario  e
inderogabile il graduale avvio dei nuovi ordinamenti a partire  dalle
prime classi; 
  Considerato che la maggior parte delle osservazioni  del  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento,  altre  una
parziale attuazione, compatibilmente  con  i  vincoli  imposti  dalla
finanza  pubblica,  altre  ancora  saranno  recepite   con   separati
provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella
seduta del 29 ottobre 2009; 
  Considerato  che  la  Conferenza  unificata  di  cui   al   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 ottobre 2009,
si e' espressa a maggioranza  positivamente,  con  alcune  condizioni
che, compatibilmente con i vincoli imposti  dalla  finanza  pubblica,
sono state accolte e che soltanto la regione  Calabria,  ha  espresso
parere negativo senza peraltro esplicitare alcuna motivazione; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta  del  21
dicembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della   Repubblica,   espressi
rispettivamente il 20 gennaio e 27 gennaio 2010; 
  Considerato che le condizioni contenute nei predetti  pareri  delle
competenti Commissioni  parlamentari  trovano  puntuale  accoglimento
mentre talune osservazioni sono state recepite compatibilmente con  i
vincoli imposti  dalla  finanza  pubblica,  e  altre  ancora  saranno
recepite  con  separati  provvedimenti   da   assumere   nella   fase
applicativa del riordino; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 4 febbraio 2010; 
  sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                       il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento detta  le  norme  generali  relative  al
riordino degli istituti tecnici in attuazione del piano programmatico
di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto  legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2008,  n.  133,  volti  ad  una  maggiore   razionalizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali  da
conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
  2. Gli istituti tecnici di cui all'articolo 13 del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria  superiore
quale articolazione del secondo ciclo del  sistema  di  istruzione  e
formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  17  ottobre
2005, n. 226 e successive modificazioni. 
  3. Gli istituti tecnici sono riorganizzati e potenziati, secondo le
norme contenute nel presente  regolamento,  a  partire  dalle  classi
prime funzionanti nell'anno  scolastico  2010-2011  in  relazione  al
profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello  studente   a
conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione
di cui all'allegato A) del decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.
226. 
  4. A partire dall'anno  scolastico  2010/2011  le  classi  seconde,
terze e quarte proseguono secondo i piani di studio  previgenti  sino
alla conclusione del quinquennio con un  orario  complessivo  annuale
delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali. 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 26, comma
5) che con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di  legge,  individuate
espressamente nei regolamenti, regolatrici degli  ordinamenti  e  dei
percorsi  dell'istruzione  tecnica,  ivi  comprese  le   disposizioni
previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88.