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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 8-5-2010
al: 31-12-2017
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
VISTA la legge  7  luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed,  in  particolare,
l'articolo 41  recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
VISTA  la  direttiva  2006/123/CE,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 dicembre 2006,  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno; 
VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha  reso
il parere di competenza nel previsto termine; 
ACQUISITO il parere delle competenti  Commissioni  della  Camera  dei
deputati e di quella consultiva del Senato della Repubblica; 
VISTA la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2010; 
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche  europee,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di  concerto
con i Ministri dell'interno, degli  affari  esteri,  dell'economia  e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  per
la semplificazione normativa e per il turismo; 
 
                                EMANA 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                        (Oggetto e finalita') 
1. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  a  qualunque
attivita' economica, di carattere  imprenditoriale  o  professionale,
svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di  beni
o  alla  fornitura   di   altra   prestazione   anche   a   carattere
intellettuale. 
2. Le disposizioni  della  Parte  prima  del  presente  decreto  sono
adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni  di  pari  opportunita'  e   il   corretto   ed   uniforme
funzionamento del mercato,  nonche'  per  assicurare  ai  consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni  di  accessibilita'
ai servizi sul territorio nazionale. 
3. Relativamente alle regioni a  statuto  speciale  e  alle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i  principi  desumibili  dalle
disposizioni  di  cui  alla  Parte   prima   del   presente   decreto
costituiscono norme fondamentali di riforma  economico-sociale  della
Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
4. Relativamente alle materie oggetto di competenza  concorrente,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  esercitano  la
potesta' normativa nel rispetto dei principi  fondamentali  contenuti
nelle norme del presente decreto. 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Si riporta il testo dell'art. 117 della Cost.:
             «Art.  117.  La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
             Lo   Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
             a)  politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
             b) immigrazione;
             c)   rapporti   tra   la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
             d)  difesa  e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
          munizioni ed esplosivi;
             e)  moneta,  tutela  del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
             f)  organi  dello  Stato  e  relative  leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
             g)  ordinamento  e  organizzazione  amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
             h)  ordine  pubblico  e  sicurezza,  ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
             i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
             l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile
          e penale; giustizia amministrativa;
             m)   determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
             n) norme generali sull'istruzione;
             o) previdenza sociale;
             p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
          fondamentali di Comuni, province e citta' metropolitane;
             q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
          internazionale;
             r)    pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
             s)  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei beni
          culturali.
             Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
          a:  rapporti  internazionali  e  con l'Unione europea delle
          regioni;  commercio  con  l'estero;  tutela e sicurezza del
          lavoro;  istruzione,  salva  l'autonomia  delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
             Spetta   alle   regioni   la   potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
             Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
             La   potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
             Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
          la  piena  parita'  degli  uomini  e delle donne nella vita
          sociale,  culturale ed economica e promuovono la parita' di
          accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
             La  legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
             Nelle   materie   di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
             - L'art. 41, della legge 7 luglio 2009 n. 88, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  14  luglio  2009, n. 161, S.O.,
          cosi' recita:
             «Art.  41  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione della
          direttiva   2006/123/CE   del   Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  12  dicembre 2006, relativa ai servizi nel
          mercato  interno).  -  1. Nella predisposizione dei decreti
          legislativi  per  l'attuazione  della direttiva 2006/123/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 12 dicembre
          2006,  relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare
          su  proposta  del  Ministro  per le politiche europee e del
          Ministro  dello  sviluppo economico ovvero del Ministro con
          competenza   prevalente  in  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri  per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
          per  la  semplificazione normativa e con gli altri Ministri
          interessati,   acquisito   il   parere   della   Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, realizzando il
          necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
          il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
          direttivi  generali  di  cui  all' art. 2, anche i seguenti
          principi e criteri direttivi:
             a)   garantire   la   liberta'  di  concorrenza  secondo
          condizioni  di pari opportunita' ed il corretto ed uniforme
          funzionamento del mercato nonche' assicurare agli utenti un
          livello   essenziale   ed   uniforme   di   condizioni   di
          accessibilita'   all'acquisto  di  servizi  sul  territorio
          nazionale,  ai  sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere
          e) ed m), della Costituzione;
             b)  promuovere  l'elaborazione  di  codici di condotta e
          disciplinari,  finalizzati, in particolare, a promuovere la
          qualita'    dei   servizi,   tenendo   conto   delle   loro
          caratteristiche specifiche;
             c) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi
          si  applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi
          dall'art.  2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera
          prestazione di servizi, anche dall'art. 17 della direttiva;
             d)   definire   puntualmente   l'ambito   oggettivo   di
          applicazione;
             e)   semplificare   i  procedimenti  amministrativi  per
          l'accesso  alle  attivita'  di  servizi,  anche  al fine di
          renderli   uniformi   sul   piano  nazionale,  subordinando
          altresi' la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere
          dei  presupposti  di  cui  all'art.  9  della  direttiva  e
          prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al
          decreto   legislativo  di  cui  al  presente  articolo,  la
          dichiarazione  di  inizio  attivita'  rappresenti la regola
          generale  salvo che motivate esigenze impongano il rilascio
          di un atto autorizzatorio esplicito;
             f)  garantire  che,  laddove  consentiti dalla normativa
          comunitaria,  i  regimi  di  autorizzazione  ed i requisiti
          eventualmente  previsti  per  l'accesso  ad un'attivita' di
          servizi  o per l'esercizio della medesima siano conformi ai
          principi  di  trasparenza,  proporzionalita'  e  parita' di
          trattamento;
             g)  garantire la libera circolazione dei servizi forniti
          da  un  prestatore  stabilito  in  un  altro  Stato membro,
          imponendo  requisiti relativi alla prestazione di attivita'
          di  servizi  solo  qualora  siano giustificati da motivi di
          ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica
          o  tutela  dell'ambiente,  nel rispetto dei principi di non
          discriminazione e di proporzionalita';
             h)   prevedere   che   l'autorizzazione   all'accesso  o
          all'esercizio  di  una attivita' di servizi abbia efficacia
          su  tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali
          dell'efficacia     dell'autorizzazione    possono    essere
          giustificate  solo  da  un  motivo  imperativo di interesse
          generale;
             i)   ferma  restando  l'applicazione  del  principio  di
          prevalenza di cui all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva,
          anche   al  fine  di  garantire,  ai  sensi  dell'art.  10,
          paragrafo   4,   della  direttiva,  il  carattere  unitario
          nazionale  dell'individuazione  delle  figure professionali
          con  i  relativi  profili  ed  eventuali titoli abilitanti,
          individuare  espressamente,  per tutti i servizi rientranti
          nell'ambito  di applicazione della direttiva, gli eventuali
          requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari
          per   l'accesso  alla  relativa  attivita'  e  per  il  suo
          esercizio;
             l)  prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e
          le  formalita'  necessarie  per  l'accesso all'attivita' di
          servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli
          unici  usufruibili  da  tutti  i  prestatori  di  servizi a
          prescindere  che  questi  siano  stabiliti  sul  territorio
          nazionale  o  di altro Stato membro, in coerenza con quanto
          gia' previsto al riguardo dall'art. 38 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6  agosto  2008,  n.  133,  regolando il conseguente
          coordinamento fra le relative disposizioni;
             m)  prevedere  che  le  procedure  e  le  formalita' per
          l'accesso  e l'esercizio delle attivita' di servizi possano
          essere  espletate  attraverso  gli  sportelli unici anche a
          distanza e per via elettronica;
             n)  realizzare  l'interoperabilita' dei sistemi di rete,
          l'impiego  non  discriminatorio  della  firma elettronica o
          digitale  ed  i  collegamenti  tra  la  rete centrale della
          pubblica amministrazione e le reti periferiche;
             o)  prevedere  forme  di collaborazione con le autorita'
          competenti  degli  altri  Stati membri e con la Commissione
          europea  al fine di garantire il controllo dei prestatori e
          dei  loro servizi, in particolare fornendo al piu' presto e
          per  via  elettronica,  tramite  la  rete  telematica  IMI,
          realizzata   dalla  Commissione  europea,  le  informazioni
          richieste  da  altri  Stati  membri o dalla Commissione. Lo
          scambio   di   informazioni   puo'   riguardare  le  azioni
          disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali
          irrogate  e le decisioni definitive relative all'insolvenza
          o  alla  bancarotta  fraudolenta  assunte  dalle  autorita'
          competenti  nei  confronti  di  un  prestatore  e che siano
          direttamente  pertinenti  alla  competenza del prestatore o
          alla  sua  affidabilita'  professionale,  nel  rispetto dei
          presupposti stabiliti dalla direttiva;
             p)   prevedere   che,   relativamente  alle  materie  di
          competenza   regionale,  le  norme  per  l'adeguamento,  il
          coordinamento   e   la   semplificazione  dei  procedimenti
          autorizzatori  concernenti  l'esercizio  della  liberta' di
          stabilimento  e  la  libera  prestazione  dei servizi siano
          adottate  dallo  Stato,  in  caso di inadempienza normativa
          delle  regioni,  in conformita' all'art. 117, quinto comma,
          della   Costituzione   che,   in   caso   di   inadempienza
          amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui
          all'art. 120, secondo comma, della Costituzione;
             q)  prevedere  che  tutte  le disposizioni di attuazione
          della   direttiva  nell'ambito  dell'ordinamento  nazionale
          siano  finalizzate  a  rendere  effettivo l'esercizio della
          liberta'  di  stabilimento  e  la  libera  circolazione dei
          servizi  garantite  dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE,
          perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
               1)  la  crescita  economica e la creazione di posti di
          lavoro sul territorio nazionale;
               2) la semplificazione amministrativa;
               3)   la   riduzione  degli  oneri  amministrativi  per
          l'accesso  ad  una  attivita'  di  servizi  e  per  il  suo
          esercizio;
               4)  l'effettivita'  dei  diritti  dei  destinatari  di
          servizi;
              r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione
          della  direttiva  siano  emanate in conformita' ai seguenti
          ulteriori principi e criteri:
               1)    salvaguardia   dell'unitarieta'   dei   processi
          decisionali,    della    trasparenza,    dell'efficacia   e
          dell'economicita'   dell'azione   amministrativa  e  chiara
          individuazione dei soggetti responsabili;
               2)   semplificazione,   accorpamento,   accelerazione,
          omogeneita', chiarezza e trasparenza delle procedure;
               3) agevole accessibilita' per prestatori e destinatari
          di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attivita'
          di  servizi,  in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della
          direttiva;
               4)  adozione  di  adeguate  forme  di  pubblicita', di
          informazione  e di conoscibilita' degli atti procedimentali
          anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
             s)  garantire l'applicazione della normativa legislativa
          e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata
          la  prestazione  di  servizi,  fatti salvi trattamenti piu'
          favorevoli  al prestatore previsti contrattualmente, ovvero
          assicurati  dai  Paesi di provenienza con oneri a carico di
          questi  ultimi,  evitando  effetti  discriminatori  nonche'
          eventuali  danni  ai consumatori in termini di sicurezza ed
          eventuali danni all'ambiente;
             t)  prevedere  idonee  modalita'  al  fine di assicurare
          un'effettiva  applicazione  del  principio  di  parita'  di
          trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli
          altri  Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti
          discriminatori  a danno dei prestatori italiani di servizi,
          nonche'  eventuali  danni  ai  consumatori  in  termini  di
          sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.
             2.  Nel  rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
          comunitario  ai  sensi  dell'art.  117,  primo comma, della
          Costituzione,  entro  il  28 dicembre 2009, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano le
          proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva
          nonche' ai principi e criteri di cui al comma 1.
             3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non
          devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza
          pubblica.».
             -  La direttiva 2006/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          27 dicembre 2006, n. L 376.
          Note all'art. 1:
             -  Per  l'art.  117  della  Costituzione, vedi note alle
          premesse.