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DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010, n. 53

Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. (10G0074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2016)
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Testo in vigore dal: 27-4-2010
al: 18-4-2016
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni, concernente codice dei contratti pubblici relativi,  a
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE; 
  Vista  la  direttiva  2007/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2007,  che   modifica   le   direttive
89/665/CEE  e  92/13/CEE  per  quanto   riguarda   il   miglioramento
dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione
degli appalti pubblici; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n.  88,  recante:  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», ed  in  particolare
gli articoli 1, 2 e 44; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Termine dilatorio per la stipulazione  del  contratto  (articolo  44,
  comma 3, lettere b) ed e),  legge  n.  88/2009;  articoli  2-bis  e
  2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis  e  2-ter,
  lettera b), direttiva 92/13/CEE, come  modificati  dalla  direttiva
  2007/66/CE) 
    
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
di seguito denominato: «decreto legislativo n. 163  del  2006»,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  la  rubrica  dell'articolo,   nelle   indicazioni   tra
parentesi, dopo le parole:  «articolo  109,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo
44, comma 3, lettere b) ed e), legge n.  88/2009;  articoli  2-bis  e
2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e  articoli  2-bis  e  2-ter,
lettera b), direttiva  92/13/CEE,  come  modificati  dalla  direttiva
2007/66/CE»;
    b) alla fine  del  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:
«L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non  e'  consentita
durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il  periodo
di sospensione obbligatoria  del  termine  per  la  stipulazione  del
contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui
la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di  gara,
ovvero  nei  casi  in  cui  la  mancata  esecuzione  immediata  della
prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un   grave   danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti comunitari.»;
    c) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
  «10. Il contratto non  puo'  comunque  essere  stipulato  prima  di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima  delle  comunicazioni  del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.
  10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica  nei
seguenti casi:
    a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso  con  cui  si
indice una gara o inoltro degli  inviti  nel  rispetto  del  presente
codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del  bando  o  della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'  respinte  con
decisione definitiva;
    b) nel caso di un appalto basato su  un  accordo  quadro  di  cui
all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su  un  sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.
  10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione  definitiva
con contestuale domanda  cautelare,  il  contratto  non  puo'  essere
stipulato, dal momento  della  notificazione  dell'istanza  cautelare
alla  stazione  appaltante  e  per  i  successivi  venti  giorni,   a
condizione che entro tale termine intervenga almeno il  provvedimento
cautelare di primo grado o la  pubblicazione  del  dispositivo  della
sentenza di primo grado in caso di decisione del  merito  all'udienza
cautelare ovvero  fino  alla  pronuncia  di  detti  provvedimenti  se
successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula  del  contratto  cessa
quando, in sede di esame  della  domanda  cautelare,  il  giudice  si
dichiara incompetente ai sensi  dell'articolo  245,  comma  2-quater,
primo periodo, o fissa con  ordinanza  la  data  di  discussione  del
merito senza concedere misure  cautelari  o  rinvia  al  giudizio  di
merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle  parti,
da intendersi quale  implicita  rinuncia  all'immediato  esame  della
domanda cautelare.».
    
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006,  n.  100
          S.O. 
              - La direttiva 2007/66/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          20 dicembre 2007, n. L 335. 
              - Gli articoli 1, 2 e 44 della legge 7 luglio 2009,  n.
          88, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  161  del  14
          luglio 2009 S.O. n. 110/L, cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e IV, ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'art.   117,   quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) quando non siano d'ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              «Art. 44 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2007/66/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive
          89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia di aggiudicazione degli appalti pubblici). - 1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con  le
          modalita' di cui all'art. 1, uno o piu' decreti legislativi
          volti a recepire la  direttiva  2007/66/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2007,   che
          modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del  Consiglio
          per quanto riguarda il miglioramento  dell'efficacia  delle
          procedure di ricorso in  materia  di  aggiudicazione  degli
          appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti  legislativi  e'
          acquisito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato.   Decorsi
          quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti
          sono emanati anche in mancanza del parere. 
              2. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi previsti dal comma  1,  possono  essere
          emanate disposizioni correttive e integrative nel  rispetto
          delle medesime procedure di cui al citato comma 1. 
              3. Ai fini della delega di cui  al  presente  articolo,
          per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli
          articoli  32  e  207  del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, e ogni altro  soggetto  tenuto,  secondo  il
          diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o
          principi di evidenza pubblica nell'affidamento di contratti
          relativi  a  lavori,  servizi  o   forniture.   I   decreti
          legislativi di cui al comma 1 sono  adottati  nel  rispetto
          dei principi e criteri direttivi generali di  cui  all'art.
          2,  nonche'  dei  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
          specifici: 
                a) circoscrivere  il  recepimento  alle  disposizioni
          elencate  nel  presente  articolo  e  comunque   a   quanto
          necessario per rendere il quadro normativo vigente in  tema
          di   tutela   giurisdizionale   conforme   alle   direttive
          89/665/CEE e 92/13/CEE,  come  modificate  dalla  direttiva
          2007/66/CE,  previa  verifica  della  coerenza   con   tali
          direttive degli istituti processuali gia'  vigenti  e  gia'
          adeguati, anche alla luce della giurisprudenza  comunitaria
          e nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel
          vigente sistema processuale, nel rispetto  del  diritto  di
          difesa  e  dei  principi  di  effettivita'   della   tutela
          giurisdizionale e di ragionevole durata del processo; 
                b) assicurare  un  quadro  processuale  omogeneo  per
          tutti i contratti contemplati dal citato codice di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  ancorche'  non
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  delle  direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento  unitario
          delle direttive 89/665/CEE  e  92/13/CEE,  come  modificate
          dalla direttiva 2007/66/CE; 
                c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema
          processuale, prevedendo le abrogazioni necessarie; 
                d) recepire  integralmente  l'art.  1,  paragrafo  4,
          della direttiva 89/665/CEE e l'art. 1, paragrafo  4,  della
          direttiva  92/13/CEE,  come  modificati   dalla   direttiva
          2007/66/CE,   prevedendo,   inoltre,   che   la    stazione
          appaltante,   tempestivamente   informata    dell'imminente
          proposizione  di  un  ricorso  giurisdizionale,   con   una
          indicazione  sommaria  dei  relativi  motivi,  si  pronunci
          valutando se intervenire o meno in autotutela; 
                e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter,  lettera  b),
          della direttiva 89/665/CEE e gli articoli  2-bis  e  2-ter,
          lettera b),  della  direttiva  92/13/CEE,  come  modificati
          dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un  termine  dilatorio
          per la stipula del contratto e prevedendo termini  e  mezzi
          certi per la comunicazione  a  tutti  gli  interessati  del
          provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti
          adottati in corso di procedura; 
                   f)  recepire  l'art.  2,  paragrafo  6,  e  l'art.
          2-quater della  direttiva  89/665/CEE,  nonche'  l'art.  2,
          paragrafo 1, ultimo  capoverso,  e  l'art.  2-quater  della
          direttiva  92/13/CEE,  come  modificati   dalla   direttiva
          2007/66/CE, prevedendo: 
                  1)  che  i   provvedimenti   delle   procedure   di
          affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a
          trenta giorni dalla ricezione e i bandi  entro  un  termine
          non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione; 
                  2) che i bandi, ove  immediatamente  lesivi,  e  le
          esclusioni  sono  impugnati  autonomamente  e  non  possono
          essere contestati  con  l'impugnazione  dell'aggiudicazione
          definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure  di
          affidamento sono impugnati con l'aggiudicazione definitiva,
          fatta comunque salva l'eventuale riunione dei procedimenti; 
                  3) che  il  rito  processuale  davanti  al  giudice
          amministrativo  si  svolge  con  la  massima  celerita'   e
          immediatezza  nel  rispetto  del  contraddittorio  e  della
          prova, con razionalizzazione e  abbreviazione  dei  vigenti
          termini di deposito del ricorso, costituzione  delle  altre
          parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali; 
                  4) che  tutti  i  ricorsi  e  scritti  di  parte  e
          provvedimenti del giudice hanno forma sintetica; 
                  5) che  tutti  i  ricorsi  relativi  alla  medesima
          procedura di  affidamento  sono  concentrati  nel  medesimo
          giudizio ovvero riuniti, se cio' non ostacoli  le  esigenze
          di celere definizione; 
                g)  recepire  l'art.  2,  paragrafi  3  e  4,   della
          direttiva 89/665/CEE e l'art. 2, paragrafi 3 e 3-bis, della
          direttiva  92/13/CEE,  come  modificati   dalla   direttiva
          2007/66/CE, prevedendo la  sospensione  della  stipulazione
          del  contratto  in  caso   di   proposizione   di   ricorso
          giurisdizionale avverso un provvedimento di  aggiudicazione
          definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare e
          rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri: 
                  1) la competenza, sia territoriale che per materia,
          e' inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni  altra
          questione; 
                  2) la preclusione alla stipulazione  del  contratto
          opera fino alla pubblicazione del  provvedimento  cautelare
          definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del  dispositivo
          della sentenza  di  primo  grado,  in  udienza  o  entro  i
          successivi sette giorni, se la causa puo' essere decisa nel
          merito nella camera di consiglio fissata per l'esame  della
          domanda cautelare; 
                  3) il termine per l'impugnazione del  provvedimento
          cautelare e' di quindici giorni dalla sua  comunicazione  o
          dall'eventuale notifica, se anteriore; 
                h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-quinquies,
          2-sexies e 3-bis della direttiva 89/665/CEE e gli  articoli
          2,  paragrafo  6,  2-quinquies,  2-sexies  e  3-bis   della
          direttiva  92/13/CEE,  come  modificati   dalla   direttiva
          2007/66/CE, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di
          merito, con i seguenti criteri: 
                  1) prevedere la privazione di effetti del contratto
          nei casi di cui all'art. 2-quinquies, paragrafo 1,  lettere
          a) e b), della direttiva 89/665/CEE e all'art. 2-quinquies,
          paragrafo 1, lettere a) e b),  della  direttiva  92/13/CEE,
          con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando  al
          giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione
          del  bilanciamento  degli  interessi  coinvolti  nei   casi
          concreti, tra privazione di effetti retroattiva o  limitata
          alle prestazioni da eseguire; 
                  2) nel caso di cui all'art. 2-sexies, paragrafo  1,
          della direttiva 89/665/CEE e all'art.  2-sexies,  paragrafo
          1, della  direttiva  92/13/CEE,  lasciare  al  giudice  che
          annulla  l'aggiudicazione  la  scelta,  in   funzione   del
          bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi  concreti,
          tra  privazione  di  effetti  del  contratto   e   relativa
          decorrenza, e sanzioni alternative; 
                  3) fuori dei  casi  di  cui  ai  numeri  1)  e  2),
          lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta,
          in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei
          casi concreti, tra privazione di effetti  del  contratto  e
          relativa decorrenza, ovvero  risarcimento  per  equivalente
          del danno subito e comprovato; 
                  4) disciplinare le sanzioni alternative fissando  i
          limiti minimi e massimi delle stesse; 
                i)  recepire   l'art.   2-septies   della   direttiva
          89/665/CEE e l'art. 2-septies  della  direttiva  92/13/CEE,
          come modificati dalla direttiva  2007/66/CE,  prevedendo  i
          termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere a)
          e b), dei citati articoli 2-septies, e il termine di trenta
          giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei  citati  articoli
          2-septies; 
                l) recepire  gli  articoli  3  e  4  della  direttiva
          89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE,
          come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il
          Ministero competente e il procedimento; 
                m)     dettare     disposizioni     razionalizzatrici
          dell'arbitrato, secondo i seguenti criteri: 
                  1) incentivare l'accordo bonario; 
                  2) prevedere  l'arbitrato  come  ordinario  rimedio
          alternativo al giudizio civile; 
                  3) prevedere che le stazioni  appaltanti  indichino
          fin dal bando o  avviso  di  indizione  della  gara  se  il
          contratto conterra' o meno la clausola arbitrale, proibendo
          contestualmente  il  ricorso  al   negozio   compromissorio
          successivamente alla stipula del contratto; 
                  4) contenere i costi del giudizio arbitrale; 
                  5) prevedere misure acceleratorie del  giudizio  di
          impugnazione del lodo arbitrale. 
              4. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 20,  comma
          8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  nei
          limiti temporali ivi previsti. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              6.  Le  amministrazioni  provvedono  agli   adempimenti
          previsti  dall'attuazione  del  presente  articolo  con  le
          risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   previste   a
          legislazione vigente.». 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento).  (artt.
          16,  17,  19,  R.D.  n.  2440/1923;  art.  109,  D.P.R.  n.
          554/1999; art. 44; comma 3, lettere  b)  ed  e),  legge  n.
          88/2009; articoli 2-bis  e  2-ter,  lettera  b),  direttiva
          89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b),  direttiva
          92/13/CEE, come modificati dalla direttiva  2007/66/CE).  -
          1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno
          luogo nel  rispetto  degli  atti  di  programmazione  delle
          amministrazioni aggiudicatrici, se  previsti  dal  presente
          codice o dalle norme vigenti. 
              2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento  dei
          contratti  pubblici,  le   amministrazioni   aggiudicatrici
          decretano o determinano di  contrarre,  in  conformita'  ai
          propri ordinamenti, individuando  gli  elementi  essenziali
          del contratto e i  criteri  di  selezione  degli  operatori
          economici e delle offerte. 
              3. La selezione dei partecipanti avviene  mediante  uno
          dei   sistemi   previsti   dal    presente    codice    per
          l'individuazione dei soggetti offerenti. 
              4. Le procedure di affidamento selezionano la  migliore
          offerta, mediante uno dei  criteri  previsti  dal  presente
          codice.  Al   termine   della   procedura   e'   dichiarata
          l'aggiudicazione   provvisoria   a   favore   del   miglior
          offerente. 
              5.   La   stazione    appaltante,    previa    verifica
          dell'aggiudicazione  provvisoria  ai  sensi  dell'art.  12,
          comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva. 
              6. Ciascun concorrente  non  puo'  presentare  piu'  di
          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
          nel bando o nell'invito e, in caso di mancata  indicazione,
          per centottanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
          sua presentazione. La  stazione  appaltante  puo'  chiedere
          agli offerenti il differimento di detto termine. 
              7.  L'aggiudicazione   definitiva   non   equivale   ad
          accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e'
          irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9. 
              8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
          verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
              9. Divenuta  efficace  l'aggiudicazione  definitiva,  e
          fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi
          consentiti  dalle  norme  vigenti,  la   stipulazione   del
          contratto di appalto o di concessione  ha  luogo  entro  il
          termine di sessanta giorni, salvo diverso termine  previsto
          nel bando o nell'invito ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di
          differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
          Se la stipulazione del contratto non  avviene  nel  termine
          fissato, ovvero il controllo di cui all'art. 12,  comma  3,
          non avviene  nel  termine  ivi  previsto,  l'aggiudicatario
          puo', mediante atto notificato  alla  stazione  appaltante,
          sciogliersi da  ogni  vincolo  o  recedere  dal  contratto.
          All'aggiudicatario non spetta alcun  indennizzo,  salvo  il
          rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso  di
          lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via  di
          urgenza e nel caso di servizi e forniture, se  si  e'  dato
          avvio  all'esecuzione  del  contratto  in  via   d'urgenza,
          l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese
          sostenute  per  l'esecuzione  dei   lavori   ordinati   dal
          direttore  dei  lavori,  ivi  comprese  quelle  per   opere
          provvisionali. Nel caso di servizi e forniture,  se  si  e'
          dato avvio all'esecuzione del contratto in  via  d'urgenza,
          l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese
          sostenute  per  le  prestazioni  espletate  su  ordine  del
          direttore dell'esecuzione. 
              L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e'
          consentita durante il termine dilatorio di cui al comma  10
          e  durante  il  periodo  di  sospensione  obbligatoria  del
          termine per la  stipulazione  del  contratto  previsto  dal
          comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa
          vigente non prevede la pubblicazione  del  bando  di  gara,
          ovvero nei casi in  cui  la  mancata  esecuzione  immediata
          della prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un
          grave danno  all'interesse  pubblico  che  e'  destinata  a
          soddisfare,  ivi  compresa  la  perdita  di   finanziamenti
          comunitari. 
              10. Il contratto non  puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni   del   provvedimento    di    aggiudicazione
          definitiva ai sensi dell'art. 79. 
              10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non  si
          applica nei seguenti casi: 
              a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con
          cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel  rispetto
          del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa
          una sola offerta e non sono state tempestivamente  proposte
          impugnazioni del bando o della lettera di invito  o  queste
          impugnazioni  risultano   gia'   respinte   con   decisione
          definitiva; 
              b) nel caso di un appalto basato su un  accordo  quadro
          di cui all'art. 59 e in caso di appalti specifici basati su
          un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 60. 
              10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
          definitiva con contestuale domanda cautelare, il  contratto
          non puo' essere stipulato, dal momento della  notificazione
          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i
          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale
          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di
          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della
          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito
          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti
          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla
          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della
          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai
          sensi dell'art. 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa
          con ordinanza la  data  di  discussione  del  merito  senza
          concedere misure cautelari o rinvia al giudizio  di  merito
          l'esame della domanda  cautelare,  con  il  consenso  delle
          parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato
          esame della domanda cautelare. 
              11.  Il  contratto  e'   sottoposto   alla   condizione
          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione
          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle
          stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori. 
              12. L'esecuzione del contratto puo' avere  inizio  solo
          dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
          di urgenza, la stazione appaltante o  l'ente  aggiudicatore
          ne  chieda  l'esecuzione  anticipata,  nei  modi   e   alle
          condizioni previste dal regolamento. 
              13. Il contratto e' stipulato  mediante  atto  pubblico
          notarile, o mediante forma pubblica amministrativa  a  cura
          dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice,
          ovvero  mediante  scrittura  privata,  nonche'   in   forma
          elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna  stazione
          appaltante.».