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LEGGE 7 aprile 2010, n. 51

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. (10G0076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2011)
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Testo in vigore dal: 21-7-2011
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO  DI
REFERENDUM POPOLARE)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO  DI
REFERENDUM POPOLARE)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO  DI
REFERENDUM POPOLARE)). 
  4. Ove  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  attesti  che
l'impedimento e' continuativo  e  correlato  allo  svolgimento  delle
funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo  a
udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore
a sei mesi. (1) 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO  DI
REFERENDUM POPOLARE)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO  DI
REFERENDUM POPOLARE)). 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 13-25 gennaio 2011, n. 23 (in
G.U.  1a  s.s.  26/1/2011,  n.  4)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 7  aprile  2010,  n.
51" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  3,  della
legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che  il  giudice
valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma  1,  cod.  proc.
pen., l'impedimento addotto".