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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2009, n. 216

Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato. (10G0055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2010
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 3-4-2010
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e,  in
particolare: 
    l'articolo  61,  comma  10,  in  base  al   quale   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua  le  caratteristiche  delle  negoziazioni  all'ingrosso  di
strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
TUF; 
    l'articolo 66, in base al quale il Ministro dell'economia e delle
finanze,  sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  disciplina  e
autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne  approva  i
regolamenti, anche in deroga alle disposizioni del capo I, del titolo
I della parte III dello stesso decreto legislativo; 
    l'articolo  77-bis,  comma  6,  in  base  al  quale  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua  i  requisiti  minimi  di  funzionamento  per   i   sistemi
multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato; 
    l'articolo  79-bis,  comma  3,  in  base  al  quale  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob,
puo' estendere, in  tutto  o  in  parte,  il  regime  di  trasparenza
pre-negoziazione e  post-negoziazione  agli  scambi  all'ingrosso  di
titoli di Stato; 
  Visti inoltre gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70,  70-bis,
70-ter, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 189, 190 e 195 del citato decreto
legislativo; 
  Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219; 
  Visto il decreto ministeriale  28  dicembre  2007,  n.  126167,  in
materia di operazioni di separazione, negoziazione  e  ricostituzione
delle   componenti    cedolari,    della    componente    indicizzata
all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro del 26  febbraio
2007  in  materia  di  individuazione  delle  caratteristiche   delle
negoziazioni all'ingrosso; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi  del  Governo  del  2
marzo 2009; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 7068 del 7 ottobre 2009); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le   caratteristiche   delle
negoziazioni   all'ingrosso   di   strumenti   finanziari   ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni del Testo unico  della  finanza,
le negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato che si  svolgono  sui
mercati regolamentati e sui  sistemi  multilaterali  di  negoziazione
nonche' il regime di trasparenza  pre  e  post-negoziazione  relativo
agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato. 
           Avvertenza: 
              Il testo delle note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  61,  comma  10,  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 marzo 1998, n. 71, S.O.): 
              «Art.   61   (Mercati   regolamentati   di    strumenti
          finanziari).  -  10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le
          caratteristiche   delle   negoziazioni   all'ingrosso    di
          strumenti  finanziari  ai  fini   dell'applicazione   delle
          disposizioni del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  66  del  gia'  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art. 66 (Mercati all'ingrosso di titoli di  Stato).  -
          1. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in
          deroga alle disposizioni  del  presente  capo,  sentite  la
          Banca d'Italia  e  la  Consob,  disciplina  e  autorizza  i
          mercati all'ingrosso di titoli di  Stato  e  ne  approva  i
          regolamenti. 
              2. La Banca d'Italia e' ammessa alle  negoziazioni  sui
          mercati all' ingrosso di  titoli  di  Stato.  Il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' ammesso alle  negoziazioni
          sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi  partecipa
          comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i  tempi  e
          le modalita' degli  interventi.  Per  motivate  ragioni  di
          tutela della stabilita' della  moneta,  la  Banca  d'Italia
          entro ventiquattro ore dalla comunicazione puo' chiedere il
          differimento  degli  interventi  o  diverse  modalita'   di
          attuazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 77-bis,  comma  6,  del
          gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «6. Il provvedimento previsto dal comma 1  e'  adottato
          dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda  i
          sistemi all'ingrosso di  titoli  obbligazionari  privati  e
          pubblici, diversi dai titoli di Stato,  nonche'  di  titoli
          normalmente negoziati sul mercato monetario e di  strumenti
          finanziari  derivati  su  titoli  pubblici,  su  tassi   di
          interesse e su valute,  e  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,
          quando riguarda sistemi all'ingrosso di  titoli  di  Stato.
          Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e  3  sono
          svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 79-bis,  comma  3,  del
          gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
               «Art.  79-bis (Requisiti  di  trasparenza).  -  3.  Le
          disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla  Consob,
          sentita  la  Banca  d'Italia,  quando   riguardano   scambi
          all'ingrosso di titoli obbligazionari privati  e  pubblici,
          diversi dai titoli  di  Stato,  nonche'  scambi  di  titoli
          normalmente negoziati sul mercato monetario e di  strumenti
          finanziari  derivati  su  titoli  pubblici,  su  tassi   di
          interesse e su valute,  e  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,
          quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 61,  62,  63,  64,
          65, 67, 69, 70, 70-bis, 70-ter, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90,
          189, 190 e 195 del gia' citato decreto legislativo: 
              «Art.   61   (Mercati   regolamentati   di    strumenti
          finanziari). - 1. L'attivita' di organizzazione e  gestione
          di  mercati  regolamentati  di  strumenti   finanziari   ha
          carattere di impresa  ed  e'  esercitata  da  societa'  per
          azioni, anche senza scopo di lucro (societa' di gestione). 
              2. La Consob determina con regolamento: 
                a) le risorse finanziarie delle societa' di gestione; 
                b) le attivita' connesse e strumentali  a  quelle  di
          organizzazione e gestione dei mercati  che  possono  essere
          svolte dalle societa' di gestione. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Consob,  determina  con  regolamento  i  requisiti   di
          onorabilita', professionalita' e indipendenza dei  soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo nelle societa' di gestione. Si applica l'art. 13,
          comma 2. In caso di inerzia  la  decadenza  e'  pronunciata
          dalla Consob. 
              4. Il regolamento previsto dal comma  3  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nel comma 3. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Consob,  determina  con  regolamento  i  requisiti   di
          onorabilita' dei partecipanti al capitale. 
              6. Gli acquisti e le cessioni di  partecipazioni  nelle
          societa'   di   gestione,   effettuati    direttamente    o
          indirettamente,  anche   per   il   tramite   di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona, devono essere comunicati dal  soggetto  acquirente
          entro ventiquattro ore alla societa' di gestione unitamente
          alla documentazione attestante il possesso da  parte  degli
          acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5. 
              6-bis. La Consob disciplina con regolamento: 
                a) contenuto, termini e  modalita'  di  comunicazione
          alla Consob da  parte  della  societa'  di  gestione  delle
          informazioni   relative   ai   partecipanti   al   capitale
          individuando la soglia partecipativa rilevante a tale  fine
          e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
          al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6; 
                b) contenuto, termini e  modalita'  di  comunicazione
          alla Consob da  parte  della  societa'  di  gestione  delle
          informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione, direzione e controllo  nella  societa'  di
          gestione e  ai  soggetti  che  dirigono  effettivamente  l'
          attivita' e le operazioni del mercato  regolamentato  e  di
          ogni successivo cambiamento; 
                c) contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da
          parte  della  societa'  di  gestione   delle   informazioni
          relative ai partecipanti al capitale e di  ogni  successivo
          cambiamento nell'identita' delle persone che possiedono una
          partecipazione rilevante. 
              6-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  sono
          adottate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di societa'
          di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
          di Stato e dalla Consob, sentita  la  Banca  d'Italia,  nei
          casi di  societa'  di  gestione  di  mercati  regolamentati
          all'ingrosso di titoli obbligazionari privati  e  pubblici,
          diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione
          di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,
          comma 2, lettera b) e di strumenti finanziari  derivati  su
          titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. 
              7.  In  assenza  dei  requisiti  o  in  mancanza  della
          comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
          inerente alle azioni eccedenti  la  soglia  individuata  ai
          sensi del comma 6-bis. 
              8. In caso di inosservanza  del  divieto  previsto  dal
          comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo'
          essere  proposta  anche  dalla  Consob  entro  il   termine
          previsto dall'art. 14, comma 6. 
              8-bis. Entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  da
          parte della societa' di gestione, la Consob puo' opporsi ai
          cambiamenti negli assetti azionari quando tali  cambiamenti
          mettono a repentaglio  la  gestione  sana  e  prudente  del
          mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di  Stato  il
          provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso  di
          opposizione da parte dell'autorita' competente,  i  diritti
          di voto  inerenti  alle  azioni  oggetto  di  cessione  non
          possono essere esercitati. 
              8-ter. I provvedimenti  di  cui  al  comma  8-bis  sono
          adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di
          gestione di mercati regolamentati  all'ingrosso  di  titoli
          obbligazionari privati e pubblici,  diversi  da  titoli  di
          Stato,  nonche'  di  societa'  di   gestione   di   mercati
          regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,  comma  2,
          lettera b), e di strumenti finanziari  derivati  su  titoli
          pubblici, su tassi di interesse e su valute. 
              9.  Alle  societa'  di   gestione   si   applicano   le
          disposizioni della parte IV, titolo III, capo  II,  sezione
          VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis. 
              10. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite
          la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche
          delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari  ai
          fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
          decreto.». 
              «Art.   62   (Regolamento   del    mercato).    -    1.
          L'organizzazione   e   la   gestione   del   mercato   sono
          disciplinate da un  regolamento  deliberato  dall'assemblea
          ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di
          gestione; il regolamento puo' attribuire  al  consiglio  di
          amministrazione o al consiglio di  gestione  il  potere  di
          dettare disposizioni di attuazione. 
              1-bis. Qualora le azioni  della  societa'  di  gestione
          siano quotate in un mercato regolamentato,  il  regolamento
          di  cui  al  comma  1  e'  deliberato  dal   consiglio   di
          amministrazione o dal consiglio di gestione della  societa'
          medesima. 
              1-ter. La  Consob,  in  conformita'  alle  disposizioni
          della direttiva  2004/39/CE  e  delle  relative  misure  di
          esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai
          quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in  materia
          di: 
                a)   ammissione   di   strumenti   finanziari    alle
          negoziazioni; 
                b) sospensione ed esclusione di strumenti  finanziari
          dalle negoziazioni nei mercati regolamentati; 
                c)  modalita'  per  assicurare  la  pubblicita'   del
          regolamento del mercato. 
              1-quater Le disposizioni di cui  al  comma  1-ter  sono
          adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei  quali
          sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e
          pubblici, diversi  dai  titoli  di  Stato,  nonche'  per  i
          mercati nei quali sono  negoziati  gli  strumenti  previsti
          dall'art.  1,  comma  2,  lettera  b),  e   gli   strumenti
          finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di  interesse
          e valute. 
              2. Le societa'  di  gestione  si  dotano  di  regole  e
          procedure trasparenti e non discrezionali che  garantiscono
          una negoziazione corretta e  ordinata  nonche'  di  criteri
          obiettivi  che  consentono  l'esecuzione  efficiente  degli
          ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina: 
                a) le condizioni e le  modalita'  di  ammissione,  di
          esclusione  e  di  sospensione  degli  operatori  e   degli
          strumenti finanziari dalle negoziazioni; 
                b) le condizioni e le modalita'  per  lo  svolgimento
          delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori
          e degli emittenti; 
                c) le  modalita'  di  accertamento,  pubblicazione  e
          diffusione dei prezzi; 
                d) i tipi di  contratti  ammessi  alle  negoziazioni,
          nonche' i criteri per la  determinazione  dei  quantitativi
          minimi negoziabili; 
                d-bis)  le  condizioni  e   le   modalita'   per   la
          compensazione, liquidazione  e  garanzia  delle  operazioni
          concluse sui mercati. 
              2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le  azioni  di
          societa' controllanti, il cui  attivo  sia  prevalentemente
          composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in  una
          o   piu'   societa'   con   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati, vengano negoziate in segmento  distinto  del
          mercato. 
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1   disciplina
          l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo
          regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri
          oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione  diretta
          o remota al mercato regolamentato e  gli  obblighi  imposti
          agli operatori derivanti: 
                a) dall'istituzione  e  dalla  gestione  del  mercato
          regolamentato; 
                b)  dalle  disposizioni  riguardanti  le   operazioni
          eseguite nel mercato; 
                c) dagli standard professionali imposti al  personale
          dei soggetti di cui all'art. 25, comma 1, che sono operanti
          nel mercato; 
                d) dalle condizioni  stabilite,  per  i  partecipanti
          diversi dai soggetti  di  cui  alla  lettera  c),  a  norma
          dell'art. 25, comma 2; 
                e) dalle regole e procedure per la compensazione e il
          regolamento   delle   operazioni   concluse   nel   mercato
          regolamentato. 
              3-bis. La Consob determina con proprio regolamento: 
                a)  i  criteri  di   trasparenza   contabile   e   di
          adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei
          controlli interni che le societa' controllate, costituite e
          regolate dalla legge di Stati non  appartenenti  all'Unione
          europea,  devono  rispettare  affinche'  le  azioni   della
          societa' controllante possano essere quotate in un  mercato
          regolamentato italiano. Si applica la nozione di  controllo
          di cui all'art. 93; 
                b) le condizioni in presenza delle quali non  possono
          essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte
          all'attivita'  di  direzione  e  coordinamento   di   altra
          societa'; 
                c)  i  criteri  di  trasparenza  e   i   limiti   per
          l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano
          delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito
          esclusivamente da partecipazioni.». 
              «Art. 63 (Autorizzazione dei mercati regolamentati).  -
          1.   La   Consob   autorizza   l'esercizio   dei    mercati
          regolamentati quando: 
                a) sussistono  i  requisiti  previsti  dall'art.  61,
          commi 2, 3, 4 e 5; 
                b)  il  regolamento  del  mercato  e'  conforme  alla
          disciplina  comunitaria  ed  e'  idoneo  ad  assicurare  la
          trasparenza  del  mercato, l'ordinato   svolgimento   delle
          negoziazioni e la tutela degli investitori. 
              1-bis.  L'autorizzazione  di  cui   al   comma   1   e'
          subordinata alla presentazione di un programma di attivita'
          che illustra i tipi di attivita' previsti  e  la  struttura
          organizzativa della societa' di gestione. 
              2. La Consob iscrive  i  mercati  regolamentati  in  un
          elenco,    curando l'adempimento     delle     disposizioni
          comunitarie in materia,  e  approva  le  modificazioni  del
          regolamento del mercato. 
              3. I provvedimenti  previsti  dai  commi  1  e  2  sono
          adottati, sentita la Banca  d'Italia,  per  i  mercati  nei
          quali sono  negoziati  all'ingrosso  titoli  obbligazionari
          privati e pubblici, diversi dai titoli  di  Stato,  nonche'
          per i  mercati  nei  quali  sono  negoziati  gli  strumenti
          previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e gli  strumenti
          finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di  interesse
          e valute. 
              4. La Banca d'Italia e' ammessa alle  negoziazioni  sui
          mercati dei contratti uniformi  a  termine  sui  titoli  di
          Stato.». 
              «Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato  e
          delle societa' di gestione). - 01. La Consob,  con  proprio
          regolamento, individua gli  adempimenti  informativi  delle
          societa' di gestione nei propri confronti, nonche',  avendo
          riguardo alla trasparenza, all'ordinato  svolgimento  delle
          negoziazioni  e  alla  tutela  degli   investitori   e   in
          conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i
          requisiti generali  di  organizzazione  delle  societa'  di
          gestione dei mercati regolamentati. 
              1. La societa' di gestione: 
                a) predispone le strutture, fornisce  i  servizi  del
          mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti; 
                b) adotta  tutti  gli  atti  necessari  per  il  buon
          funzionamento  del  mercato   e   predispone   e   mantiene
          dispositivi e  procedure  efficaci  per  il  controllo  del
          rispetto del regolamento; 
                b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari  a
          prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
          e manipolazioni del mercato; 
                c)   dispone   l'ammissione,   l'esclusione   e    la
          sospensione degli strumenti finanziari  e  degli  operatori
          dalle negoziazioni e  comunica  immediatamente  le  proprie
          decisioni alla  Consob;  l'esecuzione  delle  decisioni  di
          ammissione  alle  negoziazioni  di  azioni  ordinarie,   di
          obbligazioni e di  altri  strumenti  finanziari  emessi  da
          soggetti diversi dagli Stati  membri  dell'Unione  europea,
          dalle  banche  comunitarie  e  dalle  societa'  con  azioni
          quotate in un mercato regolamentato nonche' delle decisioni
          di esclusione  di  azioni  dalle  negoziazioni  e'  sospesa
          finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis,
          lettera a); tale sospensione non si  applica  nel  caso  di
          ammissione  alle  negoziazioni  di   strumenti   finanziari
          ammessi in regime di esenzione dall'obbligo  di  pubblicare
          il   prospetto   nonche'   per   l'ammissione   di    lotti
          supplementari di azioni gia' ammesse alle negoziazioni; 
                d) comunica alla Consob le violazioni del regolamento
          del mercato, segnalando le iniziative assunte; 
                e) ?omissis?; 
                f) provvede agli altri compiti a  essa  eventualmente
          affidati dalla Consob. 
              1-bis. La Consob: 
                a)  puo'  vietare  l'esecuzione  delle  decisioni  di
          ammissione e di esclusione di cui al comma 1,  lettera  c),
          secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione
          di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori
          dalle negoziazioni, entro  cinque  giorni  dal  ricevimento
          della comunicazione di cui al  comma  1,  lettera  c),  se,
          sulla base degli elementi  informativi  diversi  da  quelli
          valutati, ai  sensi  del  regolamento  del  mercato,  dalla
          societa' di gestione nel corso della  propria  istruttoria,
          ritiene  la  decisione  contraria  alle  finalita'  di  cui
          all'art. 74, comma 1; 
                b) puo' chiedere alla societa' di gestione  tutte  le
          informazioni che ritenga utili  per  i  fini  di  cui  alla
          lettera a); 
                c)  puo'   chiedere   alla   societa'   di   gestione
          l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari  e
          degli operatori dalle negoziazioni. 
              1-ter.  L'ammissione,  l'esclusione  e  la  sospensione
          dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una
          societa' di gestione in un mercato  da  essa  gestito  sono
          disposte dalla Consob. In tali casi, la Consob determina le
          modificazioni da apportare al regolamento del  mercato  per
          assicurare la  trasparenza,  l'ordinato  svolgimento  delle
          negoziazioni e la tutela  degli  investitori,  nonche'  per
          regolare le ipotesi di conflitto d'interessi.  L'ammissione
          dei suddetti strumenti e' subordinata  all'adeguamento  del
          regolamento del relativo mercato. 
              1-quater. Nel caso in  cui  uno  strumento  finanziario
          risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'art.
          67, comma 1, la Consob: 
                a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi  del
          comma  1-bis,  lettera  c)  e  ne  informa   le   autorita'
          competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei
          quali lo strumento finanziario oggetto della  decisione  e'
          ammesso a negoziazione; 
                b) informa le autorita' competenti degli altri  Stati
          membri della decisione di sospensione o esclusione  di  uno
          strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base  della
          comunicazione ricevuta dalla societa' di gestione ai  sensi
          del comma 1, lettera c). 
              1-quinquies. Le disposizioni di cui al  comma  01  sono
          adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi  di  societa'
          di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
          obbligazionari privati e pubblici,  diversi  da  titoli  di
          Stato,  nonche'  di  societa'  di   gestione   di   mercati
          regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,  comma  2,
          lettera b), e di strumenti finanziari  derivati  su  titoli
          pubblici, su tassi di interesse e su valute. 
              1-sexies. Salvo quando cio' possa  causare  danni  agli
          interessi degli investitori  o  all'ordinato  funzionamento
          del  mercato,  la  Consob   richiede   la   sospensione   o
          l'esclusione   di   uno   strumento    finanziario    dalle
          negoziazioni in un mercato regolamentato nei  casi  in  cui
          tale   strumento   finanziario   sia   stato   oggetto   di
          provvedimento di  sospensione  o  esclusione  da  parte  di
          autorita' competenti di altri Stati membri.». 
              «Art. 65  (Registrazione  delle  operazioni  presso  la
          societa' di gestione  e  obblighi  di  comunicazione  delle
          operazioni concluse  su  strumenti  finanziari).  -  1.  La
          Consob stabilisce con regolamento: 
                a) le modalita' di registrazione presso  le  societa'
          di  gestione  delle  operazioni   compiute   su   strumenti
          finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati
          da essa gestiti; 
                b)  il  contenuto,  i  termini  e  le  modalita'   di
          comunicazione alla Consob da parte dei  soggetti  abilitati
          delle operazioni concluse su strumenti  finanziari  ammessi
          alla negoziazione su un mercato regolamentato. 
              2. La Consob, quando cio' sia  necessario  al  fine  di
          assicurare la tutela degli investitori, puo' estendere  gli
          obblighi di comunicazione di cui al  comma  1,  lettera  b)
          anche a strumenti finanziari non ammessi alla  negoziazione
          nei mercati regolamentati.». 
              «Art. 67 (Riconoscimento dei mercati). - 1.  La  Consob
          iscrive  in  un'apposita   sezione   dell'elenco   previsto
          dall'art. 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti
          ai sensi dell' ordinamento comunitario. 
              2.  La  Consob,  previa  stipula  di  accordi  con   le
          corrispondenti autorita', puo' riconoscere  mercati  esteri
          di strumenti finanziari, diversi da quelli  inseriti  nella
          sezione  prevista  dal  comma  1,  al  fine  di  estenderne
          l'operativita' sul territorio della Repubblica. 
              2-bis. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza,
          l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
          investitori, puo' stipulare accordi  con  le  autorita'  di
          vigilanza dello Stato di origine di  mercati  regolamentati
          comunitari che abbiano acquisito, a giudizio della  Consob,
          un'importanza sostanziale per il funzionamento del  mercato
          finanziario italiano  e  la  tutela  degli  investitori  in
          Italia. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato  tali
          compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia. 
              3. Le societa' di gestione che  intendano  chiedere  ad
          autorita' di Stati extracomunitari  il  riconoscimento  dei
          mercati  da  esse  gestiti,  ne  danno  comunicazione  alla
          Consob, che rilascia il proprio nulla osta  previa  stipula
          di accordi con le corrispondenti autorita'  estere.  Per  i
          mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione e'
          data alla Banca d'Italia, che  rilascia  il  proprio  nulla
          osta previa stipula di accordi con le competenti  autorita'
          estere e ne informa la Consob. 
              4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca
          d'Italia, secondo le rispettive competenze,  accertano  che
          le  informazioni  sugli  strumenti   finanziari   e   sugli
          emittenti,  le  modalita'  di  formazione  dei  prezzi,  le
          modalita'  di  liquidazione  dei  contratti,  le  norme  di
          vigilanza  sui   mercati   e   sugli   intermediari   siano
          equivalenti a quelli della normativa vigente  in  Italia  e
          comunque in  grado  di  assicurare  adeguata  tutela  degli
          investitori. 
              5. Le societa'  di  gestione  che  intendono  estendere
          l'operativita' dei mercati regolamentati da esse gestiti in
          altri Stati comunitari ne  danno  comunicazione  preventiva
          alla Consob. La  Consob  ne  informa,  nel  rispetto  delle
          disposizioni  comunitarie,  l'autorita'  competente   dello
          Stato  membro  in  cui  il  mercato  regolamentato  intende
          operare. Per i mercati all'ingrosso di titoli di  Stato  la
          comunicazione preventiva e' data alla Banca  d'Italia,  che
          ne  informa  l'autorita'  competente  dello  Stato   membro
          interessato e la Consob. 
              5-bis. La Consob autorizza i mercati di cui al comma  1
          a  dotarsi  di  dispositivi  appropriati   per   facilitare
          l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro  membri
          e  partecipanti  remoti  stabiliti  nel  territorio   della
          Repubblica. 
              5-ter.  La   Consob   puo'   richiedere   all'autorita'
          competente dello Stato membro d'origine dei mercati di  cui
          al comma 5-bis l'identita' dei  membri  o  partecipanti  al
          mercato  regolamentato  stabiliti  nel   territorio   della
          Repubblica. 
              5-quater.   Ai   partecipanti   remoti    ai    mercati
          regolamentati italiani si applicano gli articoli  8,  comma
          1, e 10, comma 1. In tal caso la Consob informa l'autorita'
          competente dello Stato membro  d'origine  del  partecipante
          remoto. Per i mercati all'ingrosso di titoli di  Stato,  la
          Banca d'Italia informa l'autorita' competente  dello  Stato
          membro d'origine del partecipante remoto e la Consob.». 
              «Art. 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni  su
          strumenti finanziari). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con
          la Consob, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di
          compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto
          strumenti finanziari, anche prevedendo che  i  partecipanti
          al  sistema  effettuino  versamenti  di  margini  o   altre
          prestazioni a titolo  di  garanzia  dell'adempimento  degli
          obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema  stesso.
          Le garanzie acquisite non possono essere soggette ad azioni
          esecutive o cautelari da parte dei  creditori  del  singolo
          partecipante o del soggetto che gestisce il sistema,  anche
          in caso di apertura di procedure concorsuali.  Le  garanzie
          acquisite possono essere utilizzate esclusivamente  secondo
          le regole di cui  alla  disciplina  dettata  ai  sensi  del
          presente comma. Si applica l'art. 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e
          10. 
              1-bis. La  Banca  d'Italia,  d'intesa  con  la  Consob,
          determina: 
                a)  le  risorse  finanziarie   delle   societa'   che
          gestiscono sistemi di compensazione e garanzia; 
                b) i requisiti  di  organizzazione  del  gestore  dei
          sistemi; 
                c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione  e
          sospensione dei partecipanti; 
                d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei
          sistemi  puo'  partecipare  direttamente  ai   sistemi   di
          compensazione e garanzia esteri. 
              2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati  nel
          comma 1 assumono in proprio le  posizioni  contrattuali  da
          regolare. 
              2-bis. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia
          delle operazioni aventi a oggetto strumenti  finanziari  e'
          subordinato a criteri  non  discriminatori,  trasparenti  e
          obiettivi.». 
              «Art.  70-bis  (Accesso   ai   sistemi   di   garanzia,
          compensazione e liquidazione delle operazioni su  strumenti
          finanziari). - 1. Le imprese di investimento  e  le  banche
          comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi  o  delle
          attivita' di investimento possono accedere  ai  sistemi  di
          garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli
          68,  69  e  70  per   finalizzare   o   per   disporre   la
          finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. 
              2. Le societa' di gestione assicurano  ai  partecipanti
          ai mercati da esse  gestiti  il  diritto  di  designare  un
          sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su
          strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da
          quello designato  dal  mercato  stesso,  qualora  risultino
          rispettate le seguenti condizioni: 
                a) la presenza di collegamenti e dispositivi  fra  il
          sistema di  compensazione  e  liquidazione  designato  e  i
          sistemi  e  la  struttura  del  mercato  regolamentato  per
          garantire  il  regolamento  efficace  ed  economico   delle
          operazioni; 
                b) il riconoscimento da parte  della  Consob  che  le
          condizioni  tecniche  di   regolamento   delle   operazioni
          concluse  nel  mercato  regolamentato  tramite  un  sistema
          diverso da quello designato dal mercato stesso  siano  tali
          da consentire il  regolare  e  ordinato  funzionamento  dei
          mercati. Nei  casi  di  societa'  di  gestione  di  mercati
          regolamentati  all'ingrosso   di   titoli   di   Stato   il
          riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia. 
              3. Le societa' di gestione comunicano  alla  Consob  le
          designazioni effettuate  dai  partecipanti  al  mercato  ai
          sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate  alla
          Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli
          di Stato. 
              4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b),  e'
          effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di  societa'
          di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
          obbligazionari privati e pubblici,  diversi  da  titoli  di
          Stato,  nonche'  di  societa'  di   gestione   di   mercati
          regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,  comma  2,
          lettera d), e di strumenti finanziari  derivati  su  titoli
          pubblici, su tassi di interesse e su valute.». 
              «Art.  70-ter  (Accordi  fra   sistemi   di   garanzia,
          compensazione  e  liquidazione  nell'ambito   dei   mercati
          regolamentati). - 1. Le societa' di  gestione  dei  mercati
          regolamentati possono concludere accordi  con  le  societa'
          che  gestiscono  i  sistemi  di  controparte  centrale,  di
          compensazione e liquidazione di un altro  Stato  membro  al
          fine  di  disporre  la  garanzia,  la  compensazione  o  il
          regolamento di alcune o tutte le  operazioni  concluse  dai
          partecipanti al mercato regolamentato. 
              2. La Consob, d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  puo'
          opporsi agli accordi di cui  al  comma  1  qualora,  tenuto
          anche conto  delle  condizioni  previste  all'art.  70-bis,
          comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato
          funzionamento del mercato regolamentato.  A  tal  fine,  la
          Consob, d'intesa con  la  Banca  d'Italia,  disciplina  con
          regolamento gli adempimenti informativi delle  societa'  di
          gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1. 
              3. I provvedimenti di cui  al  comma  2  sono  adottati
          dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati
          all'ingrosso dei titoli di Stato.». 
              «Art.   71   (Definitivita'   del   regolamento   delle
          operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari).  -  ....
          omissis ...». 
              «Art. 72 (Disciplina delle insolvenze di mercato). - 1.
          L'insolvenza  di  mercato   dei   soggetti   ammessi   alle
          negoziazioni nei mercati regolamentati e  dei  partecipanti
          ai servizi indicati nell'art.  69  e  ai  sistemi  previsti
          dall'art. 70 e' dichiarata dalla Consob.  La  dichiarazione
          di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione
          dei contratti dell'insolvente. 
              2.  La  Consob,  d'intesa  con   la   Banca   d'Italia,
          stabilisce con regolamento i casi  di  inadempimento  e  le
          altre ipotesi  in  cui  sussiste  l'insolvenza  di  mercato
          nonche'  le  relative  modalita'  di  accertamento   e   di
          liquidazione. 
              3. La  liquidazione  delle  insolvenze  di  mercato  e'
          effettuata da uno o piu' commissari nominati dalla  Consob,
          d'intesa con la Banca d 'Italia. L'indennita' spettante  ai
          commissari e' determinata dalla Consob ed e' posta a carico
          delle  societa'  di  gestione   dei   mercati   nei   quali
          l'insolvente ha operato, in base ai  criteri  dalla  stessa
          stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia. 
              4. I commissari hanno il potere di compiere  tutti  gli
          atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza,  compreso
          quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti  sui
          mercati e ai gestori dei servizi di mercato. 
              5.  Alla  chiusura  della  procedura  di   liquidazione
          dell'insolvenza,  i  commissari  rilasciano   agli   aventi
          diritto, per i crediti residui, un certificato di  credito,
          comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che
          costituisce titolo esecutivo nei confronti  dell'insolvente
          per gli effetti  dell'art.  474  del  codice  di  procedura
          civile. 
              6. Alla liquidazione delle  insolvenze  di  mercato  si
          applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le  disposizioni
          del  decreto  legislativo  di  attuazione  della  direttiva
          98/26/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  19
          maggio  1998   relativa   al   carattere   definitivo   del
          regolamento nei sistemi  di  pagamento  e  nei  sistemi  di
          regolamento titoli.». 
              «Art.  75  (Provvedimenti  straordinari  a  tutela  del
          mercato e crisi della societa' di gestione). - 1.  In  caso
          di gravi irregolarita' nella gestione  dei  mercati  ovvero
          nell'amministrazione della societa' di gestione e  comunque
          quando  lo  richiede  la  tutela  degli   investitori,   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta  della
          Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi
          e di controllo della societa' di  gestione.  I  poteri  dei
          disciolti  organi  amministrativi  sono  attribuiti  a   un
          commissario nominato con il medesimo provvedimento, che  li
          esercita, sulla base delle direttive e sotto  il  controllo
          della  Consob,  sino  alla  ricostituzione  degli   organi.
          L'indennita' spettante al commissario  e'  determinata  con
          decreto del Ministero ed e'  a  carico  della  societa'  di
          gestione. Per quanto non previsto dal  presente  comma,  si
          applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4,  5  e  6,  72,  a
          eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del testo  unico  bancario,
          intendendosi attribuiti alla Consob i  poteri  della  Banca
          d'Italia. 
              2. La Consob puo'  revocare  l'autorizzazione  prevista
          dall'art. 63 quando: 
                a)  la   societa'   di   gestione   non   si   avvale
          dell'autorizzazione entro dodici mesi  ovvero  vi  rinuncia
          espressamente; 
                b)  la  societa'  di  gestione  ovvero   il   mercato
          regolamentato ha cessato di funzionare da piu' di sei mesi; 
                c)   la   societa'   di    gestione    ha    ottenuto
          l'autorizzazione  presentando  false  dichiarazioni  o  con
          qualsiasi altro mezzo irregolare; 
                d)  la  societa'  di  gestione  ovvero   il   mercato
          regolamentato  non  soddisfa  piu'  le  condizioni  cui  e'
          subordinata l'autorizzazione; 
                e) la societa' di gestione ha violato in modo grave e
          sistematico le disposizioni del presente capo. 
              2-bis. La procedura di cui al comma 1 puo'  determinare
          la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2. 
              3.  Entro  trenta  giorni   dalla   comunicazione   del
          provvedimento    di    revoca    dell'autorizzazione    gli
          amministratori o il commissario convocano  l'assemblea  per
          modificare  l'oggetto  sociale  ovvero  per  deliberare  la
          liquidazione volontaria  delle  societa'.  Qualora  non  si
          provveda  alla  convocazione  entro  detto  termine  ovvero
          l'assemblea non deliberi entro tre mesi  dalla  data  della
          comunicazione del provvedimento  di  revoca,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, su  proposta  della  Consob,
          puo' disporre lo scioglimento della  societa'  di  gestione
          nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla
          liquidazione delle societa'  per  azioni,  a  eccezione  di
          quelle concernenti la revoca dei liquidatori. 
              4. Nei casi  previsti  dai  commi  1  e  2,  la  Consob
          promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita'
          delle  negoziazioni.  A   tal   fine   puo'   disporre   il
          trasferimento temporaneo  della  gestione  del  mercato  ad
          altra  societa',  previo  consenso  di   quest'ultima.   Il
          trasferimento definitivo della gestione  del  mercato  puo'
          avvenire anche in deroga alle disposizioni del  titolo  II,
          capo VI, della legge fallimentare. 
              5. Le  proposte  previste  dai  precedenti  commi  sono
          formulate dalla Consob, sentita la Banca  d'Italia  per  le
          societa' di gestione di mercati nei  quali  sono  negoziati
          all'ingrosso  titoli  obbligazionari  privati  e  pubblici,
          diversi dai titoli di Stato, nonche'  per  le  societa'  di
          gestione di mercati nei quali sono negoziati gli  strumenti
          previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e gli  strumenti
          finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di  interesse
          e valute. 
              6. Le iniziative per la dichiarazione di  fallimento  o
          per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo  o
          amministrazione controllata e i relativi provvedimenti  del
          tribunale sono comunicati entro tre giorni  alla  Consob  a
          cura del cancelliere.». 
              «Art. 76 (Vigilanza sui mercati all'ingrosso di  titoli
          di Stato). - 1. Ferme restando le competenze  della  Consob
          ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui
          mercati all'ingrosso dei titoli di Stato,  avendo  riguardo
          all'efficienza  complessiva  del  mercato  e   all'ordinato
          svolgimento delle negoziazioni. Agli operatori ammessi alle
          negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di  Stato,
          diversi dai soggetti abilitati, si applicano  gli  articoli
          8, comma 1 e 10, comma 1. 
              2-bis. La  Banca  d'Italia,  con  le  modalita'  e  nei
          termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle  societa'  di
          gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie,
          atti e documenti,  nonche'  eseguire  ispezioni  presso  le
          medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti  e
          il compimento degli atti  ritenuti  necessari.  Gli  stessi
          poteri possono essere esercitati anche nei confronti  degli
          altri soggetti coinvolti nell'attivita' della  societa'  di
          gestione. A tal fine,  la  Banca  d'Italia  puo'  procedere
          anche  ad  audizioni  personali.  La  Banca  d'Italia  puo'
          autorizzare revisori dei conti  o  esperti  a  procedere  a
          verifiche presso le societa' di gestione; le relative spese
          sono poste a carico del soggetto ispezionato. 
              2-ter. In  caso  di  necessita'  e  urgenza,  la  Banca
          d'Italia adotta, per le finalita' indicate al  comma  1,  i
          provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla  societa'
          di gestione. 
              2-quater. Per  i  mercati  all'ingrosso  di  titoli  di
          Stato,  la  Consob  puo'  esercitare  i   poteri   previsti
          dall'art. 187-octies. 
              2. La Banca d'Italia vigila sulle societa' di  gestione
          dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a
          tal fine dei poteri previsti dall'art. 74, comma 2. 
              3. Si applica l'art. 75. I  poteri  e  le  attribuzioni
          della Consob ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.». 
              «Art. 77 (Vigilanza sui sistemi  di  compensazione,  di
          liquidazione e di garanzia). - 1. La vigilanza sui  sistemi
          indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti  che  li
          gestiscono  e'  esercitata  dalla  Banca  d'Italia,  avendo
          riguardo alla stabilita'  e  al  contenimento  del  rischio
          sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla  trasparenza
          e alla tutela degli  investitori.  A  tale  fine  la  Banca
          d'Italia e la Consob  possono  richiedere  ai  gestori  dei
          sistemi e agli operatori la comunicazione  anche  periodica
          di  dati,  notizie,  atti  e  documenti  in   ordine   alla
          compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni  ed
          effettuare ispezioni. 
              2. In caso di necessita' e urgenza, la  Banca  d'Italia
          adotta,  per  le  finalita'  indicate   al   comma   1,   i
          provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle  societa'
          di gestione  dei  sistemi  e  dei  servizi  indicati  negli
          articoli 69 e 70. 
              3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati  negli
          articoli 68, 69 e 70 si applica l'art. 83.». 
              «Art. 80 (Attivita' di gestione accentrata di strumenti
          finanziari). - 1. L'attivita'  di  gestione  accentrata  di
          strumenti  finanziari  ha  carattere  di  impresa   ed   e'
          esercitata nella forma di societa' per azioni, anche  senza
          fine di lucro. 
              2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto
          esclusivo  la  prestazione   del   servizio   di   gestione
          accentrata di strumenti  finanziari,  ivi  compresi  quelli
          dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art.
          10 della legge 17  dicembre  1997,  n.  433.  Esse  possono
          svolgere attivita' connesse e strumentali. 
              3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina
          con regolamento le risorse finanziarie  e  i  requisiti  di
          organizzazione della societa' e  le  attivita'  connesse  e
          strumentali. 
              4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite
          la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento  i
          requisiti di onorabilita', professionalita' e  indipendenza
          dei soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
          direzione e controllo nella societa'. Si applica l'art. 13,
          commi 2 e 3. 
              5. Il regolamento previsto dal comma  4  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3. 
              6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia,
          determina i requisiti di onorabilita' dei  partecipanti  al
          capitale, individuando la soglia partecipativa a  tal  fine
          rilevante. 
              7.  Gli  acquisti  e  le  cessioni  di   partecipazioni
          rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati  direttamente  o
          indirettamente,  anche   per   il   tramite   di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona, devono essere comunicati  entro  ventiquattro  ore
          dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia  e
          alla societa' di gestione  unitamente  alla  documentazione
          attestante  il  possesso  da  parte  degli  acquirenti  dei
          requisiti determinati ai sensi del comma 6. 
              8.  In  assenza  dei  requisiti  o  in  mancanza  della
          comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
          inerente alle azioni eccedenti  la  soglia  determinata  ai
          sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto,  si
          applica l'art. 14, commi 5 e 6. 
              9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
          la  societa'  all'esercizio  dell'attivita'   di   gestione
          accentrata di  strumenti  finanziari  quando  sussistono  i
          requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il  sistema  di
          gestione accentrata sia conforme  al  regolamento  previsto
          dall' art. 81, comma 1. 
              10. Alle societa' di gestione accentrata  si  applicano
          le disposizioni  della  parte  IV,  titolo  III,  capo  II,
          sezione VI, a eccezione degli  articoli  157,  158,  165  e
          165-bis.». 
              «Art. 90 (Gestione accentrata dei titoli di  Stato).  -
          1. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con
          regolamento la gestione accentrata  dei  titoli  di  Stato,
          indicando i criteri per il suo svolgimento  e  il  soggetto
          responsabile. Si applicano le disposizioni  previste  dagli
          articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e,  nelle  ipotesi
          previste dall'art. 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88.». 
              «Art.  189   (Partecipazioni   al   capitale).   -   1.
          L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15,
          commi 1 e 3, 61, comma 6,  e  80,  comma  7,  e  di  quelle
          richieste ai sensi dell'art. 17 e' punita con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da  lire  dieci  milioni  a  lire
          cento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosettantacinque a
          euro cinquantunomilaseicentoquarantasei]. 
              2. La stessa sanzione si applica in caso di  violazione
          dei  divieti  di  esercizio  dei  diritti  ed  in  caso  di
          inadempimento degli obblighi di alienazione previsti  dagli
          articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma  7,
          e 80, comma 8.». 
              «Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie  in
          tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). -  1.
          I soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione  o  di
          direzione e i dipendenti di societa' o  enti  abilitati,  i
          quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli
          6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2;  21;
          22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e  4;
          28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e  7;
          32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4;
          39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2,
          3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1;  65;  79-bis;
          187-nonies, ovvero le disposizioni generali  o  particolari
          emanate dalla Banca d'Italia o  dalla  Consob  in  base  ai
          medesimi   articoli,   sono   puniti   con   la    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
          duecentocinquantamila. La stessa sanzione  si  applica  nel
          caso di violazione dell'art. 18, comma 1, ovvero in caso di
          esercizio dell'attivita' di  consulente  finanziario  o  di
          promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi
          di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31. 
              2. La stessa sanzione si applica: 
                a)   ai   soggetti   che   svolgono    funzioni    di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa' di gestione del mercato, nel caso di  inosservanza
          delle disposizioni previste dal capo I del titolo  I  della
          parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
                b)   ai   soggetti   che   svolgono    funzioni    di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          societa' di gestione accentrata, nel caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
          di quelle emanate in base ad esse; 
                c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
          scambi di fondi interbancari, ai  soggetti  che  gestiscono
          sistemi   multilaterali    di    negoziazione    ed    agli
          internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
          I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
                d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati  negli
          articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono  funzioni  di
          amministrazione o  di  direzione  della  societa'  indicata
          nell'art. 69, comma  1,  nel  caso  di  inosservanza  delle
          disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70,  70-bis  e
          77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; 
                d-bis)  ai  soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione  o  di  direzione  e  ai  dipendenti  delle
          imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino  le
          disposizioni previste dall'art. 25-bis,  commi  1  e  2,  e
          quelle emanate in base ad esse; 
                d-ter) agli operatori ammessi alle  negoziazioni  nei
          mercati  regolamentati  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni previste dall'art. 25, comma 3; 
                d-quater) ai  membri  dell'organismo  dei  consulenti
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate  in  base  ad
          esso; 
                d-quinquies) ai membri dell'organismo  dei  promotori
          finanziari  in  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
          previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso. 
              3. Le sanzioni previste dai commi 1 e  2  si  applicano
          anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo  nelle
          societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
          le disposizioni indicate nei medesimi commi o  non  abbiano
          vigilato,  in  conformita'  dei  doveri  inerenti  al  loro
          ufficio, affinche' le disposizioni stesse  non  fossero  da
          altri violate. La stessa sanzione si applica  nel  caso  di
          violazione delle disposizioni previste dall'art.  8,  commi
          da 2 a 6. 
              3-bis. ?omissis?. 
              4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica l'art. 16 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.». 
              «Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo  quanto
          previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
          nel presente titolo sono applicate dalla Banca  d'Italia  o
          dalla  Consob,  secondo  le  rispettive   competenze,   con
          provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
          agli interessati, da effettuarsi entro  centottanta  giorni
          dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta  giorni  se
          l'interessato risiede o ha la sede all'estero,  e  valutate
          le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi  trenta
          giorni. 
              2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai  principi
          del   contraddittorio,   della   conoscenza   degli    atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
              3. Il provvedimento di applicazione delle  sanzioni  e'
          pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
          o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto
          della natura della violazione e degli interessi  coinvolti,
          possono stabilire modalita' ulteriori per dare  pubblicita'
          al provvedimento, ponendo le relative spese a carico  dell'
          autore della violazione, ovvero  escludere  la  pubblicita'
          del  provvedimento,  quando   la   stessa   possa   mettere
          gravemente a rischio i mercati  finanziari  o  arrecare  un
          danno sproporzionato alle parti. 
              4.  Avverso  il  provvedimento  di  applicazione  delle
          sanzioni  previste   dal   presente   titolo   e'   ammessa
          opposizione alla corte d'appello del luogo in cui  ha  sede
          la  societa'  o  l'ente  cui  appartiene   l'autore   della
          violazione ovvero, nei casi in cui tale  criterio  non  sia
          applicabile, del  luogo  in  cui  la  violazione  e'  stata
          commessa.    L'opposizione    deve    essere     notificata
          all'autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
          giorni dalla sua comunicazione  e  deve  essere  depositata
          presso la cancelleria della corte  d'appello  entro  trenta
          giorni dalla notifica. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  Corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 
              6. La Corte d'appello, su  istanza  delle  parti,  puo'
          fissare  termini  per  la  presentazione   di   memorie   e
          documenti, nonche' consentire l' audizione anche  personale
          delle parti. 
              7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera
          di consiglio, sentito il pubblico  ministero,  con  decreto
          motivato. 
              8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa  a  cura   della
          cancelleria della  Corte  d'appello  all'Autorita'  che  ha
          adottato il provvedimento ai fini delle pubblicazioni,  per
          estratto, nel Bollettino di quest'ultima. 
              9. Le societa' e gli enti  ai  quali  appartengono  gli
          autori delle violazioni rispondono, in solido  con  questi,
          del pagamento della sanzione e delle spese  di  pubblicita'
          previste dal secondo periodo del comma 3 e sono  tenuti  ad
          esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.». 
              - Si riporta il  titolo  del  decreto  ministeriale  13
          maggio 1999,  n.  219:  «Regolamento  recante  norme  sulla
          disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di  Stato.»,
          pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  9  luglio  1999,  n.
          159.». 
              - Si riporta il  titolo  del  decreto  ministeriale  28
          dicembre 2007 n. 126167: «Disposizioni per le operazioni di
          separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti
          cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del
          valore  nominale  di  rimborso  dei  titoli   di   Stato.»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2008, n. 6. 
              - Si  riporta  il  titolo  del  decreto  del  direttore
          generale del Tesoro del 26 febbraio  2007:  «Individuazione
          delle caratteristiche delle  negoziazioni  all'ingrosso  di
          strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione delle norme
          del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58.»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2007, n. 57. 
              - Si riporta il titolo dell'allegato II della direttiva
          2004/39/CE (MiFID), relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
          del Consiglio e  la  direttiva  2000/12/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
          del Consiglio, pubblicata in Gazzetta  Ufficiale  legge  n.
          145 del 30 aprile 2004, pag. 1 :  «Allegato  II  -  Clienti
          professionali ai fini della presente direttiva».