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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32

Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). (10G0043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/3/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del   14   marzo   2007,   che   istituisce   un'infrastruttura   per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); 
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega  al  Governo  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed  in  particolare,
l'Allegato B; 
VISTO il regolamento (CE)  n.  1205/2008  della  Commissione,  del  3
dicembre 2008,  recante  attuazione  della  direttiva  2007/2/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  metadati,
entrato in vigore il 24 dicembre 2008; 
VISTA la decisione n. 2009/442/CE della  Commissione,  del  5  giugno
2009, recante attuazione della  direttiva  2007/2/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  il  monitoraggio  e  la
rendicontazione; 
VISTA  la  legge  2  febbraio  1960,  n.  68,  recante  norme   sulla
cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione
e dei rilevamenti terrestri e idrografici; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3  agosto  2009,  n.
140,  recante   regolamento   di   riorganizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  codice
in materia di protezione dei dati personali; 
VISTO il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; 
VISTO  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005  n.  195,   recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
VISTO  il  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  recante
attuazione della  direttiva  2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  di
documenti nel settore pubblico; 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
VISTO il decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  successive
modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del  paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
VISTO il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea  dell'ambiente  e
la  rete  europea  d'informazione  e  di  osservazione   in   materia
ambientale; 
CONSIDERATA la comunicazione delle Commissione europea al  Consiglio,
al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo  e  al
Comitato  delle  regioni  denominata  'Verso  un  Sistema  comune  di
informazioni ambientali (SEIS)' del 1° febbraio 2008. 
VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
CONSIDERATO che la Conferenza unificata non  ha  reso  il  parere  di
competenza nel previsto termine; 
ACQUISITI i pareri delle  competenti  Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
CONSIDERATO che le competenti Commissioni del Senato non  hanno  reso
il parere nel previsto termine; 
VISTA la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia  e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e  per
i rapporti con le regioni; 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
                               ART. 1 
                (Finalita' e ambito di applicazione) 
1. Il presente decreto  e'  finalizzato  alla  realizzazione  di  una
infrastruttura  nazionale  per  l'informazione  territoriale  e   del
monitoraggio  ambientale  che  consenta  allo   Stato   italiano   di
partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale  nella
Comunita' europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle  politiche
ambientali e delle politiche o  delle  attivita'  che  possono  avere
ripercussioni sull'ambiente. 
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce
norme  generali  per  lo  scambio,  la  condivisione,   l'accesso   e
l'utilizzazione, in maniera integrata  con  le  realta'  regionali  e
locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e
delle politiche o delle attivita'  che  possono  avere  ripercussioni
sull'ambiente. 
3. Il presente decreto si applica ai set  di  dati  territoriali  che
rispondono alle seguenti condizioni: 
a) sono disponibili in formato elettronico; 
b) sono detenuti da o per conto di: 
1) un'autorita'  pubblica,  e  sono  stati  prodotti  o  ricevuti  da
un'autorita' pubblica o sono  gestiti  o  aggiornati  dalla  medesima
autorita' e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico; 
2) terzi, ((che possono accedere alla rete ai sensi  dell'articolo  7
e))  che  svolgono  attivita'   che   possono   avere   ripercussioni
sull'ambiente. 
c) riguardano una o piu'  delle  categorie  tematiche  elencate  agli
Allegati I, II e III. 
((c-bis)  riguardano   un   territorio   soggetto   alla   sovranita'
italiana)). 
4. Il presente decreto si applica altresi'  ai  servizi  relativi  ai
dati territoriali concernenti i set di dati territoriali  di  cui  al
comma 3. 
5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle  condizioni  di
cui al comma 3, (( lettera b) )), ma per i quali i terzi detengano  i
diritti  di  proprieta'  intellettuale,  l'autorita'  pubblica   puo'
intervenire in virtu' del presente decreto solo previa autorizzazione
dei medesimi terzi. 
6. Il presente decreto si applica fatto  salvo  quanto  disposto  dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dal decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36. 
7.  Il  presente  decreto  non  impone  la  raccolta  di  nuovi  dati
territoriali. ((Il  presente  decreto  si  applica  ai  set  di  dati
territoriali detenuti dai comuni o per conto  di  essi  soltanto  nei
casi in cui l'obbligo di raccolta o  di  divulgazione  da  parte  dei
predetti enti e' espressamente previsto dalle norme vigenti.))