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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 31

Disciplina (( . . . )) dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè benefici economici (( . . . )), a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • (Disposizioni generali)
  • 1
  • 2
  • 3
  • (Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e
    l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici
    economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese;
    disposizioni sulla ((decommissioning)) degli impianti)
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  • 11
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  • 13
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  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico ((e dei relativi benefici economici)) )
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 28 bis
  • 29
  • 30
  • (Campagna di informazione)
  • 31
  • 32
  • (Norme finali)
  • 33
  • 34
  • 34 bis
  • 35
Testo in vigore dal: 28-5-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per  lo
sviluppo  e  l  'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in
materia di energia" ed in particolare, l'articolo 25; 
  VISTA la legge 31 dicembre  1962,  n.  1860,  concernente  "Impiego
pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni; 
  VISTA  la  legge  2  agosto  1975,  n.  393  recante  "Norme  sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e  sulla  produzione  e
sull'impiego di energia elettrica"; 
  VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  e  successive
modificazioni; 
  VISTA la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'"; 
  VISTA la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  "Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni"; 
  VISTA la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
settembre 2000 recante "Direttiva sul programma delle  iniziative  di
informazione  e  comunicazione  istituzionale  delle  Amministrazioni
dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2000"; 
  VISTO il decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  368,   recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di  massima  sicurezza,  dei  rifiuti  radioattivi",  e
successive modificazioni; 
  VISTA la legge 23 agosto 2004, n.  239  di  "Riordino  del  settore
energetico  nonche'  delega  al  Governo  per  il   riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195  di  attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
ambientale; 
  VISTA  la  legge  16  dicembre  2005,  n.  282,   "Ratifica   della
Convenzione congiunta in materia  di  sicurezza  della  gestione  del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il  5
settembre 1997"; 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  recante  "Norme
in materia ambientale"; 
  VISTO il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul  controllo  delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta  attivita'  e  delle  sorgenti
orfane"; 
  VISTO il  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  recante
"Ulteriori  disposizioni  correttive  ed  integrative   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in   materia
ambientale"; 
  VISTO l'articolo 7  del  decreto-legge  23  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  VISTA la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare  degli
impianti nucleari; 
  VISTA la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella seduta del 22 dicembre 2009; 
  VISTA la deliberazione, adottata nella riunione del  Consiglio  dei
Ministri del 22 gennaio 2010,  relativa  alla  procedura  in  via  di
urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; 
  PRESO ATTO che la seduta  del  27  gennaio  2010  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modifiche e integrazioni,  al  cui  ordine
del giorno era iscritto il presente decreto legislativo,  non  si  e'
tenuta; 
  ACQUISITO il parere del  Consiglio  di  Stato  nell'Adunanza  della
Sezione consultiva per gli atti normativi dell' 8 febbraio 2010; 
  RITENUTO di adeguare il testo alle osservazioni  del  Consiglio  di
Stato tenendo conto di quanto rappresentato in ordine  all'attuazione
dell'articolo 25 comma  5  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99  e
compatibilmente  con  l'esigenza  di  non  modificare   gli   assetti
programmatici per le valutazioni  ambientali  strategiche  a  livello
nazionale e considerate le  peculiarita'  tecniche  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi; 
  ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2010; 
  SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con  il
Ministro della semplificazione normativa: 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                            (( (Oggetto). 
 
  1. Con il presente decreto si disciplinano: 
    a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un  Parco
Tecnologico comprensivo di un  Centro  di  studi  e  sperimentazione,
destinato  ad  accogliere  i  rifiuti  radioattivi   provenienti   da
attivita' pregresse di impianti nucleari e similari,  nel  territorio
nazionale; 
    b) le procedure autorizzative per la  costruzione  e  l'esercizio
del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico; 
    c) i benefici economici relativi alle attivita' di esercizio  del
Deposito  nazionale,  da  corrispondere  in  favore   delle   persone
residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il  sito
e degli enti locali interessati.))