stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 15

Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. (10G0029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2010
nascondi
Testo in vigore dal: 18-2-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  200l/14/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2001,  relativa  alla  ripartizione  della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,  di  attuazione
delle  direttive  2001/12/CE,  2001/13/CE  e  2001/14/CE  in  materia
ferroviaria,  che  ha  abrogato  il  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 8 luglio 1998, n.  277,  recante  il  regolamento  recante
norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie; 
  Vista  la  direttiva  2007/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE
del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e  la
direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della  capacita'  di
infrastruttura  ferroviaria  e  all'imposizione   dei   diritti   per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, Legge comunitaria  2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, con particolare riferimento agli articoli 58,  59,  60  e
62; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,   recante
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi  comunitari  e  per
l'esecuzione di sentenze della Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella riunione del 26 novembre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del   Senato   della
Repubblica non si sono espresse nel termine previsto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 gennaio 2010; 
  Sulla proposta dei  Ministri  per  le  politiche  europee  e  delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i
rapporti con le regioni; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 
 
  1. Al decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.188,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 3, comma 1, la lettera o) e' soppressa; 
    b) all'articolo 3, comma 1, la lettera  s)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «s) servizio di  trasporto  internazionale  di  passeggeri:  il
servizio di trasporto di passeggeri nel  quale  il  treno  attraversa
almeno  una  frontiera  di  uno  Stato  membro  e  la  cui  finalita'
principale e' trasportare passeggeri tra stazioni  situate  in  Stati
membri diversi; il treno puo' essere unito a un altro  convoglio  e/o
scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere  origini
e destinazioni diverse, purche' tutte le carrozze attraversino almeno
una frontiera;»; 
    c)  all'articolo  6,  comma  1,  le  parole:  «L'utilizzo»   sono
sostituite dalle seguenti: «L'accesso e l'utilizzo»; 
    d) all'articolo 6, comma 1, lettera a), le parole: «che legittima
l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci  o  di
persone per ferrovia,» sono soppresse; 
    e) all'articolo 6, comma 1, lettera  c),  secondo  periodo,  sono
aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e  sono  pubblicate  sul
prospetto informativo della rete»; 
    f) all'articolo 6, comma 2, la lettera c) e' soppressa; 
    g) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. I  servizi  internazionali  passeggeri,  per  la  parte
svolta sul territorio nazionale, sono espletati  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 59 della legge 23  luglio  2009,  n.
99.»; 
    h) all'articolo 16, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio  dell'Unione
europea hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura
ferroviaria per l'espletamento di servizi di trasporto internazionali
con gli altri Stati membri dell'Unione europea.»; 
    i) all'articolo 16, i commi 2 e 4 sono abrogati; 
    l) all'articolo 16, comma 3, le parole: «internazionale di»  sono
soppresse; 
    m) all'articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole:  «per
un periodo di  cinque  anni»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  sono
rinnovabili per periodi  uguali  alla  durata  iniziale»  e  l'ultimo
periodo e' soppresso; 
    n) all'articolo 23, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  Per  i  servizi   che   utilizzano   un'infrastruttura
specializzata, di cui  all'articolo  32,  che  richiede  investimenti
cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli
accordi quadro possono avere  una  durata  di  15  anni.  Un  periodo
superiore  ai  15  anni  e'  possibile  solo  in  casi   eccezionali,
segnatamente in presenza di cospicui investimenti  a  lungo  termine,
soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali
che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. In tale caso,  le
esigenze del richiedente possono rendere necessaria  una  definizione
particolareggiata  delle  caratteristiche   di   capacita',   inclusi
frequenza, volume e qualita'  dei  tracciati  ferroviari,  che  vanno
fornite al richiedente per la durata dell'accordo quadro. Il  gestore
dell'infrastruttura puo' ridurre la capacita' riservata che,  per  un
periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata  al  di  sotto  della
soglia stabilita nell'articolo 35.»; 
    o) all'articolo 24, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Qualora un richiedente intenda  chiedere  capacita'  di
infrastruttura  al  fine  di  svolgere  un  servizio   di   trasporto
internazionale di passeggeri di cui all'articolo  3  della  direttiva
91/440/CEE, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi  di
regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del
servizio  internazionale  nel  trasportare  passeggeri  tra  stazioni
situate nel territorio nazionale e il  potenziale  impatto  economico
sui  contratti  di  servizio  pubblico  esistenti,   l'organismo   di
regolazione di cui all'articolo 37  si  assicura  che  sia  informata
l'autorita' competente che ha attribuito  un  servizio  di  trasporto
ferroviario di  passeggeri  definito  in  un  contratto  di  servizio
pubblico, eventuali altre autorita' competenti interessate che  hanno
la  facolta'  di  limitare  l'accesso  ai  sensi  dell'articolo   10,
paragrafo 3-ter, della direttiva 91/440/CEE, e le imprese ferroviarie
che  adempiono  al  contratto  di  servizio  pubblico  sul   percorso
nazionale  di  detto  servizio   di   trasporto   internazionale   di
passeggeri.»; 
    p) all'articolo 35, comma 1, le parole: «a tutte le tracce orarie
che, per un periodo di almeno un mese, siano state  utilizzate»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle tracce orarie, riferite ad una linea
ferroviaria che,  per  un  periodo  di  almeno  un  mese,  sia  stata
utilizzata»; 
    q) all'articolo 35, comma 2, le parole: «puo'  specificare»  sono
sostituite dalla seguente: «specifica». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Le direttive  2001/12/CE,  2001/13/CE  e  la  direttiva
          2001/14/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n.
          L 75. 
              Il decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170, S.O. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  8  luglio
          1998, n. 277,e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          agosto 1998, n. 187. 
              La direttiva 91/440/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
          agosto 1991, n. L 237. 
              La direttiva 2007/58/CE e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.
          31/12/2007, n. L. 315. 
              L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009,  n.
          88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,  n.
          161, S.O., cosi' recitano: 
                «Art.  1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
                                  «Allegato B 
                              Art. 1, commi 1 e 3 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,
          relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
              2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il
          controllo di tessuti e cellule umani; 
              2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture; 
              2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE(rifusione); 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio; 
              2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
              2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
              2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
              2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida
          (rifusione); 
              2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14  marzo  2007,  che  istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire); 
              2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di
          articoli pirotecnici; 
              2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del
          Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e  94/33/CE  ai
          fini della semplificazione e della razionalizzazione  delle
          relazioni sull'attuazione pratica; 
              2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate; 
              2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli
          allevati per la produzione di carne; 
              2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i
          criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 
              2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
          75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 
              2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della
          capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione
          dei rischi di alluvioni; 
              2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE; 
              2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e  92/13/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 
              2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il
          luogo delle prestazioni di servizi; 
              2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta
          sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,
          ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di
          rimborso, ma in un altro Stato membro; 
              2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
              2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari; 
              2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa; 
              2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi; 
              2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale; 
              2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
              2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema
          ferroviario comunitario (rifusione); 
              2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che
          adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania; 
              2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni; 
              2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci
          pericolose; 
              2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
              2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di
          diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e
          zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
              2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,
          che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi
          della navigazione interna; 
              2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 
              2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune
          direttive; 
              2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per
          quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i
          coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore
          energetico e le definizioni; 
              2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          recante modifica della direttiva  2006/112/CE  relativa  al
          sistema  comune  d'imposta   sul   valore   aggiunto,   per
          combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle   operazioni
          intracomunitarie; 
              2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la
          direttiva 92/12/CEE.» 
              Gli articoli 58, 59,60 e 62 della legge 23 luglio 2009,
          n. 99, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n.  176,
          S.O., cosi' recitano: 
                «Art. 58 (Requisiti per  lo  svolgimento  di  servizi
          ferroviari passeggeri in ambito nazionale).  -  1.  Per  lo
          svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine
          e destinazione nel territorio nazionale, per  i  quali  sia
          necessario  l'accesso   alla   infrastruttura   ferroviaria
          nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso
          di apposita licenza valida in ambito  nazionale  rilasciata
          con le procedure previste dal decreto legislativo 8  luglio
          2003, n. 188. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          requisiti   in   termini   di   capacita'   finanziaria   e
          professionale che le imprese richiedenti  devono  possedere
          ai fini del  rilascio  della  licenza,  nonche'  i  servizi
          minimi che  le  stesse  devono  assicurare  in  termini  di
          servizi complementari all'utenza. 
              3. Il rilascio della licenza per  i  servizi  nazionali
          passeggeri puo' avvenire esclusivamente  nei  confronti  di
          imprese aventi sede  legale  in  Italia  e,  qualora  siano
          controllate, ai sensi dell'art. 7 della  legge  10  ottobre
          1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti
          dei medesimi  principi  di  reciprocita'  previsti  per  il
          rilascio del titolo autorizzatorio  di  cui  all'art.  131,
          comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              4. Le imprese che alla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  siano  gia'   in   possesso   del   titolo
          autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23
          dicembre 2000, n. 388, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  2  possono
          richiedere  la  conversione   dello   stesso   in   licenza
          nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle  attivita'
          finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza. 
              5. Le imprese gia' in possesso di titolo autorizzatorio
          e che abbiano gia' iniziato la loro attivita' continuano ad
          avere accesso all'infrastruttura nazionale, ferma  restando
          la necessita' di richiedere entro  il  termine  di  cui  al
          comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.» 
              «Art. 59 (Limitazioni ai servizi ferroviari  passeggeri
          in ambito nazionale). - 1. Dal 1° gennaio 2010, le  imprese
          ferroviarie   che   forniscono   servizi    di    trasporto
          internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire
          e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate  lungo
          il percorso del servizio internazionale, senza il  possesso
          della licenza nazionale di cui all'art.  58,  a  condizione
          che la finalita' principale del servizio sia  il  trasporto
          di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi.
          Il rispetto di  tale  condizione  e'  valutato  in  base  a
          criteri, determinati con  provvedimento  dell'Organismo  di
          regolazione di cui all'art. 37 del  decreto  legislativo  8
          luglio 2003, n. 188, quali la  percentuale  del  volume  di
          affari  e  di  carico,  rappresentata  rispettivamente  dai
          passeggeri  sulle   tratte   nazionali   e   sulle   tratte
          internazionali,  nonche'   la   percorrenza   coperta   dal
          servizio. 
              2. Lo svolgimento di servizi ferroviari  passeggeri  in
          ambito  nazionale,  ivi  compresa  la  parte   di   servizi
          internazionali svolta sul territorio italiano, puo'  essere
          soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere
          passeggeri  in  stazioni  situate  lungo  il  percorso  del
          servizio,  nei  casi  in  cui  il  loro   esercizio   possa
          compromettere l'equilibrio economico  di  un  contratto  di
          servizio pubblico in termini di  redditivita'  di  tutti  i
          servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni
          sul costo  netto  per  le  competenti  autorita'  pubbliche
          titolari   del   contratto,   domanda    dei    passeggeri,
          determinazione  dei  prezzi  dei   biglietti   e   relative
          modalita' di emissione, ubicazione e numero delle  fermate,
          orario e frequenza del nuovo servizio proposto. 
              3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1,  entro
          due  mesi  dal  ricevimento  di   tutte   le   informazioni
          necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario  rispetta
          le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e  2  e,  se
          del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio,  in
          base  ad  un'analisi  economica  oggettiva  e   a   criteri
          prestabiliti, previa richiesta: 
                a)  del  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti; 
                b) del gestore dell'infrastruttura; 
                c) della o delle regioni titolari del con  tratto  di
          servizio pubblico; 
                 d)  della  impresa  ferroviaria  che   fornisce   il
          servizio pubblico. 
              4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e
          ne  informa  tutte  le  parti  interessate,  precisando  il
          termine entro il quale le medesime  possono  richiedere  il
          riesame della decisione e le relative condizioni cui questo
          e' assoggettato.» 
              «Art. 60 (Modifiche al decreto legislativo 19  novembre
          1997, n. 422). - 1.  Al  decreto  legislativo  19  novembre
          1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 18: 
                  1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
                    "1-bis.   I   servizi   di   trasporto   pubblico
          ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete
          infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni  ai
          soggetti in  possesso  del  titolo  autorizzatorio  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo  8
          luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita  licenza  valida
          in ambito nazionale rilasciata con  le  procedure  previste
          dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003"; 
                  2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo  periodo
          e' inserito il seguente: "Tale esclusione  non  si  applica
          alle imprese ferroviarie affidatarie  di  servizi  pubblici
          relativamente all'espletamento delle prime gare  aventi  ad
          oggetto servizi gia' forniti dalle stesse"; 
                  3) al comma 2, e' aggiunta, in  fine,  la  seguente
          lettera: 
                "g-bis)  relativamente  ai   servizi   di   trasporto
          pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi  e
          trasparenti  di  aggiornamento  annuale  delle  tariffe  in
          coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che  tenga
          conto del necessario  miglioramento  dell'efficienza  nella
          prestazione  dei  servizi,  del  rapporto  tra  ricavi   da
          traffico e costi operativi, di cui all'articolo  19,  comma
          5,  del  tasso  di  inflazione  programmato,  nonche'   del
          recupero di produttivita' e  della  qualita'  del  servizio
          reso"; 
                b) all'art. 19, comma 3, lettera d),  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento
          annuale di cui all'art. 18, comma 2, lettera g-bis)".» 
              «Art. 62 (Modifiche al  decreto  legislativo  8  luglio
          2003, n. 188). - 1. Al decreto legislativo 8  luglio  2003,
          n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in
          fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'art. 7 della legge
          10 ottobre 1990, n. 287"; 
                b) all'art. 6, comma 2, la lettera a) e'  abrogata  e
          alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
          "limitatamente ai servizi a committenza pubblica"; 
                c) all'art.  9,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "7-bis. Nei casi di cui al comma  7,  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti verifica  altresi'  la
          permanenza delle condizioni  per  il  rilascio  del  titolo
          autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23
          dicembre 2000, n. 388,  con  particolare  riferimento  alla
          condizione di reciprocita' qualora  si  tratti  di  imprese
          aventi  sede  all'estero  o  loro  controllate   ai   sensi
          dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287"; 
                d) all'art. 12,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "1-bis. Il gestore dell'infrastruttura  ferroviaria
          mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini
          e  con  le  modalita'  previste   dal   presente   decreto,
          l'infrastruttura ferroviaria e  presta  i  servizi  di  cui
          all'art.   20,   nel   rispetto   dei   principi   di   non
          discriminazione e  di  equita',  allo  scopo  di  garantire
          un'efficiente gestione della rete, nonche' di conseguire la
          massima utilizzazione della relativa capacita'"; 
                e) all'art. 17: 
                  1) al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  "di
          circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei  servizi
          di gestione d'infrastruttura forniti"; 
                  2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il
          31 dicembre 2008" sono soppresse; 
                  3) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: 
                    "11-bis. Relativamente alla corrente di  trazione
          di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo  prezzo  di
          fornitura e' determinato secondo i seguenti principi: 
                a)     applicazione     delle      condizioni      di
          approvvigionamento a minor  costo  ai  servizi  oggetto  di
          contratti di servizio pubblico, al fine di  minimizzare  il
          costo del servizio universale; 
                b) computo dei consumi medi per tipologia di treno; 
                c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie; 
                d) applicazione di  meccanismi  di  adeguamento  alle
          condizioni  del  mercato  dell'energia   elettrica,   anche
          tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base  dei
          costi di approvvigionamento  effettivamente  sostenuti  dal
          gestore  dell'infrastruttura  e  comunicati  alle   imprese
          ferroviarie"; 
                f) all'art. 20: 
                  1) al  comma  2,  le  lettere  g),  h)  e  i)  sono
          abrogate; 
                  2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte  le
          seguenti: 
                    "c-bis) servizi di manovra; 
                    c-ter) controllo della circolazione di treni  che
          effettuano   trasporti   di   merci   pericolose,    previa
          sottoscrizione  di  contratti  specifici  con  il   gestore
          dell'infrastruttura; 
                    c-quater) assistenza alla circolazione  di  treni
          speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici  con
          il gestore dell'infrastruttura"; 
                    3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
              "5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove  decida  di
          fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda
          prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a
          sue societa' controllate ovvero, con procedure  trasparenti
          nel rispetto della normativa  nazionale  e  comunitaria,  a
          soggetti terzi, nel  rispetto  delle  esigenze  di  accesso
          equo, trasparente e  non  discriminatorio  da  parte  delle
          imprese ferroviarie"; 
                  4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
                    "8. I  raccordi  ferroviari  di  accesso  e,  ove
          disponibile,  la  prestazione  di  servizi   connessi   con
          attivita' ferroviarie nei  terminali,  nei  porti  e  negli
          interporti che servono o  potrebbero  servire  piu'  di  un
          cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie
          in maniera equa, non discriminatoria  e  trasparente  e  le
          richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere
          soggette a restrizioni  soltanto  se  esistono  alternative
          valide a condizioni di mercato"; 
                g) all'art. 23: 
                  1) al comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
          "delle tracce orarie richieste" sono inserite le  seguenti:
          "e degli eventuali servizi connessi"; 
                  2) al comma 5, al terzo periodo, le  parole:  ",  e
          comunque non superiore a dieci anni," sono soppresse ed  e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Un   periodo
          superiore  ai  dieci  anni  e'  possibile  solo   in   casi
          particolari, in presenza di cospicui investimenti  a  lungo
          termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto  di
          impegni contrattuali"; 
                  3) al comma 7, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
          "sotto forma di tracce orarie" sono inserite  le  seguenti:
          "e dei servizi connessi"; 
                  h) all'art. 24, comma 1, le parole: "sotto forma di
          tracce orarie" sono soppresse e sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole:  "sotto  forma  di  tracce  orarie  e  dei
          connessi servizi di cui all'art. 20, comma 2, lettere b)  e
          c)"; 
                  i) all' art. 25, dopo il comma  4  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                    "4-bis. Le imprese ferroviarie e le  associazioni
          internazionali    di    imprese     ferroviarie     devono,
          preliminarmente alla sottoscrizione del  contratto  per  la
          concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del
          certificato di sicurezza".» 
              L'art. 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  25
          settembre 2009, n.135, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          25 settembre 2009, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre  2009,  n.  166,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2007, n. 237, cosi' recita: 
                «Art.  2.   Modifiche   all'art.   37   del   decreto
          legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della
          direttiva 2001/12/CE, della direttiva  2001/13/CE  e  della
          direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura  di
          infrazione 2008/2097 -  Disposizioni  relative  all'Agenzia
          nazionale per  la  sicurezza  delle  ferrovie  -  direttiva
          2004/49/CE. 
              1. All'art. 37 del decreto legislativo 8  luglio  2003,
          n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  "E'  inoltre   funzionalmente   indipendente   da
          qualsiasi autorita' competente preposta  all'aggiudicazione
          di un contratto di servizio pubblico."; » 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 3 del citato decreto  legislativo  8
          luglio 2003, n. 188 come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 3.Definizioni. 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
                a)   "assegnazione   di   capacita'",   il   processo
          attraverso  il  quale  vengono  esaminate  le  richieste  e
          definita l'assegnazione della capacita' di una  determinata
          infrastruttura ferroviaria; 
                b) "richiedente", un'impresa ferroviaria titolare  di
          licenza  e/o  un'associazione  internazionale  di   imprese
          ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza,  nonche'  una
          persona fisica o giuridica con  un  interesse  di  pubblico
          servizio  o   commerciale   ad   acquisire   capacita'   di
          infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di
          trasporto  ferroviario,  che  stipula   apposito   "accordo
          quadro"  con  il  gestore  dell'infrastruttura  e  che  non
          esercita attivita'  di  intermediazione  commerciale  sulla
          capacita' acquisita con  lo  stesso  accordo  quadro;  sono
          altresi' richiedenti le  regioni  e  le  province  autonome
          limitatamente ai servizi di propria competenza; 
                c) "infrastruttura saturata", una sezione della  rete
          infrastrutturale   ferroviaria   dove,   anche   dopo    il
          coordinamento delle diverse richieste  di  assegnazione  di
          capacita',  non  e'  possibile  soddisfare  pienamente   la
          domanda, anche se solo in determinati periodi temporali  di
          esercizio; 
                d) "piano  di  potenziamento  della  capacita'",  una
          misura  o  una  serie  di  misure  con  un  calendario   di
          attuazione volte a rimediare alle limitazioni di  capacita'
          che portano a dichiarare  una  sezione  dell'infrastruttura
          "infrastruttura saturata"; 
                e) "coordinamento", la procedura in base  alla  quale
          il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti  cercano  di
          risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita'
          di infrastruttura confliggenti; 
                f) "accordo quadro", un accordo di carattere generale
          giuridicamente vincolante di diritto  pubblico  o  privato,
          che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente  e
          del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacita'
          di infrastruttura da assegnare e ai diritti  da  riscuotere
          per un periodo superiore  alla  vigenza  di  un  orario  di
          servizio; 
                g) "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa  pubblica
          o  privata  titolare  di  una  licenza,  la  cui  attivita'
          principale consiste nella prestazione  di  servizi  per  il
          trasporto di merci  e/o  di  persone  per  ferrovia  e  che
          garantisce obbligatoriamente  la  trazione;  sono  comprese
          anche le imprese che forniscono solo la trazione; 
                h) "gestore dell'infrastruttura", soggetto incaricato
          in  particolare  della  realizzazione,  della  manutenzione
          dell'infrastruttura  ferroviaria  e   della   gestione   in
          sicurezza della circolazione  ferroviaria.  I  compiti  del
          gestore dell'infrastruttura, anche per  parte  della  rete,
          possono essere assegnati a diversi soggetti con  i  vincoli
          definiti nelle norme comunitarie  vigenti  e  nel  presente
          decreto; 
                i)  "rete",   l'intera   infrastruttura   ferroviaria
          gestita da un gestore dell'infrastruttura; 
                l) "rete ferroviaria transeuropea  per  il  trasporto
          delle merci", l'infrastruttura per il servizio di trasporto
          internazionale di merci come  individuata  nell'allegato  I
          della direttiva 2001/12/CE; 
                m) "prospetto informativo della rete",  un  documento
          in cui sono precisati in dettaglio le regole  generali,  le
          scadenze, le procedure e i criteri relativi ai  sistemi  di
          definizione e di riscossione dei corrispettivi  dovuti  per
          l'utilizzo  dell'infrastruttura  e  dei  servizi,   nonche'
          quelli relativi  all'assegnazione  della  capacita'  e  che
          contiene  anche  ogni  altra  informazione  necessaria  per
          presentare richieste di capacita' di infrastruttura; 
                n)  "infrastruttura  ferroviaria",   l'infrastruttura
          definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n.
          2598/70  del  18  dicembre  1970  della  Commissione,   che
          individua il contenuto  delle  voci  degli  schemi  per  la
          contabilita'  dell'allegato  I  del  regolamento  (CEE)  n.
          1108/70 del 4  giugno  1970  del  Consiglio,  ad  eccezione
          dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente  decreto,
          si limita alla formulazione di "Edifici adibiti al servizio
          delle infrastrutture"; 
                o) (soppressa) 
                p) "licenza",  autorizzazione,  valida  su  tutto  il
          territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorita'
          degli Stati membri a un'impresa che ha sede nel  territorio
          comunitario, con cui  viene  riconosciuta  la  qualita'  di
          "impresa ferroviaria" e viene legittimato l'espletamento di
          servizi internazionali di trasporto di merci o  di  persone
          per  ferrovia;  la  licenza  puo'  essere   limitata   alla
          prestazione di determinati tipi di servizi; 
                q) "autorita' preposta al  rilascio  delle  licenze",
          l'organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare  le
          licenze  in   campo   ferroviario.   Il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti,  e'  l'organismo  nazionale
          incaricato  del  rilascio  delle   licenze   alle   imprese
          ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano; 
                r) "titolo autorizzatorio", il titolo di cui all'art.
          131, comma  1,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
          rilasciato  dal  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti  su  richiesta  delle  imprese   ferroviarie   in
          possesso di licenza,  che  consente  l'espletamento,  sulla
          rete infrastrutturale nazionale, di tutte le  tipologie  di
          servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale,
          a condizioni di reciprocita' qualora si tratti  di  imprese
          ferroviarie aventi sede all'estero o  loro  controllate  ai
          sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
                s)   servizio   di   trasporto   internazionale    di
          passeggeri: il servizio  di  trasporto  di  passeggeri  nel
          quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato
          membro  e  la  cui  finalita'  principale  e'   trasportare
          passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il
          treno puo' essere unito a un altro convoglio e/0  scomposto
          e le varie sezioni che lo compongono possono avere  origini
          e  destinazioni  diverse,   purche'   tutte   le   carrozze
          attraversino almeno una frontiera. 
                t) "orario di servizio", i dati che definiscono tutti
          i movimenti programmati dei treni e del materiale  rotabile
          sull'infrastruttura in questione durante il suo periodo  di
          validita'; 
                v) "capacita'", la  somma  delle  tracce  orarie  che
          costituiscono la potenzialita' di utilizzo  di  determinati
          segmenti di infrastruttura ferroviaria; 
                z)  "servizi  regionali",  i  servizi  di   trasporto
          destinati a soddisfare le esigenze in materia di  trasporto
          di una o piu' regioni.» 
                Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 8
          luglio 2003, n.188, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 6. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. 
              1.   L'accesso   e    l'utilizzo    dell'infrastruttura
          ferroviaria e' consentito a condizione che ciascuna impresa
          ferroviaria dimostri: 
                a) il possesso  della  licenza  di  cui  all'art.  3,
          lettera p), fermo restando  che  in  caso  di  associazione
          tutte  le  imprese  ferroviarie  associate  debbono  essere
          titolari di licenza corrispondente al servizio da prestare. 
                b)  la  disponibilita'  in  qualsiasi   momento   del
          certificato   di   sicurezza   rilasciato,   dal    gestore
          dell'infrastruttura  ferroviaria   di   cui   si   richiede
          l'utilizzo, ai sensi dell'art. 10; 
                c) le imprese ferroviarie  che  prestano  servizi  di
          trasporto  ferroviario  concludono,  in  base  al   diritto
          pubblico o privato, gli accordi  necessari  con  i  gestori
          dell'infrastruttura   ferroviaria   utilizzata    e    sono
          pubblicate  sul  prospetto  informativo  della   rete.   Le
          condizioni  alla   base   di   detti   accordi   sono   non
          discriminatorie e trasparenti. 
              2. Le  imprese  ferroviarie  che  intendono  effettuare
          tutte o alcune delle tipologie di servizi di  trasporto  di
          seguito indicate, devono possedere, in  aggiunta  a  quanto
          previsto al  comma  1,  il  titolo  autorizzatorio  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera r): 
              a) 
              b) nazionale  passeggeri  limitatamente  ai  servizi  a
          committenza pubblica; 
              c) (soppressa). 
              2-bis. I  servizi  internazionali  passeggeri,  per  la
          parte svolta sul territorio nazionale, sono  espletati  nel
          rispetto delle disposizioni di cu all'art. 59  della  legge
          23 luglio 2009, n. 99; 
              3. In sede di stipulazione degli  accordi  previsti  al
          comma  1,  lettera  c),  il   gestore   dell'infrastruttura
          ferroviaria  accerta  che  l'impresa  ferroviaria  sia   in
          possesso di una licenza rilasciata dallo Stato  italiano  o
          da altro Stato membro dell'Unione europea.» 
              Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo  8
          luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art.   16.   Diritto   di   accesso    e    transito
          sull'infrastruttura ferroviaria. 
              1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'
          Unione europea hanno  diritto  di  accesso  e  di  transito
          sull'infrastruttura  ferroviaria  per   l'espletamento   di
          servizi di trasporto internazionali con  gli  Stati  membri
          dell'Unione europea. 
              2. (Abrogato). 
              3. Le  imprese  ferroviarie  con  sede  nel  territorio
          dell'Unione europea, hanno il diritto di accesso all'intera
          rete ferroviaria nazionale per l'espletamento di servizi di
          trasporto merci. 
              4. (Abrogato).» 
              Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo  8
          luglio 2003, n 188, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 23. Accordi quadro. 
              1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
          istitutivo dell'Unione europea,  l'accordo  quadro  di  cui
          all'articolo 22,  comma  5,  specifica  le  caratteristiche
          della capacita' di infrastruttura richiesta dal richiedente
          e a questo offerta per un periodo di norma  superiore  alla
          vigenza di un orario di servizio ed  a  partire  dal  primo
          orario di servizio utile, compatibilmente con le  procedure
          individuate per l'assegnazione di  capacita'  nell'articolo
          27 e nel prospetto informativo della rete. L'accordo quadro
          non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste  e
          degli eventuali servizi connessi, ma mira a rispondere alle
          legittime esigenze commerciali del richiedente. 
              2. Gli accordi quadro non devono ostacolare  l'utilizzo
          dell'infrastruttura  in  questione  da   parte   di   altri
          richiedenti o servizi.  A  tale  fine,  con  riferimento  a
          ciascuna tratta o linea ferroviaria, la  quota  massima  di
          capacita' acquisibile da un singolo richiedente  per  mezzo
          di un accordo quadro avente vigenza superiore ad  un  anno,
          non puo' essere superiore al limite che sara'  fissato  con
          il decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 11. 
              3. Sono ammesse modifiche  o  limitazioni  dell'accordo
          quadro  purche'  finalizzate  a  consentire   un   migliore
          utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. 
              4. L'accordo quadro puo' prevedere sanzioni per il caso
          di modifica o di cessazione dello stesso. 
              5. Gli accordi quadro sono conclusi di  regola  per  un
          periodo di cinque  anni  e  sono  rinnovabili  per  periodi
          uguali alla durata iniziale. In casi specifici  e'  ammessa
          una durata maggiore  o  minore.  Un  periodo  superiore  ai
          cinque  anni  e'  motivato  dall'esistenza   di   contratti
          commerciali specifici, connessi ad investimenti o rischi di
          particolare      rilievo,       strettamente       connessi
          all'utilizzazione della capacita' acquisita  con  l'accordo
          quadro. 
              5-bis. Per i servizi che  utilizzano  un'infrastruttura
          specializzata,  di  cui  all'articolo  32,   che   richiede
          investimenti  cospicui  e  a  lungo  termine,   debitamente
          motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono  avere
          durata di 15 anni. Un  periodo  superiore  ai  15  anni  e'
          possibile  solo  in  casi  eccezionali,   segnatamente   in
          presenza  di  cospicui  investimenti   a   lungo   termine,
          soprattutto se questi costituiscono  l'oggetto  di  impegni
          contrattuali  che  prevedano  un  piano   di   ammortamento
          pluriennale. In  tal  caso,  le  esigenze  del  richiedente
          possono     rendere     necessaria     una      definizione
          particolareggiata  delle  caratteristiche   di   capacita',
          inclusi  frequenza,  volume  e   qualita'   dei   tracciati
          ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la  durata
          dell'accordo quadro. Il  gestore  dell'infrastruttura  puo'
          ridurre la capacita'  riservata  che,  per  un  periodo  di
          almeno un mese, sia stata  utilizzata  al  di  sotto  della
          soglia stabilita nell'art. 35. 
              6. Nel rispetto  della  riservatezza  commerciale,  gli
          aspetti generali di ogni accordo quadro sono  comunicati  a
          tutte le parti interessate. 
              7. Se il  richiedente  di  un  accordo  quadro  non  e'
          un'impresa ferroviaria o un'associazione internazionale  di
          imprese ferroviarie, esso dovra' indicare in tempo utile al
          gestore dell'infrastruttura le  imprese  ferroviarie  o  le
          associazioni  internazionali  di  imprese  ferroviarie  che
          effettueranno per suo conto, almeno per il  primo  anno  di
          vigenza  dell'accordo  medesimo,  i  servizi  di  trasporto
          relativi alla capacita' acquisita con tale accordo  quadro.
          A  tali  fini  dette  imprese  ferroviarie  o  associazioni
          internazionali d'imprese ferroviarie  procedono,  ai  sensi
          dell'art. 24, alla richiesta di assegnazione  di  capacita'
          specifiche, sotto forma di  tracce  orarie  e  dei  servizi
          connessi, e successivamente alla stipula del contratto  con
          il  gestore  dell'infrastruttura,  secondo   le   procedure
          previste negli articoli 22 e 25 e nel prospetto informativo
          della rete. 
              8. Il gestore dell'infrastruttura puo' stabilire per  i
          richiedenti condizioni volte a tutelare  le  sue  legittime
          aspettative  circa   le   future   entrate   e   l'utilizzo
          dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue,
          trasparenti e non discriminatorie.  Esse  sono  pubblicate,
          nell'ambito dei principi di assegnazione  della  capacita',
          nel prospetto informativo della rete e ne e'  informata  la
          Commissione europea. 
              9. Le condizioni di cui al comma precedente  riguardano
          esclusivamente la prestazione di una garanzia  finanziaria,
          di livello congruo e proporzionale al livello di  attivita'
          previsto dal richiedente, e l'assicurazione  dell'idoneita'
          a presentare offerte  conformi  in  vista  dell'ottenimento
          della capacita' di infrastruttura. Le regioni e le province
          autonome, fermo restando l'impegno ad  utilizzare  comunque
          la capacita' richiesta, sono esentate dalla prestazione  di
          garanzia finanziaria.» 
              Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo  8
          luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 24. Richieste di tracce orarie. 
              1.   Le   richieste   di   capacita'   specifiche    di
          infrastruttura  possono  essere  presentate  dalle  imprese
          ferroviarie e dalle associazioni internazionali di  imprese
          ferroviarie sotto forma di tracce  orarie  e  dei  connessi
          servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c). 
              1-bis.  Qualora   un   richiedente   intenda   chiedere
          capacita' di infrastruttura al fine di svolgere un servizio
          di  trasporto   internazionale   di   passeggeri   di   cui
          all'articolo  3  della  direttiva  91/440/CEE,  informa   i
          gestori   dell'infrastruttura   e    gli    organismi    di
          regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo
          scopo del servizio internazionale nel trasporto  passeggeri
          tra  stazioni  situate  nel  territorio  nazionale   e   il
          potenziale impatto  economico  sui  contratti  di  servizio
          pubblico  esistenti,  l'organismo  di  regolazione  di  cui
          all'art. 37  si  assicura  che  sia  informata  l'autorita'
          competente che  ha  attribuito  un  servizio  di  trasporto
          ferroviario di  passeggeri  definito  in  un  contratto  di
          servizio pubblico,  eventuali  altre  autorita'  competenti
          interessate che hanno facolta'  di  limitare  l'accesso  ai
          sensi  dell'art.  10,  paragrafo  3-ter,  della   direttiva
          91/440/CEE  e  le  imprese  ferroviarie  che  adempiono  al
          contratto di servizio pubblico sul  percorso  nazionale  di
          detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri. 
              2. Il  gestore  dell'infrastruttura  stabilisce  per  i
          richiedenti condizioni volte a tutelare  le  sue  legittime
          aspettative  circa   le   future   entrate   e   l'utilizzo
          dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue,
          trasparenti e non discriminatorie.  Esse  sono  pubblicate,
          nell'ambito dei principi di assegnazione  della  capacita',
          nel prospetto informativo della rete e ne e'  informata  la
          Commissione europea. 
              3.  Le  condizioni  di  cui  al  comma   2   riguardano
          esclusivamente la prestazione di una garanzia  finanziaria,
          di livello congruo e proporzionale al livello di  attivita'
          previsto dal richiedente, e l'assicurazione  dell'idoneita'
          a presentare offerte  conformi  in  vista  dell'ottenimento
          della capacita' di infrastruttura.» 
              Il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo  8
          luglio 2003, n. 188, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 35. Utilizzo delle tracce orarie. 
              1.   Il   gestore   dell'infrastruttura   impone,    in
          particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia
          alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria  che,
          per un periodo di almeno un mese, sia stata  utilizzata  al
          di  sotto  della  soglia  minima  fissata   nel   prospetto
          informativo  della  rete,  a  meno   che   la   causa   sia
          riconducibile a fattori  di  carattere  non  economico  che
          sfuggano al controllo degli operatori. 
              2. Nel prospetto informativo  della  rete,  il  gestore
          dell'infrastruttura specifica le condizioni  in  base  alle
          quali si terra' conto dei precedenti  livelli  di  utilizzo
          delle tracce orarie nella  determinazione  delle  priorita'
          nella procedura di assegnazione di capacita'.»