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DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14

Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (10G0028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2023)
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Testo in vigore dal: 3-3-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio  2009,  n.  94,
recante  delega  al  Governo  per   l'istituzione   dell'Albo   degli
amministratori giudiziari di  cui  all'articolo  2-sexies,  comma  3,
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica  in  data  2  e  3
febbraio 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Albo degli amministratori giudiziari 
 
  1. Presso il Ministero della giustizia e'  istituito  l'Albo  degli
amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo». 
  2. L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in  una  sezione
di esperti in gestione aziendale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo del comma 13  dell'art.  2  della
          legge 15 luglio 2009, n. 94  (Disposizioni  in  materia  di
          sicurezza pubblica): 
              «13. L'Albo di cui all'art. 2-sexies,  comma  3,  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma  12
          del presente articolo, articolato in una sezione  ordinaria
          e in una sezione di esperti in gestione  aziendale,  tenuto
          presso il Ministero della giustizia,  e'  istituito,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          con  decreto  legislativo  da  adottare  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,   di
          concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle
          finanze  e  dello  sviluppo  economico.  Con   il   decreto
          legislativo sono definiti: 
                a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per
          l'iscrizione all'Albo; 
                b)   l'ambito   delle   attivita'    oggetto    della
          professione; 
                c)  i  requisiti  e  il  possesso   della   pregressa
          esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione  di
          esperti in gestione aziendale; 
                d)   le   norme    transitorie    che    disciplinano
          l'inserimento nell'Albo degli  attuali  iscritti  nell'Albo
          dei dottori commercialisti  e  degli  esperti  contabili  e
          nell'Albo degli avvocati, ovvero di  coloro  che,  pur  non
          muniti delle  suddette  qualifiche  professionali,  abbiano
          comprovata  competenza  nell'amministrazione  di  beni  del
          genere di quelli sequestrati; 
                e)   i   criteri   di   liquidazione   dei   compensi
          professionali degli amministratori giudiziari, senza  nuovi
          o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto  conto
          anche della natura dei beni,  del  valore  commerciale  del
          patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto  per  la
          gestione  dell'attivita',  delle  tariffe  professionali  o
          locali e degli usi.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2-sexies,  comma  3,
          della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro  le
          organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere): 
              «3.  L'amministratore  e'  scelto  tra   gli   iscritti
          nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Quando
          oggetto del sequestro  sono  beni  costituiti  in  azienda,
          l'amministratore puo' essere scelto anche tra soggetti  che
          hanno  svolto  o  svolgono  funzioni  di  commissario   per
          l'amministrazione delle grandi imprese in  crisi  ai  sensi
          del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,   e
          successive modificazioni.».