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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 3

Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. (10G0014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 2010, n. 41 (in G.U. 27/03/2010, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
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Testo in vigore dal: 12-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per fare fronte alle crescenti criticita' del sistema di
approvvigionamento di energia  elettrica  e  all'inadeguatezza  degli
attuali  strumenti  per  la  gestione  in  sicurezza  del  fabbisogno
elettrico sul territorio delle isole maggiori, e,  nelle  more  della
realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il  continente,
nonche' del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e
il continente, di potenziare le  infrastrutture  di  interconnessione
con l'estero nella forma di "interconnector"; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Garanzia di sicurezza del sistema  elettrico  nazionale  nelle  isole
                              maggiori 
 
  1. E' istituito per  il  triennio  2010,  2011  e  2012,  un  nuovo
servizio per la sicurezza,  esclusivamente  reso  sul  territorio  di
Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita',
affidabilita' e continuita', la possibilita' di  ridurre  la  domanda
elettrica  nelle  citate  isole,  in  ottemperanza  alle   istruzioni
impartite dalla societa' Terna S.p.a. in ragione  delle  esigenze  di
gestione del sistema elettrico nazionale. 
  2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  con  propri
provvedimenti, sentito il  Ministero  dello  sviluppo  economico  che
agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni
del servizio di cui al comma 1 sulla base  dei  seguenti  principi  e
criteri: 
    a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con
potenza disponibile alla riduzione istantanea non  inferiore  ad  una
soglia standard  per  sito  di  consumo  che  consenta  la  riduzione
istantanea  ed  efficace  del  carico   con   parametri   minimi   di
disponibilita', affidabilita' e continuita' comunicati da Terna; tali
soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale; 
    b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo
di fornire il  servizio  per  l'intero  periodo  triennale,  pena  la
corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di
mancato adempimento dell'obbligo qualora  l'inadempimento  intervenga
nei primi  15  mesi  di  prestazione  del  servizio  e  comunque  non
superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c); 
    c) il prezzo del nuovo servizio non e' superiore  al  doppio  del
prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 15 dicembre
2006, n.  289/06,  previsto  per  il  servizio  di  interrompibilita'
istantanea; 
    d)   le   quantita'   massime   richieste    tramite    procedura
concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW
in Sardegna. 
  3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo
puo' essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate: 
    a) in qualsiasi altro servizio remunerato  volto  alla  sicurezza
del sistema elettrico; 
    b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare  il
pieno adempimento. 
  3-bis. I soggetti che prestano  il  servizio  di  cui  al  presente
articolo non possono altresi' avvalersi, per  le  medesime  quote  di
potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23
luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in  cui  gli  stessi  si
avvalgono  delle  misure  previste  dal  presente  articolo  e  ferma
restando la titolarita', ai sensi della medesima disposizione,  delle
eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche
ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. 
  3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il  servizio
di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente alle utenze elettriche,
fino al 31 dicembre 2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico provvede: 
    a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio,
per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e
con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua  del  servizio
stesso pari a 170.000 €/MW; 
    ((b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il
territorio  nazionale,  la  struttura  delle  componenti   tariffarie
relative agli oneri  generali  di  sistema  elettrico,  applicate  ai
clienti dei servizi elettrici per usi diversi  da  quelli  domestici,
almeno in parte ai criteri che governano la tariffa  di  rete  per  i
servizi di  trasmissione,  distribuzione  e  misura  in  vigore  alla
medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione
e dei parametri di connessione, oltre  che  della  diversa  natura  e
delle peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa)). 
                                                                  (3) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che
"La scadenza del servizio per  la  sicurezza  del  sistema  elettrico
nazionale  nelle  isole  maggiori   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31  dicembre  2015.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede  ad  aggiornare
le  condizioni  del  servizio  per  il  nuovo  triennio,  secondo  le
procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo  1  del  citato
decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto  della  disponibilita'  del
servizio   anche   tramite   procedure   concorrenziali   organizzate
mensilmente".