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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 3

Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. (10G0014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 2010, n. 41 (in G.U. 27/03/2010, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
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Testo in vigore dal:  27-1-2010 al: 27-3-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fare fronte alle crescenti criticità del sistema di approvvigionamento di energia elettrica e all'inadeguatezza degli attuali strumenti per la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico sul territorio delle isole maggiori, e, nelle more della realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il continente, nonché del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e il continente, di potenziare le infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector";
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori
1. È istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;
d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.
3. La prestazione del servizio di cui al presente articolo è incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilità e con ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento del medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente assunti inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.