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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2009, n. 186

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente il compenso spettante ai tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche. (09G0199)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/2010
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Testo in vigore dal: 7-1-2010
 
                            ILPRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 10, della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, che, a decorrere dal 1° gennaio 1999,  demanda  alle  regioni  a
statuto ordinario la  riscossione,  l'accertamento,  il  recupero,  i
rimborsi,   l'applicazione   delle   sanzioni   e   del   contenzioso
amministrativo relativi alle  tasse  automobilistiche  non  erariali,
prevedendo, altresi',  che  le  regioni  possono  affidare  a  terzi,
mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di  controllo  e
riscossione delle stesse tasse automobilistiche; 
  Visto l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del  1997,
che attribuisce ai tabaccai la possibilita' di  riscuotere  le  tasse
automobilistiche; 
  Visto l'articolo 31, comma 42 della legge 23 dicembre 1998, n.  448
che estende la possibilita' di riscuotere le  tasse  automobilistiche
anche alle agenzie di pratiche auto di cui alla legge 8 agosto  1991,
n. 264; 
  Visto l'articolo 17, comma 12, della stessa legge n. 449 del  1997,
che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
disciplinare in modo  uniforme  il  rapporto  tra  i  tabaccai  e  le
regioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 25  novembre  1998,  n.
418, concernente «Regolamento recante norme per il trasferimento alle
regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso  relative  alle  tasse
automobilistiche non erariali»; 
  Visto l'articolo 3 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che
esclude  dagli  effetti  sospensivi  ivi  previsti  gli   adeguamenti
giustificati dall'esigenza  del  recupero  dei  soli  maggiori  oneri
effettivamente sostenuti; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1 . All'articolo  5,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio  1999,  n.  11,  le  parole:  «lire
3000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,87»  e  le  parole  «o
l'equivalente in euro» sono soppresse; 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
primo giorno del quarto mese successivo a quello della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
    Roma, 12 novembre 2009 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009 
Ministeri istituzionali - Presidenza, registro n. 11, foglio n. 34 
 
                            ILPRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 10, della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, che, a decorrere dal 1° gennaio 1999,  demanda  alle  regioni  a
statuto ordinario la  riscossione,  l'accertamento,  il  recupero,  i
rimborsi,   l'applicazione   delle   sanzioni   e   del   contenzioso
amministrativo relativi alle  tasse  automobilistiche  non  erariali,
prevedendo, altresi',  che  le  regioni  possono  affidare  a  terzi,
mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di  controllo  e
riscossione delle stesse tasse automobilistiche; 
  Visto l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del  1997,
che attribuisce ai tabaccai la possibilita' di  riscuotere  le  tasse
automobilistiche; 
  Visto l'articolo 31, comma 42 della legge 23 dicembre 1998, n.  448
che estende la possibilita' di riscuotere le  tasse  automobilistiche
anche alle agenzie di pratiche auto di cui alla legge 8 agosto  1991,
n. 264; 
  Visto l'articolo 17, comma 12, della stessa legge n. 449 del  1997,
che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
disciplinare in modo  uniforme  il  rapporto  tra  i  tabaccai  e  le
regioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 25  novembre  1998,  n.
418, concernente «Regolamento recante norme per il trasferimento alle
regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso  relative  alle  tasse
automobilistiche non erariali»; 
  Visto l'articolo 3 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che
esclude  dagli  effetti  sospensivi  ivi  previsti  gli   adeguamenti
giustificati dall'esigenza  del  recupero  dei  soli  maggiori  oneri
effettivamente sostenuti; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1 . All'articolo  5,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio  1999,  n.  11,  le  parole:  «lire
3000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,87»  e  le  parole  «o
l'equivalente in euro» sono soppresse; 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
primo giorno del quarto mese successivo a quello della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
    Roma, 12 novembre 2009 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009 
Ministeri istituzionali - Presidenza, registro n. 11, foglio n. 34