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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 settembre 2009, n. 154

Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonchè nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. (09G0161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2009
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-11-2009
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  l'articolo  18  del  decreto-legge  27  luglio 2005, n. 144,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
  Visto  il  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive modifiche ed
integrazioni,  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione di cui al
regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  e successive modifiche ed
integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 256-bis, comma
2, lettera a);
  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto  l'articolo  5  del  decreto-legge  18  gennaio  1992,  n. 9,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno del 29 gennaio 1999, n. 85,
recante   le   norme  di  attuazione  dell'articolo  5  del  predetto
decreto-legge n. 9 del 1992;
  Visto  il  decreto  legislativo  6  novembre  2007, n. 203, recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/65/CE  relativa  al miglioramento
della sicurezza nei porti»;
  Tenuto  conto  di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 725/2004,
del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo
al   miglioramento  della  sicurezza  delle  navi  e  degli  impianti
portuali;
  Visto  il  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2067/2009, espresso dalla
Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza del 27
agosto 2009;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  del  citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
con nota prot. n. 557/PAS/2242.12982.D (22)5, del 14 settembre 2009;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:


                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione


  1.  Con  il  presente  regolamento vengono determinati i servizi di
sicurezza  sussidiaria  che  possono essere espletati, direttamente o
attraverso  istituti  di  vigilanza privati, dagli enti o societa' di
gestione  portuale,  dalle  societa'  ferroviarie  e  dei  servizi di
trasporto  in  concessione,  nell'ambito  dei  porti,  delle stazioni
ferroviarie,   dei  terminal  passeggeri  e  dei  relativi  mezzi  di
trasporto  e  depositi, a norma dell'articolo 18 del decreto-legge 27
luglio  2005,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio  2005,  n. 155. Restano esclusi dall'applicazione del presente
regolamento  i  servizi  di  controllo  per  il  cui  espletamento e'
richiesto   l'esercizio   di   pubbliche   potesta'  o  l'impiego  di
appartenenti alle Forze di polizia.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             -  Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 27
          luglio  2005,  n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  31  luglio  2005,  n.  155  (Misure  urgenti  per il
          contrasto del terrorismo internazionale):
             «Art.  18  (Servizi  di  vigilanza  che  non  richiedono
          l'impiego  di personale delle forze di polizia). - 1. Ferme
          restando  le  attribuzioni  e  i  compiti dell'autorita' di
          pubblica  sicurezza,  degli organi di polizia e delle altre
          autorita'    eventualmente    competenti,   e'   consentito
          l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di
          vigilanza  privata  dei  servizi  di  sicurezza sussidiaria
          nell'ambito  dei  porti,  delle  stazioni ferroviarie e dei
          relativi  mezzi  di  trasporto  e  depositi, delle stazioni
          delle  ferrovie  metropolitane  e  dei  relativi  mezzi  di
          trasporto  e  depositi,  nonche' nell'ambito delle linee di
          trasporto  urbano, per il cui espletamento non e' richiesto
          l'esercizio   di   pubbliche   potesta'   o   l'impiego  di
          appartenenti alle Forze di polizia.
             2.  Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1,
          stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalita'
          per l'affidamento dei servizi predetti, nonche' i requisiti
          dei  soggetti  concessionari,  con  particolare riferimento
          all'addestramento    del    personale    impiegato,    alla
          disponibilita'  di  idonei  mezzi di protezione individuale
          per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto
          di  ogni  disposizione  di  legge o regolamento in materia,
          incluse  le  caratteristiche  funzionali delle attrezzature
          tecniche  di  rilevazione eventualmente adoperate, cosi' da
          assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di
          sicurezza  e  di  quelle  del rispetto della dignita' della
          persona.
             3. (Soppresso).
             3-bis.  Per interventi a carico dello Stato per favorire
          l'attuazione  del  presente  articolo e' istituito un fondo
          pari  a  1.500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2005. Al
          relativo   onere   si   provvede   mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2005-2007,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di  parte  corrente  “Fondo speciale”
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  per  l'anno  2005,  allo scopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero degli
          affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
             -  Il  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, reca:
          «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza»  ed  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26
          giugno 1931, n. 146.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  256-bis,  comma 2,
          lettera  a),  del  regio  decreto  6  maggio  1940,  n. 635
          (Approvazione  del  regolamento  per l'esecuzione del testo
          unico  18  giugno  1931,  n.  773,  delle leggi di pubblica
          sicurezza):
             «Art. 256-bis. - 1. Omissis.
             2.  Rientrano,  in particolare, nei servizi di sicurezza
          complementare,  da svolgersi a mezzo di guardie particolari
          giurate,  salvo  che  la  legge  disponga diversamente o vi
          provveda  la  forza  pubblica,  le  attivita'  di vigilanza
          concernenti:
              a)  la  sicurezza  negli  aeroporti,  nei  porti, nelle
          stazioni   ferroviarie,   nelle   stazioni  delle  ferrovie
          metropolitane  e  negli  altri  luoghi pubblici o aperti al
          pubblico  specificamente  indicati dalle norme speciali, ad
          integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; ».
             -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 18
          gennaio  1992,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  febbraio  1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per
          l'adeguamento  degli  organici delle Forze di polizia e del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  per il
          potenziamento  delle infrastrutture, degli impianti e delle
          attrezzature delle Forze di polizia):
             «Art.  5  (Servizi  in aree aeroportuali non richiedenti
          l'impiego  di personale delle Forze di polizia). - 1. Ferme
          restando  le  attribuzioni  e  i  compiti dell'autorita' di
          pubblica  sicurezza  e  dell'autorita'  doganale, nonche' i
          poteri  di  polizia  e  di  coordinamento  attribuiti dalle
          disposizioni      vigenti      agli      organi      locali
          dell'Amministrazione della navigazione aerea, e' consentito
          l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo
          esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento
          non  e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o
          l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
             2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  con proprio
          decreto  stabilisce  le condizioni, gli ambiti funzionali e
          le  modalita'  per l'affidamento in concessione dei servizi
          predetti,   i  requisiti  dei  soggetti  concessionari,  le
          caratteristiche  funzionali  delle attrezzature tecniche di
          rilevazione  eventualmente  adoperate,  nonche'  ogni altra
          prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare
          svolgimento delle attivita' aeroportuali.
             3.  Il  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio decreto,
          determina   altresi'  gli  importi  dovuti  all'erario  dal
          concessionario  e  quelli  posti  a  carico  dell'utenza  a
          copertura  dei  costi  e  quale  corrispettivo del servizio
          reso.
             4.   In  caso  di  necessita'  l'autorita'  di  pubblica
          sicurezza  o il direttore dell'aeroporto possono richiedere
          che  siano  attuate da parte del concessionario particolari
          misure di controllo.
             4-bis.  All'art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425,
          le   parole:   “(Francia   e   Svizzera)”  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  “(Francia,  Svizzera  e
          Austria)”.».
             -   Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione  di  concerto con il Ministro dell'interno, del
          29 gennaio 1999, n. 85, reca: «Regolamento recante norme di
          attuazione  dell'art.  5 del decreto-legge 18 gennaio 1992,
          n.   9,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio  1992,  n.  217,  in  materia  di  affidamento  in
          concessione  dei  servizi  di  sicurezza»  ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1999, n. 77.
             -  Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   2005/65/CE   relativa  al
          miglioramento  della  sicurezza nei porti» ed e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   9  novembre  2008,  n.  261,
          supplemento ordinario.
             - Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio  del  31  marzo  2004  (pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale dell'UE serie L n. 129/6, del 29 aprile
          2004),  reca:  «Miglioramento  della sicurezza delle navi e
          degli impianti portuali».
             - Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno 2008, n. 101, reca:
          «Disposizioni   urgenti   per   l'attuazione   di  obblighi
          comunitari  e  l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita' europee» ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84.
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 18 del decreto-legge 27 luglio
          2005, n. 144, si vedano le note alle premesse.