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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1992, n. 9

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/1/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217 (in G.U. 09/03/1992, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
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  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • orig.
  • 4
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA
    DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA
    DI
    FINANZA.
  • 4 bis
  • 5
  • agg.1
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  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 6
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
    STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI
    FINANZA.
  • 7
  • orig.
  • INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE
    TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA
  • 8
  • orig.
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI
    TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-10-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Servizi in aree aeroportuali non richiedenti
l'impiego di personale delle forze di polizia
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonché i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.
4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo.
4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425 (a), le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite dalle seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)" .
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4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4 ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4 ter può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.
))