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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (09G0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/9/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in SO n. 215, relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 25-11-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti  da  atti
normativi  comunitari,  da  sentenze  della  Corte di giustizia delle
Comunita'  europee  e da procedure di infrazione comunitaria pendenti
nei confronti dello Stato italiano;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le politiche europee, di concerto con i Ministri della
giustizia,  degli  affari  esteri,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, del lavoro,
della   salute   e  delle  politiche  sociali,  della  difesa,  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello  sviluppo  economico, per i
rapporti  con  le  regioni, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:


                               Art. 1.


Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione  della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
        Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE


  1.  Al  decreto  legislativo  24  giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente:
  "15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla
legge  5  febbraio  1992,  n. 122, e successive modificazioni, devono
consegnare,  ove  cio'  sia  tecnicamente  fattibile, ad un centro di
raccolta  di  cui  ((  al  )) comma 3, direttamente, qualora iscritti
all'Albo  nazionale  dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un
operatore  autorizzato  alla  raccolta  ed al trasporto di rifiuti, i
pezzi  usati  allo  stato  di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei
veicoli,  ad  eccezione  di quelle per cui e' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta.";
   b) all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Fermo  restando il rispetto delle norme vigenti in materia
di   riservatezza  commerciale  ed  industriale,  il  produttore  dei
componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di
cui  all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla
demolizione,  sullo  stoccaggio  e  sulla verifica dei componenti che
possono essere reimpiegati.".