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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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vigente al 09/10/2024
Testo in vigore dal: 31-5-2017
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e delle competenze  relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; 
  Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del  predetto  decreto,
che ha previsto l'emanazione di un regolamento per  il  coordinamento
delle norme vigenti per la  valutazione  degli  studenti,  prevedendo
eventuali ulteriori modalita' applicative delle norme stesse, tenendo
conto  anche  dei  disturbi  specifici  di  apprendimento   e   della
disabilita' degli alunni; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  di  cui  al
decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado, come modificata  dalla  legge
11 gennaio 2007, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; 
  Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,  relativo  alle
norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  ed  in
particolare  gli  articoli  3,  comma  3,   e   6,   concernenti   la
certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  ed  in
particolare gli articoli 1, 13; 
  Vista  la  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622,  che  detta
norme in materia di obbligo d'istruzione; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in  particolare
l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio  di  ammissione  e  la
prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del  primo  ciclo  di
istruzione; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo  64,   concernente   le   disposizioni   in   materia   di
organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  21
novembre 2007, n. 235, concernente lo  statuto  delle  studentesse  e
degli studenti della scuola secondaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di  Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8
e 10; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in  data  3
ottobre 2007,  concernente  attivita'  finalizzate  al  recupero  dei
debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279  del  30
novembre 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e  modalita'
applicative della valutazione del comportamento  degli  alunni  delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado; 
  Considerata  la  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio 18  dicembre  2006  relativa  alle  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente (2006/962/CE); 
  Considerata  la  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo  delle
qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 
  Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  15  dicembre  2004,  relativa  ad   un   quadro
comunitario  unico  per  la  trasparenza  delle  qualifiche  e  delle
competenze (Europass); 
  Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui  diritti
delle persone con disabilita'; 
  Sentito il Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione  nella
adunanza plenaria del 17 dicembre 2008; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 marzo 2009; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 maggio 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  Oggetto del regolamento - finalita' e caratteri della valutazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  provvede  al   coordinamento   delle
disposizioni concernenti la valutazione degli alunni,  tenendo  conto
anche dei disturbi specifici di  apprendimento  e  della  disabilita'
degli alunni, ed enuclea le modalita'  applicative  della  disciplina
regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo  3,  comma
5, del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2008,  n.  169,  di  seguito
indicato: «decreto-legge». 
  2.  La  valutazione  e'  espressione  dell'autonomia  professionale
propria della funzione docente, nella sua dimensione sia  individuale
che collegiale, nonche' dell'autonomia  didattica  delle  istituzioni
scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente  e
tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma  4,  terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n. 249, e successive modificazioni. 
  3. La valutazione ha per oggetto il processo di  apprendimento,  il
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La
valutazione  concorre,  con  la  sua  finalita'  anche  formativa   e
attraverso l'individuazione delle potenzialita' e  delle  carenze  di
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi,
al miglioramento dei livelli di conoscenza e al  successo  formativo,
anche in coerenza con l'obiettivo  dell'apprendimento  permanente  di
cui alla «Strategia di Lisbona nel settore  dell'istruzione  e  della
formazione», adottata dal Consiglio europeo con  raccomandazione  del
23 e 24 marzo 2000. 
  4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul
rendimento scolastico devono essere coerenti  con  gli  obiettivi  di
apprendimento previsti dal  piano  dell'offerta  formativa,  definito
dalle istituzioni scolastiche ai sensi  degli  articoli  3  e  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 
  5. Il collegio  dei  docenti  definisce  modalita'  e  criteri  per
assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione,  nel
rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti  criteri
e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. 
  6. Al termine dell'anno conclusivo  della  scuola  primaria,  della
scuola secondaria di primo grado,  dell'adempimento  dell'obbligo  di
istruzione ai sensi  dell'articolo  1,  comma  622,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' al termine
del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i  livelli  di
apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al  fine  di  sostenere  i
processi  di  apprendimento,  di  favorire  l'orientamento   per   la
prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra  i
diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento  nel  mondo  del
lavoro. 
  7.  Le  istituzioni  scolastiche  assicurano  alle   famiglie   una
informazione tempestiva circa  il  processo  di  apprendimento  e  la
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del  percorso
scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti  disposizioni  in
materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle  moderne
tecnologie. 
  8. La valutazione nel primo  ciclo  dell'istruzione  e'  effettuata
secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2
e 3  del  decreto-legge,  nonche'  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento. 
  9. I minori con cittadinanza non italiana presenti  sul  territorio
nazionale, in  quanto  soggetti  all'obbligo  d'istruzione  ai  sensi
dell'articolo 45 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e  nei  modi  previsti
per i cittadini italiani. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art.  26,  comma
6, lettera a)) che, con effetto a partire dal 1° settembre  2017,  il
presente articolo cessa di avere efficacia.