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LEGGE 3 agosto 2009, n. 115

Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. (09G0126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma 
 
 
  1. La  Scuola  per  l'Europa  di  Parma,  istituita  in  attuazione
dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo  di  Sede  tra  la  Repubblica
italiana e l'Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  (EFSA),
ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n.  17,  di  seguito
denominata  «Scuola»,  a  decorrere  dal  1°   settembre   2010,   e'
istituzione ad ordinamento speciale  con  personalita'  giuridica  di
diritto  pubblico   e   autonomia   amministrativa,   finanziaria   e
patrimoniale. La Scuola e' associata al sistema delle Scuole  europee
e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico  e  il
modello amministrativo. 
  2.  La  Scuola  e'  posta  sotto   la   vigilanza   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3  della  Convenzione
recante lo Statuto delle Scuole europee,  come  ratificata  ai  sensi
della legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione  scolastica  materna,
elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo
un apprendimento plurilingue coerente con  il  Sistema  delle  Scuole
europee. Nei limiti stabiliti con il  decreto  di  cui  al  comma  7,
consente l'accesso anche  ai  figli  dei  dipendenti  delle  societa'
convenzionate  con  l'Autorita'  medesima,  nonche'  ai   figli   dei
cittadini italiani. 
  3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere  dalla  data  della
sua istituzione, la facolta' di  stabilire,  in  modo  autonomo  e  a
titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o  rette  necessari
allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a  carico
delle famiglie degli  alunni  i  cui  genitori  non  sono  dipendenti
dell'EFSA ne' di societa'  convenzionate  con  l'Autorita'  medesima.
L'importo di tali contributi e rette  non  puo'  essere  superiore  a
2.000 euro  annui  per  ciascun  alunno,  fatte  salve  le  riduzioni
spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti. 
  4. La Scuola adotta gli ordinamenti  per  le  sezioni  linguistiche
anglofona, francofona e italiana della scuola materna,  elementare  e
secondaria con programmi e con struttura conformi  al  sistema  delle
Scuole europee, in modo da consentire il rilascio,  alla  conclusione
della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo». 
  5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene  in  deroga
al limite del numero di alunni frequentanti e ai  parametri  numerici
previsti dalla normativa nazionale. 
  6. Gli organi della Scuola sono: 
   a) il consiglio di amministrazione; 
   b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo
con i consigli di ispezione delle Scuole europee; 
   c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I; 
   d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9; 
   e) il collegio dei revisori dei conti. 
  7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e  l'innovazione  e  con  il  Ministro  degli  affari
esteri, sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e  il
trattamento giuridico-economico del personale della Scuola  stessa  e
sono indicati le funzioni e la composizione degli organi  di  cui  al
comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e  i
criteri di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di  cui
al comma 3, secondo periodo, del presente articolo. 
  ((7-bis.  In  applicazione  del  comma  11,  la  diminuzione  della
retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo
I ha comunque effetto automaticamente anche per  il  personale  della
scuola)). 
  8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola  si  avvale,  ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al  comma
1 del presente articolo, di personale assunto con contratto  a  tempo
determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili  a  seguito
di  valutazione  positiva   ((comunque   per   un   periodo   massimo
corrispondente a quello previsto per i  docenti  italiani  distaccati
presso  le  Scuole  europee  di  tipo  I)),  sono  stipulati   previo
espletamento di un'apposita procedura concorsuale,  anche  in  deroga
alle disposizioni vigenti  in  materia  di  svolgimento  delle  prove
concorsuali, definita con regolamento della Scuola.  La  Scuola  puo'
procedere all'assunzione di personale  anche  mediante  contratti  di
prestazione d'opera. 
  9. Alla direzione della Scuola e' preposto un  dirigente,  nominato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  in
possesso  di  specifiche  competenze,  di  comprovate  capacita'   di
direzione, di adeguata  conoscenza  degli  ordinamenti  delle  Scuole
europee e di proprieta' di espressione, scritta e  orale,  in  almeno
due lingue comunitarie.  La  durata  dell'incarico  non  puo'  essere
inferiore a tre anni ne'  eccedere  il  limite  di  cinque  anni.  Il
dirigente della Scuola e' il rappresentante  legale  dell'istituzione
scolastica. 
  10. Il personale  dirigente,  docente,  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di  cui
al comma 8 e' collocato in posizione  di  fuori  ruolo  per  l'intera
durata dell'incarico  conferito,  con  retribuzione  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 3, comma 1.  Il  posto  lasciato  vacante
nella sede di titolarita'  puo'  essere  coperto  esclusivamente  con
altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto
con contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo
deve avere superato il periodo di prova. I  docenti  e  il  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in  ruolo,
hanno priorita'  di  scelta  tra  le  sedi  disponibili.  Qualora  il
collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due  anni
scolastici,  il  predetto  personale,   all'atto   della   cessazione
dall'incarico, e'  assegnato  alla  sede  nella  quale  era  titolare
all'atto del collocamento  fuori  ruolo.  Il  servizio  svolto  nella
Scuola e' equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole
italiane. 
  11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo,  tecnico  e
ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di
conoscenza linguistica necessari, e' corrisposta, per la sola  durata
dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a  quella
vigente nelle Scuole europee  di  tipo  I;  la  corresponsione  della
suddetta retribuzione non da' titolo alla sua conservazione  all'atto
del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai  docenti  di  madre  lingua
straniera   e'   altresi'   riconosciuta   un'indennita'   di   prima
sistemazione.