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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 58

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonchè dei loro superstiti. (09G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/6/2009
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 18-6-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  20  ottobre  1990, n. 302, recante norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
  Vista   la   legge   23   novembre   1998,   n. 407,  e  successive
modificazioni,  ed  in  particolare  l'articolo  4  che istituisce, a
decorrere  dall'anno scolastico accademico 1997/1998, borse di studio
in  favore  dei  soggetti  di  cui  all'articolo 1 della citata legge
n. 302 del 1990 e l'articolo 5, comma 2, recante l'attribuzione della
relativa potesta' regolamentare;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 510,  relativo  al regolamento recante nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
  Vista  la  legge  23  dicembre  2000,  n. 388,  ed  in  particolare
l'articolo  82, commi 1 e 9, lettera b), che ha previsto l'estensione
dei  benefici, di cui alla legge n. 407 del 1998, al personale di cui
all'articolo  3  della  legge  13  agosto  1980,  n. 466,  nonche' ai
superstiti dello stesso personale;
  Visto  l'articolo  3  del  decreto-legge  4  febbraio  2003, n. 13,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2003, n. 56,
recante  modifiche  all'articolo  4,  comma  1, della citata legge 23
novembre  1998,  n. 407,  recante nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata;
  Visto  l'articolo  1-bis  del  decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12 marzo 2004, n. 68,
recante  disposizioni  in  favore delle famiglie delle vittime civili
italiane degli attentati di Nassirya e di Istanbul;
  Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
  Visto  l'articolo  1,  comma  1270,  della  legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  che  aggiunge  all'articolo  1,  della  legge 3 agosto 2004,
n. 206,  il comma 1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni
della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica,
nonche'  ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della
Uno bianca;
  Vista  la  legge  23  dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 562,
563, 564 e 565;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006,  n. 243, recante regolamento concernente termini e modalita' di
corresponsione  delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed ai
soggetti   equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione  dei
benefici  gia'  previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del  terrorismo,  a  norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
  Considerato   che   con   regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, sono state dettate
disposizioni  per  l'assegnazione  delle  borse di studio agli aventi
diritto;
  Ravvisata   la   necessita'   di   dettare   una  nuova  disciplina
regolamentare  del  Presidente  della  Repubblica n. 318 del 2001, al
fine  di  tener  conto  delle  disposizioni normative successivamente
intervenute e di introdurre semplificazioni procedurali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli atti normativi nella adunanza del 16 marzo 2009,
n. 808 del 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia,
dell'economia  e  delle  finanze, dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                       Ambito di applicazione


  1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle borse di
studio in favore:
   a)  delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata,
nonche'  dei  loro  superstiti,  di cui all'articolo 4 della legge 23
novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
   b)  delle  vittime  del  dovere  e  dei  loro  superstiti  di  cui
all'articolo  82  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni;
   c)  dei  familiari  delle  vittime  di  cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge  20  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo
1 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo 87
          della Costituzione:
             «5.  Promulga  le leggi ed emana i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.».
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
             -  La  legge  20  ottobre  1990,  n. 302, reca: «Norme a
          favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
          organizzata».
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 4 della legge 23
          novembre  1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime
          del terrorismo e della criminalita' organizzata):
             «Art.  4. - A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e
          dall'anno  accademico  1997-1998  sono  istituite  borse di
          studio  riservate  ai  soggetti di cui all'articolo 1 della
          legge   20   ottobre   1990,   n. 302   ,  come  modificato
          dall'articolo  1,  comma  1,  della presente legge, nonche'
          agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
          criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare
          e   secondaria,   inferiore   e   superiore,   e  di  corso
          universitario.  Tali  borse  di  studio sono esenti da ogni
          imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo
          e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.000 milioni annue a
          decorrere dall'anno 1998.».
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1999,  n. 510,  reca:  »Regolamento  recante nuove norme in
          favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
          organizzata.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 82 della legge 23
          dicembre  2000,  n. 388 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  "legge
          finanziaria 2001"):
             «Art.  82  (Disposizioni  in  favore  delle  vittime del
          terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata).  -  1. Al
          personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
          n. 466,  ferito  nell'adempimento  del  dovere  a  causa di
          azioni  criminose, ed ai superstiti dello stesso personale,
          ucciso  nelle  medesime circostanze, nonche' ai destinatari
          della  legge  20  ottobre  1990,  n. 302,  e' assicurata, a
          decorrere  dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici
          previsti  dalla  citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge
          23 novembre 1998, n. 407.
             9.  Alla  legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonche' ai
          superstiti  delle  vittime  di  azioni  terroristiche» sono
          inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata»;
              b)  all'articolo  4,  comma 1, dopo le parole: «nonche'
          agli  orfani  e ai figli delle vittime del terrorismo» sono
          inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 3 della legge 13
          agosto  1980,  n. 466  (Speciali  elargizioni  a  favore di
          categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del
          dovere o di azioni terroristiche):
             «Art. 3. - Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma
          dei  carabinieri,  del  Corpo della guardia di finanza, del
          Corpo  delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli
          agenti  di custodia, al personale del Corpo forestale dello
          Stato,  ai  funzionari  di pubblica sicurezza, al personale
          del   Corpo  di  polizia  femminile,  al  personale  civile
          dell'Amministrazione  degli  istituti  di  prevenzione e di
          pena,  ai  vigili  del  fuoco, agli appartenenti alle Forze
          armate  dello  Stato  in  servizio  di ordine pubblico o di
          soccorso,  i  quali,  in attivita' di servizio, per diretto
          effetto  di  ferite  o  lesioni subite nelle circostanze ed
          alle  condizioni  di cui agli articoli 1 e 2 della presente
          legge,  abbiano  riportato  una  invalidita' permanente non
          inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che
          comporti,  comunque,  la cessazione del rapporto d'impiego,
          e'   concessa  un'elargizione  nella  misura  di  lire  100
          milioni.».
             -  Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          4  febbraio  2003,  n. 13  (Disposizioni  urgenti in favore
          delle   vittime   del   terrorismo   e  della  criminalita'
          organizzata),  convertito, con modificazioni, dalla legge 2
          aprile 2003, n. 56:
             «Art.  3 (Norme per la concessione di borse di studio di
          cui  all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998,
          n. 407). - 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della
          legge  23  novembre  1998,  n. 407,  le  parole da: «scuola
          secondaria  superiore  e di corso universitario», fino alla
          fine  del  periodo, sono sostituite dalle seguenti: «scuola
          elementare  e secondaria, inferiore e superiore, e di corso
          universitario.».
             -   Si   riporta   il   testo  dell'articolo  1-bis  del
          decreto-legge   20   gennaio   2004,  n. 9  (Proroga  della
          partecipazione   italiana   a  operazioni  internazionali),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004,
          n. 68:
             «Art. 1-bis (Disposizioni in favore delle famiglie delle
          vittime  civili  italiane degli attentati di Nassiriya e di
          Istanbul).   -   1.   Al   comma   1  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  28  novembre  2003,  n. 337, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo
          le  parole:  «alla  data  dell'evento»,  sono  inserite  le
          seguenti:   «,   nonche'   il   diritto   al   collocamento
          obbligatorio  previsto all'articolo 1, comma 2, della legge
          23  novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il
          beneficio  delle  borse  di studio previsto all'articolo 4,
          comma  1, della medesima legge, e successive modificazioni,
          nei limiti delle risorse ivi previste.».
             -  La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca: «Nuove norme in
          favore  delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
          matrice».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1270 dell'articolo 1
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007):
             «1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1,
          dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
             «1-bis.   Le   disposizioni   della  presente  legge  si
          applicano  inoltre  ai familiari delle vittime del disastro
          aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
          e  ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
          Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.».
             -  Si  riporta  il  testo  dei commi 562, 563, 564 e 565
          dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
             «562.  Al fine della progressiva estensione dei benefici
          gia'  previsti in favore delle vittime della criminalita' e
          del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
          sensi  dei  commi  563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
          nel  limite  massimo  di 10 milioni di euro a decorrere dal
          2006.
             563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti
          di  cui  all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466,
          e,  in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che
          abbiano  subito  un'invalidita'  permanente in attivita' di
          servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per
          effetto  diretto  di  lesioni  riportate  in conseguenza di
          eventi verificatisi:
              a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
              b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
              c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
              d) in operazioni di soccorso;
              e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
              f)  a  causa  di  azioni  recate  nei loro confronti in
          contesti    di    impiego    internazionale   non   aventi,
          necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
             564.  Sono  equiparati  ai  soggetti di cui al comma 563
          coloro  che  abbiano  contratto  infermita' permanentemente
          invalidanti  o alle quali consegua il decesso, in occasione
          o  a  seguito  di  missioni di qualunque natura, effettuate
          dentro   e   fuori   dai  confini  nazionali  e  che  siano
          riconosciute   dipendenti  da  causa  di  servizio  per  le
          particolari condizioni ambientali od operative.
             565.  Con  regolamento  da  emanare entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto
          1988,  n. 400,  su  proposta  del Ministro dell'interno, di
          concerto  con  il  Ministro  della difesa e con il Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sono disciplinati i termini
          e  le  modalita'  per  la corresponsione delle provvidenze,
          entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai
          soggetti  di  cui  ai  commi  563 e 564 ovvero ai familiari
          superstiti.».
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 luglio
          2006,  n. 243,  reca:  «Regolamento  concernente  termini e
          modalita'  di corresponsione delle provvidenze alle vittime
          del  dovere  ed  ai  soggetti  equiparati,  ai  fini  della
          progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore
          delle  vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma
          dell'articolo  1,  comma 565, della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266».
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo
          2001,  n. 318,  reca:  «Regolamento  recante disciplina per
          l'assegnazione  delle  borse  di  studio  in  favore  delle
          vittime  del terrorismo e della criminalita', nonche' degli
          orfani e dei figli delle vittime del terrorismo».
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il testo dell'articolo 4 della legge 23 novembre
          1998, n. 407, si vedano le precedenti note alle premesse.
             -  Per il testo dell'articolo 82 della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, si vedano le precedenti note alle premesse.
             -  Per il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20
          gennaio  2004,  n. 9,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge  12  marzo  2004, n. 68, si vedano le precedenti note
          alle premesse.