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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009, n. 36

Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (09G0044)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/5/2009
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Testo in vigore dal: 6-5-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
  Visto  il  decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n. 162, recante
attuazione  delle  direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE relative alla
sicurezza   e   allo  sviluppo  delle  ferrovie  comunitarie,  ed  in
particolare gli articoli 4, comma 6, lettera e), e 26;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visti lo statuto ed il regolamento di organizzazione dell'Agenzia;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2009;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  i  Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                     Definizioni e denominazioni


  1. Nel presente regolamento si intendono per:
   a) «Agenzia»: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
   b)  «decreto  legislativo»: decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162;
   c)  «codice dei contratti»: decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
   d)  «direttore»:  legale  rappresentante dell'Agenzia ed organo di
vertice responsabile dell'attivita';
   e)  «comitato  direttivo»:  organo  collegiale,  composto ai sensi
dell'articolo  4,  comma  5, del decreto legislativo, che coadiuva il
direttore nelle attribuzioni allo stesso conferite;
   f)  «responsabile  di  settore»:  dirigente  preposto  ad  uno dei
settori  individuati  dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia,
che coadiuva il direttore nel perseguimento dei fini istituzionali ed
a cui e' affidato il coordinamento dei relativi uffici;
   g)  «responsabile  di  ufficio»:  dirigente  preposto ad uno degli
uffici  in cui si articolano i settori dell'Agenzia, responsabile del
funzionamento e del regolare andamento dell'attivita' gestionale;
   h)  «dirigente  amministrativo»:  dirigente  preposto  al  settore
amministrazione,  affari  legali e finanza dell'Agenzia, responsabile
della gestione amministrativa dell'Agenzia;
   i)  «ufficio della ragioneria e contabilita'»: ufficio del settore
amministrazione, affari legali e finanza competente per la ragioneria
e la gestione amministrativa e contabile, l'elaborazione degli schemi
di bilancio previsionale e consuntivo e il coordinamento della spesa;
   l)  «ufficio  di controllo interno»: ufficio competente in materia
di controllo strategico, di valutazione e di gestione, secondo quanto
previsto  dall'articolo  1, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
   m)  «documento  programmatico  (budget)»:  documento  annuale  che
indica  il  programma  di  massima delle attivita' che si svolgeranno
nell'esercizio  successivo,  elaborate  sulla  base delle indicazioni
fornite   dai  responsabili  dei  settori  dell'Agenzia,  sentito  il
dirigente  amministrativo,  e  determina  gli  obiettivi  economici e
finanziari  e  ne  articola  le  relative  previsioni di spesa per le
strutture   dell'Agenzia;  il  documento  programmatico  (budget)  e'
predisposto dal direttore e approvato dal comitato direttivo;
   n)  «cassiere»:  istituto di credito che, previa sottoscrizione di
una  convenzione,  provvede  a  riscuotere  le entrate ed a pagare le
spese  per  conto  dell'Agenzia senza alcuna corresponsabilita' nella
gestione    delle    risorse,   nel   limite   dell'ammontare   delle
disponibilita' numerarie depositate presso di esso;
   o)  «centro  di  costo»:  entita',  organizzativa  o astratta, cui
vengono  imputati  i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne
il costo complessivo;
   p)  «costo»:  causa  economica  dell'uscita finanziaria sopportata
dall'Agenzia per acquisire un fattore produttivo ovvero l'accadimento
di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'ente;
   q)  «entrata  finanziaria»:  aumento  di  valori  numerari  certi,
assimilati  e  presunti  attivi,  ovvero  la  diminuzione  di  valori
numerari assimilati e presunti passivi;
   r)  «ordine  di  provvista  fondi»:  autorizzazione  ad impegnare,
impegno   provvisorio   che   diventera'   definitivo  alla  chiusura
dell'esercizio  per  un importo pari ai pagamenti contabilizzati; non
e'   un  titolo  di  spesa  estinguibile  in  quietanza  di  entrata;
sostituisce l'ordine di accreditamento;
   s)  «ricavo/provento»:  causa economica dell'entrata finanziaria e
non  che  l'Agenzia  riceve  dallo  scambio di beni e servizi, ovvero
l'accadimento  di  gestione  che  incide positivamente sul patrimonio
dell'ente;
   t) «risultato di amministrazione»: somma algebrica tra il fondo di
cassa  o  deficit  di  cassa, residui attivi e residui passivi; se il
saldo  e'  di  segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato
costituisce,   rispettivamente,   avanzo,  disavanzo  o  pareggio  di
amministrazione;
   u)   «spesa»:   aspetto   economico   di   un'uscita  finanziaria;
genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie;
   v)  «uscita  finanziaria»:  diminuzione  di valori numerari certi,
assimilati  e  presunti  attivi  ovvero  l'aumento di valori numerari
assimilati e presunti passivi.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e    sulle   pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica
          italiana,approvato   con   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali e' operato il rinvio.
             Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti
          legislativi qui riportati.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
          (GUUE).
          Note al titolo:
             -  Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera
          e),  del  decreto  legislativo  del  10 agosto 2007, n. 162
          (Attuazione   delle   direttive   2004/49/CE  e  2004/51/CE
          relative  alla  sicurezza  e  allo  sviluppo delle ferrovie
          comunitarie):
             «6.  Con  separati  regolamenti su proposta del Ministro
          dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e  con  il  Ministro  per  le  riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  da emanarsi
          entro  sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
          ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
              e)   adozione  del  regolamento  di  amministrazione  e
          contabilita'   ispirato   ai  principi  della  contabilita'
          pubblica.».
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente della Repubblica «il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti».
             -  Si  riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
          400,  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
             «2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
             -  Si  riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo   30   luglio  1999,  n.  300  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «Art.  8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate  da  ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
          servizio  delle  amministrazioni  pubbliche, comprese anche
          quelle regionali e locali.
             2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti
          dalla  legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei
          conti,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
          gennaio  1994,  n.  20.  Esse  sono sottoposte ai poteri di
          indirizzo   e  di  vigilanza  di  un  ministro  secondo  le
          disposizioni   del   successivo   comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni  generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
          14  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993 e successive
          modificazioni.
             3.  L'incarico  di direttore generale dell'agenzia viene
          conferito  in  conformita'  alle  disposizioni  dettate dal
          precedente   articolo   5   del  presente  decreto  per  il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
             4.  Con  regolamenti  emanati ai sensi dell'articolo 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  presidente  del  consiglio dei ministri e dei ministri
          competenti,  di  concerto  con  il ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti   delle  agenzie  istituite  dal  presente  decreto
          legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
              a)   definizione   delle   attribuzioni  del  direttore
          generale  dell'agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
          contenute  nel  precedente  articolo 5 del presente decreto
          con riferimento al capo del dipartimento;
              b)  attribuzione  al  direttore generale e ai dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
              c)  previsione  di  un  comitato direttivo, composto da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
          coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle
          attribuzioni ad esso conferite;
              d)  definizione  dei  poteri ministeriali di vigilanza,
          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2:
               d1)   l'approvazione   dei   programmi   di  attivita'
          dell'agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
          dell'agenzia;
               d2)  l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
          obiettivi da raggiungere;
               d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
          di  ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
          impartite;
               d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
          intraprendere;
              e)  definizione,  tramite  una  apposita convenzione da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale   dell'agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
          attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad
          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
          finanziamenti   da   accordare  all'agenzia  stessa;  delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
          necessarie   ad   assicurare  al  ministero  competente  la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
              f)  attribuzione  all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          ministero  competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
          funzionamento,  nei limiti fissati dalla successiva lettera
          l);
              g)  regolazione  su  base convenzionale dei rapporti di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione     tra    l'agenzia    ed    altre    pubbliche
          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
          deliberarsi da parte del ministro competente;
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto  del  ministro  competente, composto di tre membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei   conti   o   tra  persone  in  possesso  di  specifica
          professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;
          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
          decreto  del ministro competente di concerto con quello del
          tesoro;
              i)  istituzione  di  un  apposito organismo preposto al
          controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di
          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche;
              l)  determinazione  di  una organizzazione dell'agenzia
          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore  generale  dell'agenzia  e approvati dal ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
          modificazioni e integrazioni;
              m)  facolta'  del  direttore  generale  dell'agenzia di
          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  ministro
          competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti
          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
          dall'attivita'  dell'agenzia, a principi civilistici, anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
             «Art.  9  (Il personale e la dotazione finanziari). - 1.
          Alla  copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei limiti
          determinati  per  ciascuna di esse dai successivi articoli,
          si provvede, nell'ordine:
              a)  mediante  l'inquadramento  del personale trasferito
          dai  ministeri  e dagli enti pubblici, di cui al precedente
          articolo 8, comma 1;
              b)  mediante  le  procedure di mobilita' di cui al capo
          III  del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
              c)   a   regime,   mediante   le   ordinarie  forme  di
          reclutamento.
             2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
          precedente  comma  1,  sono  corrispondentemente ridotte le
          dotazioni  organiche  delle amministrazioni e degli enti di
          provenienza  e  le  corrispondenti risorse finanziarie sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate.
             3.  Al  personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
          ai   sensi   del   precedente  comma  1,  e'  mantenuto  il
          trattamento  giuridico  ed  economico  spettante presso gli
          enti,  le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
             4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
              a)   mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni,  secondo  quanto  disposto  dal precedente
          comma 2;
              b)   mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati  con  le  amministrazioni  per  le prestazioni di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione;
              c)  mediante  un  finanziamento annuale, nei limiti del
          fondo   a   tale   scopo   stanziato   in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          ministero   competente   e   suddiviso   in  tre  capitoli,
          distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
          tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
             - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni   pubbliche»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  196,  supplemento  ordinario del 9
          maggio 2001.
             - Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante:
          «Attuazione   della   direttiva  2001  dicembre  CE,  della
          direttiva   2001/13/CE  e  della  direttiva  2001/14/CE  in
          materia ferroviaria» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 170, supplemento ordinario del 24 luglio 2003.
             - Per il testo dell'articolo 4, comma 6, lettera e), del
          decreto  legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
          delle  direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
          sicurezza  e  allo  sviluppo delle ferrovie comunitarie) si
          veda nelle note al titolo.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  26 del decreto
          legislativo  del  10  agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle
          direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
          allo sviluppo delle ferrovie comunitarie).
             «Art.   26   (Risorse   dell'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza  delle ferrovie - Copertura finanziaria). - 1. Al
          funzionamento   dell'Agenzia   di  cui  all'articolo  4  si
          provvede nei limiti delle seguenti risorse:
              a)   istituzione   di   un  apposito  fondo  che  viene
          alimentato,  nei  limiti  della  somma  di  11.900.000 euro
          annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto
          trasferimento    da   parte   dello   Stato   e   destinate
          all'espletamento  dei compiti previsti dal presente decreto
          attualmente   svolti   da  parte  del  gruppo  F.S.  S.p.A.
          Conseguentemente e' ridotta l'autorizzazione di spesa dallo
          stato  di previsione della spesa del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo
          1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro;
              b)  le  entrate  proprie  dell'Agenzia,  costituite dai
          proventi,  derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette
          di   servizio   riservate   all'agenzia  dall'articolo  16,
          paragrafi  2  e  3,  della  direttiva  2004/49/CE,  e dagli
          introiti  previsti  nel  proprio  regolamento dall'Agenzia.
          Tali  entrate  sono  direttamente riscosse dall'Agenzia con
          destinazione  all'implementazione  delle  attivita' e delle
          dotazioni istituzionali;
              c) l'incremento dell'I per cento, dalla data di entrata
          in  vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla
          rete  ferroviaria,  corrisposti dalle imprese ferroviarie a
          RFI  S.p.A.  L'importo  corrispondente all'incremento viene
          incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza
          delle ferrovie.».
             -  Il  decreto-legge  16 maggio 2008, n. 85, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio 2008, n. 121,
          (testo  coordinato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
          luglio 2008), reca: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento
          delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1,
          commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
             -   Lo   statuto  e  il  regolamento  di  organizzazione
          dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie sono
          stati approvati con decreti del Presidente della Repubblica
          25  febbraio  2009  (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile
          2009, supplemento ordinario n. 56/L).
          Nota all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo  del 10 agosto 2007, n. 162
          recante:   «Attuazione   delle   direttive   2004/49/CE   e
          2004/51/CE  relative  alla  sicurezza e allo sviluppo delle
          ferrovie   comunitarie»   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  234,  supplemento  ordinario  dell'8 ottobre
          2007.
             -  Il  decreto  legislativo  del 12 aprile 2006, n. 163,
          recante:  «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
          servizi   e   forniture   in   attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 100, supplemento ordinario del 2 maggio 2006.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 4, comma 5, del
          decreto  legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
          delle  direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
          sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
             «5.  Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato
          direttivo  ed  il  collegio  dei  revisori  dei  conti.  Il
          direttore   e'   scelto  fra  personalita'  con  comprovata
          esperienza  tecnico-scientifica  nel  settore.  Il comitato
          direttivo  e' composto dal direttore, che lo presiede, e da
          quattro  dirigenti  dei  principali  settori  di  attivita'
          dell'Agenzia.  Il  direttore  e'  nominato  con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei
          trasporti  e dura in carica tre anni. I membri del comitato
          direttivo  durano  in carica tre anni, vengono nominati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dei  trasporti.  Il  collegio  dei
          revisori  dei  conti  e'  costituito dal Presidente, da due
          componenti  effettivi  e  da  due  supplenti, che durano in
          carica  tre  anni  e che sono rinnovabili una sola volta. I
          componenti  del  collegio  sono  nominati  con  decreto del
          Ministro   dei   trasporti,   su  designazione,  quanto  al
          Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.».
             - Si riporta il testo dell'articolo, 1, comma 1, lettere
          b),  c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286,
          (Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a  norma  dell'articolo 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
             «1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  della
          rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
              b)  verificare  l'efficacia, efficienza ed economicita'
          dell'azione  amministrativa  al  fine di ottimizzare, anche
          mediante  tempestivi  interventi di correzione, il rapporto
          tra costi e risultati (controllo di gestione);
              c)  valutare le prestazioni del personale con qualifica
          dirigenziale (valutazione della dirigenza);
              d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
          di  attuazione  dei  piani, programmi ed altri strumenti di
          determinazione   dell'indirizzo  politico,  in  termini  di
          congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
          (valutazione e controllo strategico).».