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DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008, n. 134

Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166 (in G.U. 27/10/2008, n.252).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2009)
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Testo in vigore dal: 28-8-2008
al: 27-10-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  e  considerata  l'importanza  che  i  servizi  forniti dalle
societa'  operanti  nei  settori  dei servizi pubblici essenziali non
subiscano interruzioni;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  ampliare
l'operativita'   del   decreto-legge   23   dicembre  2003,  n.  347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
alla   ristrutturazione   di   grandi   imprese  in  crisi  non  solo
finanziaria, ma anche di tipo industriale, individuando una specifica
disciplina  per  le  grandi  imprese operanti nei settori dei servizi
pubblici   essenziali   volta   a   garantire  la  continuita'  nella
prestazione di tali servizi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle
finanze  e  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei
trasporti;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  23  dicembre 2003, n. 347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
di  seguito  denominato:  "decreto-legge n. 347", dopo le parole: "di
cui  all'articolo  27,  comma 2," sono inserite le seguenti: "lettera
a), ovvero ".
  2.  All'articolo  2,  comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole:
"la  ristrutturazione  economica e finanziaria di cui all'articolo 1"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  ristrutturazione economica e
finanziaria  di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo   n.  270,  ovvero  tramite  la  cessione  dei  complessi
aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27".
  3.  All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, e' aggiunto,
in  fine,  il seguente periodo: "Per le societa' operanti nel settore
dei   servizi   pubblici   essenziali,  l'ammissione  immediata  alla
procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario
straordinario  e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse
le  altre  condizioni  dell'incarico  anche  in  deroga  alla vigente
normativa  in  materia,  sono disposte con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con
le  modalita'  di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270,
in  quanto  compatibili,  e  in  conformita'  ai  criteri fissati dal
medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il compimento di atti
necessari al conseguimento delle finalita' della procedura.".
  4.  All'articolo  3,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  n. 347, le
parole: "di ristrutturazione" sono soppresse.
  5.  All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, e' aggiunto,
in  fine, il seguente periodo: "Per "imprese del gruppo" si intendono
anche    le   imprese   partecipate   che   intrattengono,   in   via
sostanzialmente   esclusiva,   rapporti  contrattuali  con  l'impresa
sottoposta  alle  procedure  previste  dal  presente  decreto, per la
fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'.".
  6.  Nella  rubrica  dell'articolo  4  del  decreto-legge n. 347, le
parole:  "di  ristrutturazione"  sono sostituite dalle seguenti: "del
commissario straordinario".
  7.  All'articolo  4,  comma  2,  del  decreto-legge n. 347, dopo le
parole: "di cui all'articolo 27, comma 2," sono inserite le seguenti:
"lettera a), ovvero ".
  8.  Il  comma  4  dell'articolo  4  del  decreto-legge  n.  347  e'
sostituito  dal  seguente:  "4.  Qualora  non sia possibile adottare,
oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
comma  2,  lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del decreto
legislativo   n.   270,   il   tribunale,   sentito   il  commissario
straordinario,    dispone   la   conversione   della   procedura   di
amministrazione   straordinaria  in  fallimento,  ferma  restando  la
disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.".
  9.  Al  comma  4-bis  dell'articolo  4 del decreto-legge n. 347, le
parole:  "e'  presentato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' anche
essere presentato".
  10.  Dopo  il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347,
sono aggiunti i seguenti:
"4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza per
ogni  operazione  disciplinata  dal  presente  decreto,  in deroga al
disposto  dell'articolo  62  del  decreto  legislativo  n. 270, e con
riferimento  alle  societa'  di  cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo,  il  commissario  straordinario  individua  l'acquirente,  a
trattativa  privata,  tra  i soggetti che garantiscono la continuita'
nel medio periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento
e  il  rispetto  dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale,
nonche'  dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione
non  e'  inferiore  a  quello  di  mercato come risultante da perizia
effettuata  da  primaria  istituzione  finanziaria  con  funzione  di
esperto  indipendente,  individuata  con  decreto  del Ministro dello
sviluppo  economico.  Si  applicano  i  commi  dal  quarto all'ottavo
dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4-quinquies.  Con  riferimento  alle  imprese  di cui all'articolo 2,
comma  2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o
contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato
di  cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  5, rispondono a
preminenti   interessi  generali  e  sono  escluse  dalla  necessita'
dell'autorizzazione  di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo
quanto  previsto  dagli  articoli  2 e 3 della stessa legge. Le parti
sono,  comunque,  tenute  a  notificare  preventivamente  le suddette
operazioni  all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del mercato
unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire
il  rischio  di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente   gravose   per   i  consumatori  in  conseguenza
dell'operazione.  L'Autorita',  con  propria  deliberazione  adottata
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le
suddette   misure   con  le  modificazioni  e  integrazioni  ritenute
necessarie;  definisce  altresi' il termine, comunque non inferiore a
tre  anni,  entro  il  quale  le posizioni di monopolio eventualmente
determinatesi  devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano
le  sanzioni  di  cui  all'articolo  19 della citata legge n. 287 del
1990.
4-sexies. L'ammissione delle societa' di cui all'articolo 2, comma 2,
secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente
decreto  e  lo  stato  economico  e  finanziario di tali societa' non
comportano,  per  un  periodo  di  sei mesi, dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  il  venir  meno dei requisiti per il
mantenimento,  in  capo  alle stesse, delle eventuali autorizzazioni,
certificazioni,  licenze,  concessioni  o  altri  atti  o  titoli per
l'esercizio e la conduzione delle relative attivita' svolte alla data
di  sottoposizione  delle stesse alle procedure previste dal presente
decreto.  In  caso  di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi
del  presente  decreto,  le  autorizzazioni, certificazioni, licenze,
concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.
4-septies.  Per  le procedure il cui programma risulti gia' prorogato
ai  sensi  del  comma  4-ter e che, in ragione della loro particolare
complessita',  non  possano essere definite entro il termine indicato
al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre
con  le  medesime  modalita'  un'ulteriore  proroga  del  termine  di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.".
  11.  All'articolo  5,  comma  1,  del decreto-legge n. 347, dopo la
parola:   "ristrutturazione"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  alla
salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale".
  12.  All'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  347, sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi: "Per motivi di urgenza le
medesime  operazioni  possono  essere  autorizzate  anche prima della
dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza. Gli atti del Commissario
straordinario  restano  devoluti  alla  cognizione del giudice di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.".
  13.  All'articolo  5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis,
sono aggiunti i seguenti:
"2-ter.  Nel  caso  di  ammissione  alla procedura di amministrazione
straordinaria  di  imprese  di  cui  all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo,  e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291,  e  successive  modificazioni,  i termini di cui all'articolo 4,
commi  6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo
2,  comma  6,  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000,  n.  218,  e  di  cui  all'articolo 47, comma 1, della legge 29
dicembre  1990,  n.  428, sono ridotti della meta'. Nell'ambito delle
consultazioni   di   cui   all'articolo  63,  comma  4,  del  decreto
legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  ovvero  esaurite  le  stesse
infruttuosamente,  il Commissario e il cessionario possono concordare
il  trasferimento  solo  parziale  di complessi aziendali o attivita'
produttive  in  precedenza  unitarie  e definire i contenuti di uno o
piu'  rami  d'azienda,  anche non preesistenti, con individuazione di
quei  lavoratori  che  passano  alle  dipendenze  del  cessionario. I
passaggi  anche  solo  parziali  di  lavoratori  alle  dipendenze del
cessionario  possono  essere  effettuati anche previa collocazione in
Cassa  integrazioni  guadagni straordinaria o cessazione del rapporto
di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
2-quater.  Nel  caso  di  assunzione  o  trasferimento  di lavoratori
dipendenti  di  imprese  ammesse  alla  procedura  di amministrazione
straordinaria  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  secondo periodo,
destinatari   di   trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni
straordinaria  e  di  mobilita',  al fine di agevolarne il reimpiego,
sono  garantiti  i  benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di
cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.".