DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n. 270

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2023)
Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 63. 
                 (Vendita di aziende in esercizio). 
1. Per le aziende e i rami di azienda  in  esercizio  la  valutazione
effettuata a norma dell'articolo  62,  comma  3,  tiene  conto  della
redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e nel  biennio
successivo. 
2. Ai fini  della  vendita  di  aziende  o  di  rami  di  azienda  in
esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire  per  almeno  un
biennio le attivita' imprenditoriali e a mantenere  per  il  medesimo
periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita. 
3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo conto,  oltre  che
dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilita'  dell'offerente
e del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi
presentato, anche con riguardo  alla  garanzia  di  mantenimento  dei
livelli occupazionali. 
4.  Nell'ambito  delle  consultazioni   relative   al   trasferimento
d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,  n.
428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti 
dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei 
lavoratori alle  dipendenze  dell'acquirente  e  ulteriori  modifiche
delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia. 
5.  Salva  diversa  convenzione,  e'   esclusa   la   responsabilita'
dell'acquirente per i debiti  relativi  all'esercizio  delle  aziende
cedute, anteriori al trasferimento. 
                                                               ((10)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dal D.L. 23  dicembre
2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014,
n. 9, ha disposto (con l'art. 9, comma 2-bis) che "L'articolo 63  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si  interpreta  nel  senso
che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e  le  valutazioni
discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai  sensi  del
comma  1  non  costituisce  un  limite  inderogabile  ai  fini  della
legittimita' della vendita".