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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 giugno 2008, n. 128

Regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni dell'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina e l'introduzione di un nuovo schema di separazione del traffico per la disciplina della navigazione marittima nello stretto di Messina.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2008)
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Testo in vigore dal: 13-8-2008
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  codice  della  navigazione,  approvato con regio decreto
30 marzo  1942, n. 327, con particolare riferimento agli articoli 16,
17, 18, comma 1, 69, 70, 578 e 579;
  Visto  l'articolo  1  del  regolamento  per l'esecuzione del codice
della   navigazione   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, di adesione alla convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare,
con  allegato,  aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua
esecuzione  ed  in  particolare  il  capitolo v della convenzione dal
titolo «sicurezza della navigazione»;
  Vista  la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione
internazionale  sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad
Amburgo  il  27 aprile  1979,  e  sua  esecuzione,  il cui articolo 1
impegna  le Parti ad «adottare ogni provvedimento legislativo o altro
provvedimento   appropriato  necessari  a  dare  pieno  effetto  alla
convenzione   e  al  suo  allegato  che  e'  parte  integrante  della
Convenzione»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n.  662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989,
n.  147,  concernente «adesione alla convenzione internazionale sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979»;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  196, recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un
sistema  comunitario  di  monitoraggio e di informazione sul traffico
navale;
  Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, ed in particolare l'articolo
7;
  Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 464, concernente ratifica della
convenzione   internazionale   sulla  preparazione,  la  lotta  e  la
cooperazione   in   materia   di   inquinamento  da  idrocarburi  del
30 novembre 1990 (conv. MARPOL);
  Vista la legge 14 marzo 2001, n. 51;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della Marina mercantile 8 maggio
1985,  regolamentazione  del  traffico  marittimo  nello  Stretto  di
Messina;
  Visto  l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito  con  legge  29 novembre  2007,  n.  222, istitutivo
dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina;
  Visto  il  decreto  n.  13/T  del  24 gennaio 2008, con il quale il
Ministro  dei  trasporti  ha  individuato  l'area  di sicurezza della
navigazione dello stretto di Messina, nominando contestualmente quale
Autorita'  marittima  della  navigazione  dello  Stretto un ufficiale
superiore del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
  Visto  l'articolo  18-ter  della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che
demanda  ad  un apposito decreto ministeriale di natura regolamentare
la  disciplina  dell'organizzazione  e  delle funzioni dell'Autorita'
marittima  della  navigazione dello Stretto nonche' la disciplina del
traffico marittimo nello Stretto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre
2007, n. 271;
  Considerato   opportuno   procedere   a   delineare   le  strutture
organizzative   dell'Autorita'   marittima  della  navigazione  dello
stretto e le relative aree funzionali;
  Ritenuto  necessario,  per  quanto  detto, procedere ad individuare
l'assetto  organizzativo  dell'Autorita'  marittima della navigazione
dello  Stretto  e,  nello  stesso  tempo, individuare le attribuzioni
proprie  della  stessa  anche  per  delineare,  sul piano funzionale,
compiti e attribuzioni in rapporto alle Autorita' marittime che hanno
giurisdizione nell'area;
  Ritenuto  che occorre procedere all'individuazione delle coordinate
geografiche  di  un  nuovo  schema di separazione del traffico che, a
garanzia  della sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina,
tenga  altresi'  conto  delle  mutate caratteristiche del naviglio in
transito  e  della  crescente intensita' del traffico dettando regole
che  contemplino gli specifici rischi derivanti dall'intersezione tra
il  traffico  con  direttrice  est-ovest, relativo prevalentemente ai
servizi di trasporto locali, ed il traffico con direttrice nord-sud;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
resa con nota prot. n. 3038 del 13 giugno 2008;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                     Funzioni ed organizzazione

  1. All'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina
e'  preposta  l'Autorita'  marittima della navigazione dello Stretto,
d'ora  in  poi Autorita', con sede in Messina, che svolge funzioni in
materia  di sicurezza della navigazione, controllo e monitoraggio del
traffico marittimo, di ricerca e salvataggio della vita umana in mare
e gestione delle emergenze.
  2  .  L'Autorita',  elemento  di  organizzazione  del  Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera, ha rango corrispondente, sul
piano  gerarchico  organizzativo,  a  quello di Direzione marittima e
dipende dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
  3  .  L'Autorita'  e'  diretta  da  un  ufficiale  del  Corpo delle
capitanerie di porto di grado non inferiore a Capitano di vascello ed
e' articolata nelle seguenti unita' organizzative:
    a) reparto   tecnico-operativo,   con   compiti  di  controllo  e
monitoraggio  del traffico marittimo; di gestione delle emergenze; di
soccorso  alla  vita  umana e di assistenza in mare di cui alla «SAR»
(convenzione  internazionale  di  Amburgo  del  27 aprile  1979 sulla
ricerca  e salvataggio marittimo), nell'area indicata all'articolo 2,
comma 1;
    b) reparto    tecnico-amministrativo,    con   compiti   connessi
all'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative in materia
di  servizi  tecnico-nautici,  sicurezza della navigazione e connessa
attivita' di vigilanza;
    c) servizio  amministrativo  -  logistico  con  compiti di ordine
amministrativo  - contabile e di gestione delle risorse finanziarie e
dei beni strumentali mobili ed immobili assegnati;
    d) segreteria  di  supporto  generale  con  compiti  di  supporto
amministrativo alle suddette componenti.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              Si  riporta il testo degli articoli 16, 17, 18 comma 1,
          69,  70,  578 e 579 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
          (Codice   della  navigazione),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.:
              «Art.16  (Circoscrizione del litorale della Repubblica)
          - Il litorale della Repubblica e' diviso in zone marittime;
          le  zone  sono  suddivise  in  compartimenti  e  questi  in
          circondari.
              Alla  zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento  un  capo del compartimento, al circondano un
          capo  del  circondano. Nell'ambito del compartimento in cui
          ha  sede  l'ufficio della direzione marittima, il direttore
          marittimo  e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
          circondano  in  cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario.
              Negli  approdi  di maggiore importanza in cui non hanno
          sede  ne'  l'ufficio  del  compartimento  ne' l'ufficio del
          circondano   sono   istituiti  uffici  locali  di  porto  o
          delegazioni    di    spiaggia,    dipendenti   dall'ufficio
          circondariale.
              Il  capo  del compartimento, il capo del circondano e i
          capi   degli   altri   uffici   marittimi  dipendenti  sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».
              «Art.  17  (Attribuzioni  degli  uffici  locali)  -  Il
          direttore  marittimo  esercita le attribuzioni conferitegli
          dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
              Il  capo  del compartimento, il capo del circondano e i
          capi  degli  altri  uffici  marittimi  dipendenti, oltre le
          attribuzioni  conferite  a  ciascuno  di  essi dal presente
          codice,  dalle  altre  leggi e dai regolamenti, esercitano,
          nell'ambito   delle  rispettive  circoscrizioni,  tutte  le
          attribuzioni  amministrative relative alla navigazione e al
          traffico   marittimo,   che   non   siano  specificatamente
          conferite a determinate autorita'.».
              «Art.  18  (Personale dell'amministrazione marittima) -
          1.  Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e
          al  traffico  marittimo  sono  esercitate  dal  corpo delle
          capitanerie di porto».
              «Art.  69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi) -
          L'autorita'  marittima,  che  abbia  notizia di una nave in
          pericolo  ovvero  di un naufragio o di altro sinistro, deve
          immediatamente  provvedere al soccorso, e, quando non abbia
          a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve
          darne  avviso  alle  altre  autorita' che possano utilmente
          intervenire  (1)  Quando  l'autorita'  marittima  non  puo'
          tempestivamente    intervenire,   i   primi   provvedimenti
          necessari sono presi dall'autorita' comunale.».
              «Art.  70  (Impiego  di navi per il soccorso) - Ai fini
          dell'articolo   precedente,  l'Autorita'  marittima  o,  in
          mancanza,  quella comunale possono ordinare che le navi che
          si  trovano  nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro
          disposizione con i relativi equipaggi.
              Le  indennita' e il compenso per l'opera prestata dalle
          navi   sono   determinati   e   ripartiti  ai  sensi  degli
          articoli 491 e seguenti.».
              «Art.  578 (Inchiesta sommaria) - Quando giunga notizia
          di  un  sinistro,  l'autorita'  marittima  o consolare deve
          procedere   a   sommarie   indagini  sulle  cause  e  sulle
          circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti
          occorrenti  per  impedire la dispersione delle cose e degli
          elementi utili per gli ulteriori accertamenti.
              Competente  e'  l'autorita'  del luogo di primo approdo
          della nave o dei naufraghi, o, se la nave e' andata perduta
          e  tutte  le persone imbarcate sono perite, l'autorita' del
          luogo nel quale si e' avuta la prima notizia del fatto.
              Nei   luoghi  ove  non  esistono  autorita'  marittime,
          l'autorita'  doganale  compie  le prime indagini e prende i
          provvedimenti    opportuni,    dandone   immediato   avviso
          all'autorita' marittima piu' vicina.
              Dei   rilievi   fatti,   dei  provvedimenti  presi  per
          conservare   le   tracce  dell'avvenimento,  nonche'  delle
          indagini  eseguite e' compilato processo verbale, del quale
          l'autorita'  inquirente,  se  non  e' competente a disporre
          l'inchiesta  formale, trasmette copia all'autorita', che di
          tale competenza e' investita.».
              «Art.  579  (Inchiesta  formale)  - L'inchiesta formale
          sulle   cause  e  sulle  responsabilita'  del  sinistro  e'
          disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare
          competenti,   ad   istanza   degli   interessati   o  delle
          associazioni  sindacali che li rappresentano, e deve essere
          disposta  d'ufficio  se  dal  processo verbale di inchiesta
          sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto
          puo' essere avvenuto per dolo o per colpa.
              Se  l'autorita'  competente  ritiene  di  non  disporre
          d'ufficio  l'inchiesta,  fa di' cio' dichiarazione motivata
          in  calce  al  processo  verbale di inchiesta sommaria, che
          trasmette al ministro per le comunicazioni.
              L'inchiesta  formale  puo'  essere disposta anche se il
          sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
              L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare le
          cause e le circostanze per cui un sinistro si e' verificato
          quando  interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese
          quelle  di  bandiera  comunitaria,  in  acque soggette alla
          sovranita'   italiana,   con  l'obiettivo  di  un  costante
          miglioramento   delle   condizioni  di  sicurezza,  per  la
          salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  e dell'ambiente
          marino.».
              L'art.  1  del  decreto del Presidente della Repubblica
          15 febbraio  1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima), e' il seguente:
              «Art.1   (Circoscrizioni)  -  La  determinazione  delle
          circoscrizioni  marittime  di  cui all'art. 16 del codice e
          della  loro estensione territoriale lungo il litorale dello
          Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
              Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi'
          stabilita,  agli  effetti  previsti  dal  codice e da altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».
              La   legge  5 giugno  1962,  n.  616  (Sicurezza  della
          navigazione  e  della  vita  umana  in mare), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio i 962, n. 168.
              La   legge   23 maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla
          convenzione  internazionale  del  1974  per la salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra   il   1° novembre   1974,  e  sua  esecuzione),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
          S.0.
              La   legge   3 aprile   1989,  n.  147  (Adesione  alla
          convenzione  internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
          marittimo,  con  annesso,  adottata ad Amburgo il 27 aprile
          1979,  e  sua  esecuzione),  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1989, n. 97.
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
          1994,   n.  662  (Regolamento  di  attuazione  della  legge
          3 aprile   1989,   n.   147,   concernente   adesione  alla
          convenzione  internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
          marittimo,  adottata  ad  Amburgo  il  27 aprile  1979), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dicembre 1994, n. 281.
              Il   decreto   legislativo   19 agosto   2005,  n.  196
          (Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di  informazione  sul traffico navale), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
              Si  riporta  il testo dell'art. 7 della legge 16 luglio
          1998,   n.   239   (Autorizzazione   a   definire   in  via
          stragiudiziale   le   controversie  aventi  ad  oggetto  il
          risarcimento  dei  danni  subiti  dallo  Stato italiano per
          l'evento   Haven   e  destinazione  di  somme  a  finalita'
          ambientali),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio
          i 998, n. 169:
              «Art.  7.  1.  Per  la  sorveglianza  nelle aree marine
          protette  di  cui  al  comma 7  dell'art.  19  della  legge
          6 dicembre  1991,  n.  394,  e  per l'attivita' di cui agli
          articoli 11  e  12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le
          locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive
          vincolanti,    generali   e   specifiche,   del   Ministero
          dell'ambiente. Per altri interventi ed attivita' in materia
          di  tutela  e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente
          puo'  avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base
          di specifiche convenzioni.».
              La   legge   15 dicembre  1998,  n.  464  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e
          la  cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi,
          con  annesso,  atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il
          30 novembre  1990),  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          11 gennaio 1999, n. 7, S.O.
              La  legge  14 marzo  2001,  n.  51 (Disposizioni per la
          prevenzione   dell'inquinamento   derivante  dal  trasporto
          marittimo  di  idrocarburi  e per il controllo del traffico
          marittimo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
          2001, n. 61.
              Il   decreto   del  Ministro  della  marina  mercantile
          8 maggio  1985  (Regolamentazione  del  traffico  marittimo
          nello  stretto  di  Messina)  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 11 maggio 1985, n. 110.
              Il  comma 7  dell'art.  8, del decreto-legge 1° ottobre
          2007,  n.  159,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 novembre   2007,  n.  222  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
          recante       interventi       urgenti      in      materia
          economico-finanziaria,   per   lo   sviluppo   e  l'equita'
          sociale), e' il seguente:
              «7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza
          pubblica,  l'area  di  sicurezza  della  navigazione  dello
          Stretto  di  Messina,  individuata con decreto del Ministro
          dei  trasporti,  alla  quale  e'  preposta,  in deroga agli
          articoli 16  e  17  del codice della navigazione e all'art.
          14,  comma 1-ter,  della  legge  28 gennaio  1994,  n.  84,
          l'Autorita'  marittima della navigazione dello Stretto, con
          sede  in  Messina,  con  compiti inerenti al rilascio delle
          autorizzazioni,  concessioni ed ogni altro provvedimento in
          materia  di  sicurezza  della navigazione nell'area e negli
          ambiti   portuali   in   essa  compresi,  e  di  misure  di
          prevenzione   proposte  dall'IPSEMA  a  norma  del  decreto
          legislativo   27 luglio   1999,   n.   271,   nonche'  alla
          regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area.».
              L'art.  18-ter  della  legge  28 febbraio  2008,  n. 31
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 dicembre  2007,  n.  248,  recante  proroga  di  termini
          previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
          in materia finanziaria), e' il seguente:
              «Art.  18-ter  (Autorita'  marittima  della navigazione
          dello  Stretto di Messina) - 1. Con regolamento adottato ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   il   Ministro   dei  trasporti  definisce  le  linee
          funzionali   e  l'organizzazione  dell'Autorita'  marittima
          della  navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del
          Corpo delle capitanerie di porto, nonche' la disciplina del
          traffico marittimo dello Stretto di Messina.».
              Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 dicembre
          2007, n. 271 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
          dei  trasporti  a norma dell'art. 1, comma 404, della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296),  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 febbraio 2008, n. 34.
          Nota all'art. 1:
              Alla  Convenzione  internazionale  sulla  ricerca ed il
          salvataggio  marittimo,  adottata ad Amburgo il 27 aprile i
          979, stata data adesione con la legge 3 aprile i989, n. i47
          (Adesione  alla convenzione internazionale sulla ricerca ed
          il  salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo
          il  27 aprile  i  979,  e sua esecuzione), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile i 989, n. 97.