stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. 02/08/2008, n.180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-6-2008 al: 2-8-2008
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato il ruolo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. quale vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale ed i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;
Considerato che nel luglio 2007 si è conclusa senza esito positivo la procedura competitiva per la cessione di una quota del capitale di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. non inferiore al 30,1 per cento e alle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, avviata mediante avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006;
Considerato inoltre che, successivamente alla chiusura della citata procedura competitiva, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. ha attivato un processo finalizzato all'individuazione di un partner industriale o finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo sviluppo della società, anche attraverso l'acquisizione della quota di controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e che, nell'aprile 2008, Air France-KLM ha ritirato la propria offerta vincolante presentata ad Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. in data 14 marzo 2008, all'esito della fase di esclusiva concessa dalla società nel gennaio del 2008;
Considerato, infine, l'aggravarsi della situazione finanziaria
dell'Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. manifestato nelle informazioni rese al mercato e segnatamente nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008, comunicato al pubblico il 13 maggio e il 27 maggio 2008;
Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al riguardo;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica ed in materia fiscale, nonché per il differimento e la proroga di termini di imminente scadenza, concernenti attività che richiedono una ulteriore disamina da parte delle amministrazioni competenti, come delineate a seguito dell'insediamento del nuovo Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.
1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. entro il termine indicato nella stessa delibera.
2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.