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DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-5-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 (in G.U. 26/07/2008, n.174).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 29-5-2008
al: 26-7-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni urgenti di carattere  finanziario  che  incrementano  il
potere di acquisto  delle  famiglie,  anche  mediante  l'adozione  di
misure volte alla ristrutturazione  dei  mutui  bancari,  nonche'  di
rilancio e sviluppo economico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 2008; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  
                              E m a n a 
  il seguente decreto-legge: 
  
                               Art. 1 
                      Esenzione ICI prima casa 
  
  1. A decorrere dall'anno  2008  e'  esclusa  dall'imposta  comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504,  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo. 
  2. Per unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo si intende quella  considerata  tale  ai  sensi  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504,   e   successive
modificazioni, nonche' quelle  ad  esse  assimilate  dal  comune  con
regolamento vigente alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,  A8  e  A9
per  le  quali  continua  ad  applicarsi   la   detrazione   prevista
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. 
  3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti  dall'articolo
6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 504 del 1992, e successive  modificazioni;  sono  conseguentemente
abrogati il comma  4  dell'articolo  6  ed  i  commi  2-bis  e  2-ter
dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992. 
  4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2  e
3, pari a 1.700 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2008,  e'
rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma
2-bis dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1992,
introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244.  A  tale  fine,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno l'apposito fondo e'  integrato  di  un  importo  pari  a
quanto sopra  stabilito  a  decorrere  dall'anno  2008.  In  sede  di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie  locali  sono  stabiliti,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni  che  il
Ministro  dell'interno  provvede  ad  attuare  con  proprio  decreto.
Relativamente alle regioni a statuto  speciale,  ad  eccezione  delle
regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e  di
Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a  favore  dei  citati
enti, che provvedono all'attribuzione delle quote  dovute  ai  comuni
compresi nei loro territori nel rispetto  degli  statuti  speciali  e
delle relative norme di attuazione. 
  5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3,  comma
1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come  determinato
dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  il
Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al  medesimo  decreto
ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalita', lo 0,8  per
mille dei rimborsi di cui al comma 4. 
  6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244  del  2007
sono abrogati. 
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita'  interno,  in
funzione della attuazione del  federalismo  fiscale,  e'  sospeso  il
potere delle regioni e degli enti locali di  deliberare  aumenti  dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono
fatte salve,  per  il  settore  sanitario,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e
successive modificazioni, e all'articolo 1, comma  796,  lettera  b),
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive  modificazioni,
nonche', per gli enti locali, gli aumenti  e  le  maggiorazioni  gia'
previsti  dallo  schema  di   bilancio   di   previsione   presentato
dall'organo esecutivo all'organo consiliare  per  l'approvazione  nei
termini fissati ai sensi dell'articolo  174  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.