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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008, n. 94

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/6/2008
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Testo in vigore dal: 12-6-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto   il  decreto  legislativo  24 marzo  2000,  n.  85,  recante
«Riordino  della  carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della
legge 28 luglio 1999, n. 266»;
  Visto  l'articolo 112  del  decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto
legislativo   24 marzo  2000,  n.  85,  che  regola  il  procedimento
negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego
del  personale  della carriera diplomatica, relativamente al servizio
prestato  in  Italia,  ai fini della stipulazione di un accordo i cui
contenuti   sono   recepiti   in  un  decreto  del  Presidente  della
Repubblica;
  Viste le disposizioni dell'articolo 112, commi primo e secondo, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e   successive   modifiche   ed   integrazioni,  che  individuano  la
delegazione   di  parte  pubblica  e  la  delegazione  sindacale  che
partecipano al richiamato procedimento negoziale;
  Viste  le  disposizioni  di cui all'articolo 112, quarto comma, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  riguardanti le modalita'
secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
  Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica  amministrazione  5 settembre  2006, recante «Individuazione
della  delegazione  sindacale che partecipa al procedimento negoziale
per  la  definizione  dell'Accordo  per il biennio 2006-2007, per gli
aspetti   economici,   riguardante   il   personale   della  carriera
diplomatica,  relativamente  al servizio prestato in Italia, ai sensi
dell'articolo 112   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
5 gennaio  1967,  n.  18,  nel  testo introdotto dall'articolo 14 del
decreto  legislativo 24 marzo 2000, n. 85», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 dicembre 2006, n. 287;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006,
n.   107,   recante   «Recepimento   dell'accordo  sindacale  per  il
quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005,
riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al
servizio  prestato  in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  come
sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85»;
  Visto  il decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio
2000,  adottato  in  attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni;
  Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio economico 2006-2007,
riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al
servizio  prestato  in Italia, sottoscritta il 28 marzo 2008 ai sensi
dell'articolo 112  del citato decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio  1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, dalla
delegazione  di  parte  pubblica  e  dalle  organizzazioni  sindacali
rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE
(Sindacato  Nazionale  Dipendenti  Ministero  affari  esteri)  e CGIL
Coordinamento esteri;
  Visto  l'articolo 1, commi 177 e 184, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
  Visto  l'articolo 1,  comma 549,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296;
  Visto  l'articolo 3,  comma 133,  della  legge 24 dicembre 2007, n.
244;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 27 dicembre 2007, n. 246,
recante «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di
Fondi e Banche internazionali»;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
seduta  del 1° aprile 2008, con la quale e' stata approvata, ai sensi
del  citato  articolo 112,  comma quarto, lettera d), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18, e successive
modificazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in
assenza   delle  osservazioni  di  cui  alla  lettera b)  del  citato
articolo, la predetta ipotesi di accordo;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  del  Ministro  degli  affari  esteri e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 112  del  decreto del Presidente della
Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito dall'articolo 14
del  decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si
applica   al   personale   appartenente  alla  carriera  diplomatica,
relativamente al servizio prestato in Italia.
          Avvertenza:

              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'Amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Si  riporta  l'art.  112  del decreto del Presidente
          della   Repubblica   5 gennaio  1967,  n.  18  (Ordinamento
          dell'Amministrazione  degli affari esteri), come sostituito
          dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:
              «Art.  112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
          alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego).  - I seguenti
          aspetti   del  rapporto  di  impiego  del  personale  della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia,  sono  disciplinati  sulla  base di un procedimento
          negoziale  tra  una delegazione di parte pubblica, composta
          dal  Ministro  per la funzione pubblica, che la presiede, e
          dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione economica, o dai Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati,  ed una delegazione delle
          organizzazioni   sindacali  rappresentative  del  personale
          diplomatico,  con  cadenza  quadriennale  per  gli  aspetti
          giuridici  e biennale per quelli economici, i cui contenuti
          sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
                a) il  trattamento  economico, strutturato sulla base
          dei criteri indicati nei commi seguenti;
                b) l'orario di lavoro;
                c) il congedo ordinario e straordinario;
                d) la reperibilita';
                e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
                f) i permessi brevi per esigenze personali;
                g) le aspettative ed i permessi sindacali.
              Ai  fini dell'applicazione del primo comma del presente
          articolo   si  considerano  rappresentative  del  personale
          diplomatico  le  organizzazioni  sindacali  che abbiano una
          rappresentativita'  non  inferiore  al  cinque  per  cento,
          calcolata  sulla  base  del dato associativo espresso dalla
          percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi
          sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
          nell'ambito considerato.
              La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
          degli affari esteri.
              Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
          modalita':
                a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per
          la  funzione  pubblica  almeno  quattro  mesi  prima  della
          scadenza  dei  termini  di  cui al primo comma del presente
          articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
          di un'ipotesi di accordo;
                b) le  organizzazioni  sindacali dissenzienti possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
                c) l'ipotesi  di  accordo  e'  corredata da prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio;
                d) entro   quindici   giorni   dalla   sottoscrizione
          dell'ipotesi   di   accordo   il  Consiglio  dei  Ministri,
          verificate  le  compatibilita'  finanziarie ed esaminate le
          eventuali  osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
          approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
          con  decreto  del Presidente della Repubblica, per il quale
          si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
              Il  procedimento  negoziale  di  cui al primo comma del
          presente   articolo,  in  relazione  alla  specificita'  ed
          unitarieta'  di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
          omogenei  e  proporzionati  secondo  appositi parametri, in
          tale  sede  definiti,  rapportati  alla figura apicale, del
          trattamento   economico   del   personale   della  carriera
          diplomatica.  Il  trattamento economico e' onnicomprensivo,
          con  soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
          ed  e'  articolato  in  una componente stipendiale di base,
          nonche'  in  altre  due componenti, correlate la prima alle
          posizioni  funzionali  ricoperte  e  agli  incarichi e alle
          responsabilita'   esercitati  e  la  seconda  ai  risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
              La  componente  stipendiale  di base verra' determinata
          tenendo  conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
          rapporto  fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
          dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
              La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
          funzionari  diplomatici  durante  il  servizio  prestato in
          Italia,  sulla  base  dei  livelli  di responsabilita' e di
          rilevanza  degli  incarichi  assegnati,  e'  effettuata con
          decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
          organizzazioni   sindacali  di  cui  al  secondo  comma del
          presente  articolo. La componente del trattamento economico
          correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  ed  agli
          incarichi   e   alle   responsabilita'  esercitati,  verra'
          attribuita,  tramite  il  procedimento  negoziale di cui al
          primo  comma  del  presente  articolo, a tutto il personale
          della  carriera  diplomatica,  mantenendo  un proporzionato
          rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
          e gli incarichi del livello piu' elevato.
              La  componente  del  trattamento economico correlata ai
          risultati  conseguiti,  con  le  risorse  umane  ed i mezzi
          disponibili,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  verra'
          attribuita    tenendo    conto   della   efficacia,   della
          tempestivita'  e  della produttivita' del lavoro svolto dai
          funzionari  diplomatici.  Con  decreto  del  Ministro degli
          affari  esteri,  sentite le organizzazioni sindacali di cui
          al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
          individuazione  delle  modalita'  per  la  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari.
              Per  il  finanziamento  delle componenti retributive di
          posizione  e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
          nel   quale  confluiscono  tutte  le  risorse  finanziarie,
          diverse   da  quelle  destinate  allo  stipendio  di  base,
          individuate   a   tale   scopo   tramite   il  procedimento
          negoziale.».
              -   Il  decreto  del  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione 5 settembre 2006
          reca  l'«Individuazione  della  delegazione  sindacale  che
          partecipa  al  procedimento  negoziale  per  la definizione
          dell'Accordo  per  il  biennio  2006-2007,  per gli aspetti
          economici,   riguardante   il   personale   della  carriera
          diplomatica,  relativamente al servizio prestato in Italia,
          ai  sensi  dell'art.  112  del decreto del Presidente della
          Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  nel testo introdotto
          dall'art.  14  del  decreto  legislativo  24 marzo 2000, n.
          85.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
          2006,  n.  107, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale
          per  il  quadriennio  giuridico  2004-2007 e per il biennio
          economico   2004-2005,   riguardante   il  personale  della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia,  ai  sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito
          dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85».
              -  Il  decreto  del  Ministro  degli  affari esteri del
          5 luglio  2000,  e  successive  modificazioni,  riguarda la
          graduazione  delle posizioni funzionali del personale della
          carriera diplomatica.
              -  Si  riportano  i  commi 177  e 184 dell'art. 1 della
          legge  23 dicembre  2005, n. 266, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2006)»:
              «177.  Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
          legge  24 dicembre  2003,  n. 350, e dall'art. 1, comma 89,
          della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
          economici  e  per  l'incentivazione  della produttivita' al
          rimanente  personale  statale in regime di diritto pubblico
          riferite  al  biennio  2004-2005  sono  incrementate di 155
          milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2006 con specifica
          destinazione  di 136 milioni di euro per il personale delle
          Forze  armate  e  dei  Corpi  di  polizia di cui al decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
              «184.  Per  il  biennio  2006-2007,  le  risorse  per i
          miglioramenti  economici del rimanente personale statale in
          regime     di    diritto    pubblico    sono    determinate
          complessivamente  in  108 milioni di euro per l'anno 2006 e
          in  183  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2007 con
          specifica   destinazione,  rispettivamente,  di  70  e  105
          milioni  di  euro per il personale delle Forze armate e dei
          Corpi  di  polizia  di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195.».
              -  Si  riporta  il  comma 549  dell'art.  1 della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007)»:
              «549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
          per  l'anno  2007  di  374  milioni  di  euro e a decorrere
          dall'anno  2008  di  1.032  milioni  di euro, con specifica
          destinazione,  rispettivamente, di 304 milioni di euro e di
          805  milioni  di euro per il personale delle Forze armate e
          dei   Corpi  di  polizia  di  cui  al  decreto  legislativo
          12 maggio  1995,  n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal
          primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40
          milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80
          milioni  di euro da destinare al trattamento accessorio del
          personale  delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione
          alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e
          della   sicurezza   pubblica,   con  la  prevenzione  e  la
          repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della
          difesa  nazionale,  anche  in  relazione  agli  accresciuti
          impegni in campo internazionale.».
              -  Si  riporta  il  comma 133  dell'art.  3 della legge
          24 dicembre  2007,  n.  244,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008)»:
              «133.  Per  le  finalita'  indicate  al  comma 131,  le
          risorse   previste  dall'art.  1,  comma 549,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti
          retributivi  al  personale  statale  in  regime  di diritto
          pubblico  per  il  biennio  2006-2007 sono incrementate per
          l'anno  2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno
          2009  di  105  milioni di euro, con specifica destinazione,
          rispettivamente,  di 181 milioni di euro e di 80 milioni di
          euro  per  il  personale  delle Forze armate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195.».
              - Si riporta l'art. 14 della legge 27 dicembre 2007, n.
          246,  recante  «Partecipazione italiana alla ricostituzione
          delle risorse di Fondi e Banche internazionali.».
              «Art.  14.  -  1.  Al  fine  di  assicurare,  anche  in
          relazione  allo  svolgimento  delle  funzioni connesse alla
          artecipazione   italiana   a   fondi,  banche  e  organismi
          internazionali,  l'integrale  attuazione  del  processo  di
          riordino  della  carriera  diplomatica,  di  cui al decreto
          legislativo  24 marzo  2000, n. 85, e' autorizzata la spesa
          di  9  milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2007, per il
          completamento  del  procedimento  di  cui  all'art. 112 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18, e successive modificazioni.
              2.  Per  le esigenze connesse al supporto alla gestione
          in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi
          internazionali,  nonche'  all'erogazione  di servizi e atti
          consolari  e  alla  riduzione  dei tempi procedimentali, il
          contingente   degli  impiegati  a  contratto  degli  uffici
          all'estero,  di cui all'art. 152 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
          modificazioni,  e'  incrementato  di 150 unita', nel limite
          massimo  di spesa di 1,52 milioni di euro per l'anno 2008 e
          di 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  determinato  nel  limite massimo di 9 milioni di
          euro  per  l'anno 2007, di 10,52 milioni di euro per l'anno
          2008 e di 13,56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2009,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2007-2009,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2007,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
          Nota all'art. 1:
              - L'art.   112   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, e' riportato nelle note
          alle premesse.