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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008, n. 89

Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per nuove province.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/6/2008
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Testo in vigore dal: 6-6-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  100  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256
e l'appendice XI;
  Visto   l'articolo   3,   primo  comma,  lettera  b),  della  legge
costituzionale  26  febbraio  1948, n. 3, come modificato dalla legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Vista  la  legge  della  regione  Sardegna  2 gennaio 1997, n. 4, e
successive modificazioni;
  Vista la legge della regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2007;
  Vista  la  nota n. 6477 in data 29 agosto 2007 del Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie locali;
  Udito in proposito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del 21
gennaio 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2008;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Al  comma  1-bis  dell'appendice  XI  -  articoli 255 e 256 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  dopo  le  parole:  "Campobasso CB" sono inserite le seguenti:
"Carbonia-Iglesias CI";
    b)  dopo le parole: "Matera MT" sono inserite le seguenti: "Medio
Campidano VS";
    c) dopo le parole: "Nuoro NU" sono inserite le seguenti:
  "Ogliastra OG;
  Olbia-Tempio OT".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 aprile 2008
                             NAPOLITANO
                                 Prodi,  Presidente del Consiglio dei
                                 Ministri
                                 Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Scotti

  Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2008
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 5, foglio n. 131
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operante  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - L'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;".
              - L'art. 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285  recante  "Nuovo  codice  della strada", pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 18 maggio
          1992, n. 114, cosi' recita:
              "Art.    100    (Targhe   di   immatricolazione   degli
          autoveicoli,  dei  motoveicoli  e  dei  rimorchi). - 1. Gli
          autoveicoli   devono   essere   muniti,   anteriormente   e
          posteriormente,   di   una   targa  contenente  i  dati  di
          immatricolazione.
              2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
          una targa contenente i dati di immatricolazione.
              3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di  una  targa
          posteriore contenente i dati di immatricolazione.
              4.  I  rimorchi  e  i  carrelli  appendice, quando sono
          agganciati   ad   una   motrice,   devono   essere   muniti
          posteriormente   di  una  targa  ripetitrice  dei  dati  di
          immatricolazione della motrice stessa.
              5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
          caratteristiche rifrangenti.
              6.  [I  veicoli  in circolazione di prova devono essere
          muniti  posteriormente  di una targa che e' trasferibile da
          veicolo  a  veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati
          la  targa  deve  essere applicata posteriormente al veicolo
          rimorchiato].
              7.   Nel   regolamento  sono  stabiliti  i  criteri  di
          definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
          di riconoscimento.
              8.  Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
          regolamento, l'intestatario della carta di circolazione puo
          chiedere,  per  le  targhe  di cui ai commi 1 e 2, ai costi
          fissati  con il decreto di cui all'art. 101, comma 1, e con
          le  modalita'  stabilite  dal  Dipartimento per i trasporti
          terrestri,  una  specifica  combinazione  alfanumerica.  Il
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,   dopo  avere  verificato  che  la  combinazione
          richiesta  non  sia  stata  gia' utilizzata, immatricola il
          veicolo  e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna
          delle  targhe  provvede direttamente l'Istituto Poligrafico
          dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della
          carta  di  circolazione. Durante tale periodo e' consentita
          la circolazione ai sensi dell'art. 102, comma 3.
              9.  Il  regolamento  stabilisce per le targhe di cui al
          presente articolo:
                a) i   criteri   per   la   formazione  dei  dati  di
          immatricolazione;
                b) la collocazione e le modalita' di installazione;
                c) le   caratteristiche   costruttive,  dimensionali,
          fotometriche,  cromatiche  e  di  leggibilita',  nonche'  i
          requisiti di idoneita' per l'accettazione.
              10.   Sugli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e'
          vietato  apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
          creare equivoco nella identificazione del veicolo.
              11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
          e  9,  lettera b)  e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
              12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
          propria   o   contraffatta   e'   punito  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.754 a
          euro 7.018.
              13.  Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 22 a euro 88.
              14.  Chiunque  falsifica,  manomette  o  altera  targhe
          automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
          alterate e' punito ai sensi del codice penale.
              15.  Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
          la  sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro della
          targa   non   rispondente   ai   requisiti  indicati.  Alle
          violazioni   di   cui  al  comma 12  consegue  la  sanzione
          accessoria  del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
          di  reiterazione  delle  violazioni, la sanzione accessoria
          della  confisca  amministrativa  del veicolo. La durata del
          fermo  amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
          tale  sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
          della  targa.  Si  osservano  le  norme  di  cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI.".
              - L'art.  256  e  l'appendice  XI,  come modificato dal
          presente  regolamento,  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  16 dicembre  1992, n. 495 recante: "Regolamento
          di  esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice della
          strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, cosi' recitano:
              "Art.  256  (Art.  100  Cod.  Str.)  (Definizione delle
          targhe    di    immatricolazione,    ripetitrici,    e   di
          riconoscimento).   -   1.   Agli   effetti   del   presente
          regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
                a) quelle  posteriori ed anteriori degli autoveicoli,
          di cui all'art. 100, comma 1, del codice;
                b) quelle  posteriori  dei  rimorchi, di cui all'art.
          100, comma 3, del codice;
                c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art.
          100, comma 2, del codice;
                d) quelle    posteriori   delle   macchine   agricole
          semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;
                e) quelle  posteriori  dei  rimorchi agricoli, di cui
          all'art. 113, comma 3, del codice;
                f) quelle   posteriori   delle   macchine  operatrici
          semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;
                g) quelle   posteriori   delle   macchine  operatrici
          trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
              2. Si definiscono targhe ripetitrici:
                a) quelle  contenenti  i dati di immatricolazione dei
          veicoli    trainanti,   di   cui   devono   essere   muniti
          posteriormente  i  rimorchi ed i carrelli appendice durante
          la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;
                b) quelle  contenenti  i dati di immatricolazione dei
          veicoli    trainanti,   di   cui   devono   essere   muniti
          posteriormente [i rimorchi agricoli e] le macchine agricole
          trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art.
          113, comma 2, del codice;
                c) quelle  contenenti  i dati di immatricolazione dei
          veicoli    trainanti,   di   cui   devono   essere   munite
          posteriormente  le  macchine  operatrici  trainate,  di cui
          all'art. 114, comma 4, del codice.
              3.
              4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
                a) quelle  di cui devono essere munite le autovetture
          e  gli  autoveicoli  ad  uso promiscuo di cui all'art. 131,
          comma 2, del codice;
                b) quelle   di   cui   devono   essere   muniti   gli
          autoveicoli,  i  motoveicoli  ed i rimorchi di cui all'art.
          134, comma 1, del codice;
                c) i  contrassegni  di identificazione, di cui devono
          essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1,
          del codice.
              4-bis.    Fermo    restando    che    anche   ai   fini
          dell'applicazione  delle  sanzioni  previste dall'art. 100,
          commi 11  e  seguenti,  del  decreto  legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli
          stabiliti  nell'appendice  XII,  alle targhe e' aggiunta la
          sigla  di  identificazione  della provincia, come riportata
          nell'appendice XI al presente titolo.".
                      "Appendice XI - Articoli 255 e 256
          (Sigle  di  individuazione  degli  uffici provinciali della
               M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province

            1.  Le  sigle  di individuazione degli uffici provinciali
          della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti:
                A Piemonte e Valle d'Aosta
                A1 Alessandria
                A2 Aosta
                A3 Asti
                A4 Cuneo
                A5 Novara
                A6 Torino
                A7 Vercelli
                A8 Biella
                A9 Verbania

                B Lombardia
                B1 Bergamo
                B2 Brescia
                B3 Como
                B4 Cremona
                B5 Mantova
                B6 Milano
                B7 Pavia
                B8 Sondrio
                B9 Varese
                B10 Lecco
                B11 Lodi
                B12 Monza-Brianza

                C Trentino-Alto Adige
                C1 Bolzano
                C2 Trento

                D Veneto
                D1 Belluno
                D2 Padova
                D3 Rovigo
                D4 Treviso
                D5 Venezia
                D6 Verona
                D7 Vicenza

                E Friuli-Venezia Giulia
                E1 Gorizia
                E2 Udine
                E3 Pordenone
                E4 Trieste

                H Liguria
                H1 Genova
                H2 Imperia
                H3 La Spezia
                H4 Savona

                L Emilia-Romagna
                L1 Bologna
                L2 Ferrara
                L3 Forli'
                L4 Modena
                L5 Parma
                L6 Piacenza
                L7 Ravenna
                L8 Reggio Emilia
                L9 Rimini

                M Toscana
                M1 Arezzo
                M2 Firenze
                M3 Grosseto
                M4 Livorno
                M5 Lucca
                M6 Massa Carrara
                M7 Pisa
                M8 Pistoia
                M9 Siena
                M10 Prato

                N Umbria
                N1 Perugia
                N2 Terni

                O Marche
                O1 Ancona
                O2 Ascoli Piceno
                O3 Macerata
                O4 Pesaro
                O5 Fermo
                P Lazio

                P1 Frosinone
                P2 Latina
                P3 Rieti
                P4 Roma
                P5 Viterbo

                R Abruzzo e Molise
                R1 Campobasso
                R2 Chieti
                R3 L'Aquila
                R4 Pescara
                R5 Teramo
                R6 Isernia

                S Campania e Basilicata
                S1 Avellino
                S2 Benevento
                S3 Caserta
                S4 Matera
                S5 Napoli
                S6 Potenza
                S7 Salerno

                T Puglia
                T1 Bari
                T2 Brindisi
                T3 Foggia
                T4 Lecce
                T5 Taranto
                T6 Barletta-Andria-Trani

                V Calabria
                V1 Catanzaro
                V2 Cosenza
                V3 Reggio Calabria
                V4 Crotone
                V5 Vibo Valentia

                W Sicilia
                W1 Agrigento
                W2 Caltanissetta
                W3 Catania
                W4 Enna
                W5 Messina
                W6 Palermo
                W7 Ragusa
                W8 Siracusa
                W9 Trapani

                X Sardegna
                X1 Cagliari
                X2 Nuoro
                X3 Sassari
                X4 Oristano

              1-bis.  Le  sigle di individuazione delle province sono
          le seguenti:
                Agrigento AG
                Alessandria AL
                Ancona AN
                Aosta AO La O e' sormontata dallo stemmo
                Arezzo AR
                Ascoli Piceno AP
                Asti AT
                Avellino AV
                Bari BA
                Barletta - Andria - Trani BT
                Belluno BL
                Benevento BN
                Bergamo BG
                Biella BI
                Bologna BO
                Bolzano BZ La Z e' sormontata dallo stemma
                Brescia BS
                Brindisi BR
                Cagliari CA
                Caltanissetta CL
                Campobasso CB
                Carbonia - Iglesia CI
                Caserta CE
                Catania CT
                Catanzaro CZ
                Chieti CH
                Como CO
                Cosenza CS
                Cremona CR
                Crotone KR
                Cuneo CN
                Enna EN
                Fermo FM
                Ferrara FE
                Firenze FI
                Foggia FG
                Forli' - Cesena FC
                Frosinone FR
                Genova GE
                Gorizia GO
                Grosseto GR
                Imperia IM
                Isernia IS
                L'Aquila AQ
                La Spezia SP
                Latina LT
                Lecce LE
                Lecco LC
                Livorno LI
                Lodi LO
                Lucca LU
                Macerata MC
                Mantova MN
                Massa Carrara MS
                Matera MT
                Medio Campidano VS
                Messina ME
                Milano MI
                Modena MO
                Monza-Brianza MB
                Napoli NA
                Novara NO
                Nuoro NU
                Ogliastra OG
                Olbia - Tempio OT
                Oristano OR
                Padova PD
                Palermo PA
                Parma PR
                Pavia PV
                Perugia PG
                Pesaro e Urbino PU
                Pescara PE
                Piacenza PC
                Pisa PI
                Pistoia PT
                Pordenone PN
                Potenza PZ
                Prato PO
                Ragusa RG
                Ravenna RA
                Reggio Calabria RC
                Reggio Emilia RE
                Rieti RI
                Rimini MN
                Roma ROMA
                Rovigo RO
                Salerno SA
                Sassari SS
                Savona SV
                Siena SI
                Siracusa SR
                Sondrio SO
                Taranto TA
                Teramo TE
                Terni TR
                Torino TO
                Trapani TP
                Trento TN La N e' sormontata dallo stemma
                Treviso TV
                Trieste TS
                Udine UD
                Varese VA
                Venezia VE
                Verbano Cusio Ossola VB
                Vercelli VC
                Verona VR
                Vibo Valenzia VV
                Vicenza VI
                Viterbo VT".
              - L'art.   3,  primo  comma,  lettera b),  della  legge
          costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 3, recante: "Statuto
          speciale   per   la  Sardegna"  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  9 marzo 1948, n. 58, come modificato dalla legge
          costituzionale  23 settembre 1993, n. 2 recante: "Modifiche
          ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta,
          per  la  Sardegna,  per  il  Friuli-Venezia Giulia e per il
          Trentino-Alto  Adige",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 settembre 1993, n. 226, cosi' recita:
              "Art.  3. - In armonia con la Costituzione e i principi
          dell'ordinamento  giuridico della Repubblica e col rispetto
          degli  obblighi internazionali e degli interessi nazionali,
          nonche'    delle    norme    fondamentali   delle   riforme
          economico-sociali  della Repubblica, la Regione ha potesta'
          legislativa nelle seguenti materie:
                a) (omissis);
                b) ordinamento  degli  enti  locali  e delle relative
          circoscrizioni;".
              - La  legge  della regione Sardegna, 2 gennaio 1997, n.
          4,  recante: "Riassetto generale delle province e procedure
          ordinarie   per   l'istituzione  di  nuove  province  e  la
          modificazione    delle   circoscrizioni   provinciali"   e'
          pubblicata  sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna
          3 gennaio 1997, n. 1.
              - La  legge della regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9
          recante:  "Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias,
          del  Medio  Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio" e'
          pubblicata  sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna
          16 luglio 2001, n. 21.
          Nota all'art. 1:
              - Per  l'appendice  XI,  articoli 255 e 256 del decreto
          del  Presidente della Repubblica n. 495/1992, si veda nelle
          note alle premesse.