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DECRETO-LEGGE 23 aprile 2008, n. 80

Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-4-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2008, n. 111 (in G.U. 23/06/2008, n.145).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2008)
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Testo in vigore dal: 24-6-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  situazione  finanziaria,  manifestata nelle informazioni
rese  al  mercato,  dell'Alitalia  -  Linee  aeree  italiane S.p.A. e
considerato  il  ruolo di quest'ultima quale vettore che maggiormente
assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra
il  territorio  nazionale  e  i  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
europea, nonche' nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del
traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare, per
ragioni  di  ordine  pubblico  e  di  continuita' territoriale, detto
servizio pubblico di trasporto aereo mediante la concessione da parte
dello  Stato ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. di un prestito
di  breve termine, a condizioni di mercato, della durata strettamente
necessaria per non comprometterne la continuita' operativa nelle more
dell'insediamento  del  nuovo  Governo,  ponendolo  in  condizione di
assumere,   nella   pienezza   dei  poteri,  le  iniziative  ritenute
necessarie  per  rendere  possibile il risanamento e il completamento
del processo di privatizzazione della societa';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 aprile 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e dei trasporti;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. E' disposta in favore di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.,
per  consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidita',
l'erogazione  dell'importo  di  euro  300  milioni,  a  valere  sulle
disponibilita'  di  cui  alla  contabilita' speciale 1201 e in deroga
alla  procedura  di  cui  alla  legge  17  febbraio 1982, n. 46; tali
disponibilita'  vengono  ricostituite  alla restituzione dell'importo
erogato,  maggiorate  degli  interessi  maturati ai sensi del ((comma
2-bis)).
  ((2.  La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai
sensi  del comma 1 e' rimborsata nel minore termine tra il trentesimo
giorno  successivo  a  quello  della  cessione  della  partecipazione
azionaria  di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze
o  della  perdita  del  controllo  effettivo  da  parte  del medesimo
Ministero, e il 31 dicembre 2008.
  2-bis.  Le  medesime  somme  sono  gravate da un tasso di interesse
equivalente  ai  tassi  di  riferimento  adottati  dalla  Commissione
europea  e,  segnatamente,  fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato
nella   comunicazione   della   Commissione  europea  2007/C  319/03,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del
29  dicembre  2007,  e,  dal  1°  luglio  2008,  al tasso indicato in
conformita'  alla  comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C
14/02,  relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione   europea   n.   C  14  del  19  gennaio  2008,  con  una
maggiorazione pari all'1 per cento.
  2-ter.  Le  somme  di  cui al comma 1 e gli interessi maturati sono
utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione
del  capitale  versato e delle riserve al di sotto del livello minimo
legale.
  2-quater.  In  caso  di  liquidazione  dell'Alitalia  - Linee aeree
italiane  S.p.A., il debito di cui al presente articolo e' rimborsato
solo  dopo  che  sono  stati  soddisfatti  tutti gli altri creditori,
unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.
  2-quinquies. All'esito della cessione o della perdita del controllo
effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui
al  comma  2,  le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati
per  far  fronte  alle  perdite ai sensi del comma 2-ter si intendono
ripristinati  e  dovuti dalla citata compagnia aerea, che provvede al
relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.
  2-sexies.  Il  ripristino  degli  obblighi  di pagamento si applica
anche  in  ipotesi  di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati
sono  dovuti  nei  limiti  degli utili realizzati e sono in ogni caso
assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
  2-septies.  All'onere derivante dal comma 2-ter, pari a 300 milioni
di euro per l'anno 2008, si fa fronte:
    a)   quanto   a   205   milioni   di   euro,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b)   quanto   a   85   milioni   di   euro,   mediante  riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
    c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma
"Fondi  di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
  2-octies.  L'importo  di  300  milioni  di euro viene versato sulla
contabilita'  speciale  1201,  utilizzata  ai  sensi  del comma 1 per
concedere  l'anticipazione  ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.
Le  eventuali  somme,  rimborsate  ai  sensi  del  comma 2-quinquies,
vengono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per essere
riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima
dell'importo   ridotto,   alle   autorizzazioni   di   spesa  di  cui
all'articolo  1,  commi  841  e 847, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni.))
  3.  Tutti  gli  atti,  i pagamenti e le garanzie posti in essere da
Alitalia  -  Linee  aeree  italiane  S.p.A. a fare data dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto e fino al termine di cui al
comma  2  ((.  .  .)) sono equiparati a quelli di cui al terzo comma,
lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e  successive  modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima
disposizione.