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DECRETO LEGISLATIVO 29 febbraio 2008, n. 56

Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/4/2008
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vigente al 16/05/2024
Testo in vigore dal: 23-4-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2005/68/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  16 novembre  2005,  relativa  alla riassicurazione e
recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio
nonche' delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (Legge comunitaria 2006), ed in particolare
l'Allegato A;
  Vista  la  legge  12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209, recante
codice delle assicurazioni private;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                             E m a n a
                   il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.  All'articolo 1,  comma 1,  del  decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    «d)  attivita'  riassicurativa:  l'assunzione  e  la gestione dei
rischi   ceduti  da  un'impresa  di  assicurazione  o  retrocessi  da
un'impresa di riassicurazione;»;
    b) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente:
    «aa) impresa   di   partecipazione   assicurativa:  una  societa'
controllante   il   cui   unico   o   principale   oggetto   consiste
nell'assunzione   di   partecipazioni  di  controllo,  nonche'  nella
gestione  e  valorizzazione  di  tali  partecipazioni,  se le imprese
controllate   sono   esclusivamente   o   principalmente  imprese  di
assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o
di  riassicurazione  extracomunitarie,  sempre che almeno una di esse
sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di riassicurazione
avente  sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una
impresa  di  partecipazione  finanziaria  mista  secondo le rilevanti
disposizioni    dell'ordinamento    comunitario    sulla    vigilanza
supplementare   delle   imprese   appartenenti   ad  un  conglomerato
finanziario;»;
    c) la lettera bb) e' sostituita dalla seguente:
    «bb) impresa  di  partecipazione assicurativa mista: una societa'
controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di
assicurazione  extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa  di  riassicurazione  extracomunitaria,  da  un'impresa di
partecipazione  assicurativa  o  da  una  impresa  di  partecipazione
finanziaria  mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento
comunitario  della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti
ad  un  conglomerato  finanziario,  sempreche'  almeno  una delle sue
imprese  controllate  sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;»;
    d) dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:
    «cc-bis) impresa   di   riassicurazione  captive:  un'impresa  di
riassicurazione  controllata  da  un'impresa  finanziaria  diversa da
un'impresa  di  assicurazione  o di riassicurazione o da un gruppo di
imprese  di  assicurazione  o  riassicurazione  a  cui  si applica la
direttiva  98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo
e'  di  fornire  copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi
dell'impresa  o  delle  imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa
parte l'impresa di riassicurazione captive;
    cc-ter) impresa  di riassicurazione extracomunitaria: la societa'
avente  sede  legale  e  amministrazione  centrale  in  uno Stato non
appartenente  all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
    cc-quater) impresa  finanziaria: un'impresa costituita da uno dei
seguenti soggetti:
      1)  un  ente  creditizio,  un  ente finanziario o un'impresa di
servizi  bancari  ausiliari ai sensi dell'articolo 1, punti 5) e 23),
della direttiva 2000/12/CE;
      2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o
un'impresa  di  partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettere t), aa) e cc);
      3)  un'impresa  di  investimento o un ente finanziario ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;
      4)  un'impresa  di  partecipazione  finanziaria  mista ai sensi
dell'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE;»;
    e) alla  lettera  qq),  il  periodo:  «. I contratti stipulati da
imprese  italiane  attraverso  uno  stabilimento  costituito in altro
Stato  si  considerano  facenti  parte  del  portafoglio  estero»  e'
soppresso;
    f) dopo la lettera vv) sono inserite le seguenti:
    «vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla
quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di
rischio  economico massimo trasferito, risultante da un significativo
trasferimento  sia  del  rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing,  eccede,  per un importo limitato ma significativo, il premio
per  l'intera  durata  del  contratto, unitamente ad almeno una delle
seguenti caratteristiche:
      1)  considerazione  esplicita e materiale del valore del denaro
in rapporto al tempo;
      2)  disposizioni  contrattuali  intese  a limitare il risultato
economico   del  contratto  tra  le  parti  nel  tempo,  al  fine  di
raggiungere il trasferimento del rischio previsto;
    vv-ter) societa'   veicolo:   qualsiasi   impresa,  con  o  senza
personalita'  giuridica,  diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione,   che   assume   i   rischi  ceduti  da  imprese  di
assicurazione  o  riassicurazione e che finanzia integralmente la sua
esposizione  a  tali  rischi  mediante  l'emissione di titoli o altri
strumenti  finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori
sono  subordinati  agli  obblighi  di  riassicurazione della societa'
veicolo;»;
    g) alla   lettera  ggg),  le  parole:  «dell'impresa  che  assume
l'obbligazione   o   il  rischio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio
o dell'impresa di riassicurazione;».
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della  funzione  legislativa  non  puo'  essere delegato al
          Governo  se  non  con  determinazione di principi e criteri
          direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e per oggetti
          definiti.
              L'art.  87  della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              La  direttiva  2005/68/CE  e'  pubblicata  G.U.U.E. del
          9 dicembre 2005, n. L 323.
              La  direttiva  73/239/CEE  del  Consiglio e' pubblicata
          nella G.U.C.E. del 16 agosto 1973, n. L 228.
              La  direttiva  92/49/CEE  del  Consiglio  e' pubblicata
          nella GUCE dell'11 agosto 1992, n. L 228.
              La  direttiva  98/78/CE  del  Parlamento  europeo e del
          Consiglio  e' pubblicata nella GUCE del 5 dicembre 1998, n.
          L 330
              La  direttiva  2002/83/CE  del  Parlamento  europeo del
          Consiglio e' pubblicata nella GUCE del 19 dicembre 2002, n.
          L 345.
              Il testo dell'allegato A alla legge 6 febbraio 2007, n.
          13  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 17 febbraio
          2007, n. 40, S.O., e' il seguente:

                     «Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)

              2005/68/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 novembre  2005,  relativa alla riassicurazione e recante
          modifica   delle   direttive  73/239/CEE  e  92/49/CEE  del
          Consiglio nonche' delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.».
              La  legge  12 agosto  1982,  n. 576 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229.
              Il  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n. 209 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n.
          239, S.O.

          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del
          citato  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1. Agli effetti del codice
          delle assicurazioni private si intendono per:
                a) assicurazione  contro  i  danni:  le assicurazioni
          indicate all'art. 2, comma 3;
                b) assicurazione  sulla  vita:  le assicurazioni e le
          operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
                c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
                d) attivita'   riassicurativa:   l'assunzione   e  la
          gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
          retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
                e) attivita'  in regime di liberta' di prestazione di
          servizi   o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da  uno  stabilimento  situato  nel territorio di uno Stato
          membro  assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi il
          domicilio,  ovvero,  se  persone  giuridiche, la sede in un
          altro  Stato  membro  o il rischio che un'impresa assume da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
                f) attivita'  in  regime  di  stabilimento  o rischio
          assunto   in   regime   di  stabilimento:  l'attivita'  che
          un'impresa   esercita   da  uno  stabilimento  situato  nel
          territorio  di  uno Stato membro assumendo obbligazioni con
          contraenti   aventi   il   domicilio,  ovvero,  se  persone
          giuridiche,  la  sede  nello  stesso Stato o il rischio che
          un'impresa   assume   da   uno   stabilimento  situato  nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
                g) autorita'   di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale
          incaricata   della   vigilanza   sulle   imprese   e  sugli
          intermediari    e   gli   altri   operatori   del   settore
          assicurativo;
                h) carta   verde:   certificato   internazionale   di
          assicurazione  emesso  da  un  ufficio nazionale secondo la
          raccomandazione  n.  5  adottata  il  25 gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti  interni della Commissione economica per l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
                i) codice   della   strada:  il  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
                l) codice   in   materia   di   protezione  dei  dati
          personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
                m) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.A.;
                n) credito  di  assicurazione: ogni importo dovuto da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari  o  altre  parti  lese  aventi diritto ad agire
          direttamente  contro l'impresa di assicurazione e derivante
          da  un  contratto  di  assicurazione o da operazioni di cui
          all'art.  2,  commi 1  e  3,  nell'ambito  di  attivita' di
          assicurazione  diretta,  compresi  gli  importi detenuti in
          riserva  per  la  copertura  a  favore  dei medesimi aventi
          diritto  allorquando  alcuni  elementi  del debito non sono
          ancora  conosciuti.  Sono  parimenti considerati crediti di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,   prima   dell'avvio   delle   procedure  di
          liquidazione  dell'impresa  stessa, in seguito alla mancata
          stipulazione  o  alla risoluzione dei medesimi contratti ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni;
                o) fondo  di  garanzia:  un  organismo  creato da uno
          Stato  membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
          i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
          alle  persone  causati da un veicolo non identificato o per
          il  quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo di
          assicurazione;
                p) fondo  di  garanzia delle vittime della caccia: il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
                q) fondo  di  garanzia delle vittime della strada: il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
                r) grandi  rischi:  si  intendono  per  grandi rischi
          quelli  rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui
          di seguito indicati:
                  1)  4  (corpi  di  veicoli ferroviari), 5 (corpi di
          veicoli  aerei),  6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c.  veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
          previsto al numero 3);
                  2)   14   (credito)   e   15   (cauzione),  qualora
          l'assicurato    eserciti   professionalmente   un'attivita'
          industriale,  commerciale  o  intellettuale  e  il  rischio
          riguardi questa attivita';
                  3)  3  (corpi  di veicoli terrestri, esclusi quelli
          ferroviari),  8 (incendio  ed  elementi naturali), 9 (altri
          danni  ai  beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i  natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
          dell'art.   123,   13   (r.c.   generale)   e  16  (perdite
          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
          due dei tre criteri seguenti:
                    1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
          risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
                    2)   l'importo   del   volume   d'affari  risulti
          superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;
                    3)  il  numero  dei  dipendenti occupati in media
          durante      l'esercizio     risulti     superiore     alle
          duecentocinquanta    unita'.   Qualora   l'assicurato   sia
          un'impresa  facente parte di un gruppo tenuto a redigere un
          bilancio   consolidato,  le  condizioni  di  cui  sopra  si
          riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
                s) impresa:   la   societa'  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione autorizzata;
                t) impresa  di assicurazione: la societa' autorizzata
          secondo   quanto   previsto   nelle  direttive  comunitarie
          sull'assicurazione diretta;
                u) impresa  di  assicurazione  autorizzata  in Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'art. 2;
                v) impresa  di assicurazione comunitaria: la societa'
          avente  sede  legale  e  amministrazione  - centrale in uno
          Stato  membro  dell'Unione europea diverso dall'Italia o in
          uno   Stato   aderente   allo   Spazio  economico  europeo,
          autorizzata   secondo   quanto   previsto  nelle  direttive
          comunitarie sull'assicurazione diretta;
                z) impresa   di  assicurazione  extracomunitaria:  la
          societa'    di   assicurazione   avente   sede   legale   e
          amministrazione  centrale  in  uno  Stato  non appartenente
          all'Unione  europea  o  non  aderente allo Spazio economico
          europeo,  autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
          delle operazioni di cui all'art. 2;
                aa)   impresa  di  partecipazione  assicurativa:  una
          societa'  controllante  il  cui  unico o principale oggetto
          consiste  nell'assunzione  di  partecipazioni di controllo,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni,    se    le    imprese   controllate   sono
          esclusivamente  o  principalmente imprese di assicurazione,
          imprese  di  riassicurazione, imprese di assicurazione o di
          riassicurazione  extracomunitarie, sempre che almeno una di
          esse  sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di
          riassicurazione  avente  sede  legale  nel territorio della
          Repubblica  e  che  non  sia  una impresa di partecipazione
          finanziaria   mista   secondo   le  rilevanti  disposizioni
          dell'ordinamento  comunitario sulla vigilanza supplementare
          delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
                bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
          societa'    controllante    diversa    da   un'impresa   di
          assicurazione,     da     un'impresa    di    assicurazione
          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione,  da
          un'impresa    di   riassicurazione   extracomunitaria,   da
          un'impresa  di partecipazione assicurativa o da una impresa
          di  partecipazione  finanziaria  mista secondo le rilevanti
          disposizioni  dell'ordinamento  comunitario della vigilanza
          supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
          finanziario,   sempreche'  almeno  una  delle  sue  imprese
          controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
          riassicurazione  avente  sede  legale  nel territorio della
          Repubblica;
                cc) impresa    di    riassicurazione:   la   societa'
          autorizzata   all'esercizio   della  sola  riassicurazione,
          diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
          assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
          consiste  nell'accettare  rischi  ceduti  da una impresa di
          assicurazione,  da una impresa di assicurazione avente sede
          legale   in   uno  Stato  terzo,  o  da  altre  imprese  di
          riassicurazione;
                cc-bis)    impresa    di   riassicurazione   captive:
          un'impresa  di  riassicurazione  controllata  da un'impresa
          finanziaria  diversa  da  un'impresa  di assicurazione o di
          riassicurazione  o da un gruppo di imprese di assicurazione
          o  riassicurazione  a  cui si applica la direttiva 98/78/CE
          oppure  da  un'impresa  non  finanziaria il cui scopo e' di
          fornire   copertura  riassicurativa  esclusivamente  per  i
          rischi  dell'impresa  o  delle imprese cui appartiene o del
          gruppo   di  cui  fa  parte  l'impresa  di  riassicurazione
          captive;
                cc-ter)  impresa di riassicurazione extracomunitaria:
          la  societa'  avente sede legale e amministrazione centrale
          in  uno  Stato  non  appartenente  all'Unione europea o non
          aderente  allo  Spazio  economico  europeo, autorizzata per
          l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
                cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
          da uno dei seguenti soggetti:
                  1)  un  ente  creditizio,  un  ente  finanziario  o
          un'impresa  di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'art.
          1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;
                  2)   un'impresa  di  assicurazione,  un'impresa  di
          riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
          ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
                  3) un'impresa di investimento o un ente finanziario
          ai   sensi   dell'art.  4,  paragrafo 1,  punto  1),  della
          direttiva 2004/39/CE;
                  4)  un'impresa  di partecipazione finanziaria mista
          ai   sensi   dell'art.   2,   punto  15),  della  direttiva
          2002/87/CE;
                dd) ISVAP:   l'Istituto   per   la   vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
                ee) legge  fallimentare:  il  regio  decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni;
                ff) localizzazione:    la   presenza   di   attivita'
          mobiliari  ed  immobiliari all'interno del territorio di un
          determinato   Stato.   I   crediti  sono  considerati  come
          localizzati   nello   Stato   nel  quale  gli  stessi  sono
          esigibili;
                gg) margine    di    solvibilita'   disponibile:   il
          patrimonio   dell'impresa,   libero  da  qualsiasi  impegno
          prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
                hh) margine   di  solvibilita'  richiesto:  ammontare
          minimo  del  patrimonio  netto  del quale l'impresa dispone
          costantemente,  secondo  quanto  previsto  nelle  direttive
          comunitarie sull'assicurazione diretta;
                ii) mercato  regolamentato:  un  mercato  finanziario
          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
          I,   del   testo  unico  dell'intermediazione  finanziaria,
          nonche'  i  mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
          istituiti,   organizzati  e  disciplinati  da  disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che  soddisfano  requisiti  analoghi  a  quelli dei mercati
          regolamentati  di  cui  al testo unico dell'intermediazione
          finanziaria;
                ll) natante:  qualsiasi  unita' che e' destinata alla
          navigazione   marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che  e'
          azionata da propulsione meccanica;
                mm) organismo  di  indennizzo  italiano:  l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296;
                nn) partecipazioni:  le  azioni, le quote e gli altri
          strumenti     finanziari    che    attribuiscono    diritti
          amministrativi  o  comunque  i  diritti  previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile;
                oo) partecipazioni  rilevanti:  le partecipazioni che
          comportano  il controllo della societa' e le partecipazioni
          individuate   dall'ISVAP,   in   conformita'   ai  principi
          stabiliti  nel  regolamento  adottato  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
          disciplinate,  tenendo  conto  dei  diritti di voto e degli
          altri diritti che consentono di influire sulla societa';
                pp) portafoglio  del lavoro diretto italiano: tutti i
          contratti  stipulati  da imprese di assicurazione italiane,
          ad  eccezione  di  quelli stipulati da loro sedi secondarie
          situate in Stati terzi;
                qq) portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i
          contratti,  ovunque  stipulati,  da  imprese  italiane o da
          stabilimenti  in Italia di imprese aventi la sede legale in
          altro  Stato,  se  l'impresa cedente e' essa stessa impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale  in  altro  Stato.  Si considerano facenti parte del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in  cui  l'impresa  cedente  sia  un'impresa avente la sede
          legale in altro Stato;
                rr) principi  contabili  internazionali:  i  principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  6  del
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002  del  19 luglio  2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio;
                ss) prodotti  assicurativi:  tutti i contratti emessi
          da  imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
          rientranti  nei  rami  vita  o nei rami danni come definiti
          all'art. 2;
                tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
          un  insieme  omogeneo  di rischi od operazioni che descrive
          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
          dell'autorizzazione;
                uu) retrocessione:  cessione  dei  rischi  assunti in
          riassicurazione;
                vv) sede   secondaria  o  succursale:  una  sede  che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione e che
          effettua  direttamente,  in  tutto  o in parte, l'attivita'
          assicurativa o riassicurativa;
                vv-bis) riassicurazione  finite:  una riassicurazione
          in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
          espressa   in   termini   di   rischio   economico  massimo
          trasferito,  risultante  da  un significativo trasferimento
          sia  del  rischio  di  sottoscrizione  che  del  rischio di
          timing,  eccede,  per un importo limitato ma significativo,
          il  premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
          almeno una delle seguenti caratteristiche:
                  1)  considerazione esplicita e materiale del valore
          del denaro in rapporto al tempo;
                  2)  disposizioni  contrattuali intese a limitare il
          risultato  economico  del contratto tra le parti nel tempo,
          al   fine  di  raggiungere  il  trasferimento  del  rischio
          previsto;
                vv-ter) societa'  veicolo:  qualsiasi  impresa, con o
          senza  personalita'  giuridica,  diversa  da  un'impresa di
          assicurazione  o  di  riassicurazione,  che assume i rischi
          ceduti  da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
          finanzia  integralmente  la  sua  esposizione a tali rischi
          mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
          per  i  quali  i  diritti  di  rimborso  dei detentori sono
          subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
          veicolo;
                zz) stabilimento:   la   sede   legale  od  una  sede
          secondaria    di   un'impresa   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione;
                aaa) Stato  aderente  allo  spazio economico europeo;
          uno   Stato   aderente   all'accordo  di  estensione  della
          normativa  dell'Unione  europea in materia, fra l'altro, di
          circolazione  delle  merci, dei servizi e dei capitali agli
          Stati   appartenenti  all'Associazione  europea  di  libero
          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
          legge 28 luglio 1993, n. 300;
                bbb)  Stato  membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o uno Stato aderente allo spazio economico europeo,
          come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
                ccc)  Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
          alla  lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
          il contratto;
                ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
          di  cui  alla  lettera  bbb)  dell'obbligazione o in cui e'
          ubicato  il  rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
          assunto  da  uno  stabilimento situato in un altro Stato di
          cui alla lettera bbb);
                eee) Stato  membro  di  stabilimento: lo Stato di cui
          alla  lettera  bbb) in  cui  e' situato lo stabilimento dal
          quale l'impresa opera;
                fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
                  1)  lo  Stato  di  cui  alla lettera bbb) in cui si
          trovano   i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi  beni
          immobili,  ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in essi
          contenuti,  sempre  che entrambi siano coperti dallo stesso
          contratto di assicurazione;
                  2)   lo   Stato   di   cui   alla  lettera  bbb) di
          immatricolazione,  quando  l'assicurazione riguardi veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea(2);
                  3)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb) in  cui
          l'assicurato  ha  sottoscritto  il  contratto, quando abbia
          durata  inferiore  o  pari  a quattro mesi e sia relativo a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
                  4)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb) in  cui
          l'assicurato  ha  il  domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
          una  persona  giuridica,  lo  Stato della sede della stessa
          alla  quale  si riferisce il contratto, in tutti i casi non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
                  4-bis) lo   Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  di
          destinazione  nel  caso  in cui un veicolo viene spedito da
          uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
          della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
          trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
          immatricolato nello Stato membro di destinazione(3);
                  4-ter)  lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
          e'  verificato  il sinistro qualora il veicolo sia privo di
          targa  o  rechi  una  targa  che  non corrisponde piu' allo
          stesso veicolo (4).
                ggg) Stato   membro   d'origine:   lo   Stato  membro
          dell'Unione   europea  o  lo  Stato  aderente  allo  spazio
          economico   europeo  in  cui  e'  situata  la  sede  legale
          dell'impresa  di  assicurazione che assume l'obbligazione o
          il rischio o dell'impresa riassicurazione;
                hhh) Stato   terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo spazio economico
          europeo;
                iii) stretti  legami:  il  rapporto  fra  due  o piu'
          persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
                  1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
                  2)  una partecipazione, detenuta direttamente o per
          il  tramite  di societa' controllate, societa' fiduciarie o
          per  interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
          capitale  o  dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
          che,  pur  restando  al di sotto del limite sopra indicato,
          da'  comunque  la  possibilita'  di esercitare un'influenza
          notevole ancorche' non dominante;
                  3)  un  legame  in  base al quale le stesse persone
          sono  sottoposte  al  controllo  del  medesimo  soggetto, o
          comunque  sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
          un  contratto  o  di una clausola statutaria, oppure quando
          gli  organi di amministrazione sono composti in maggioranza
          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
          importanti e durevoli di riassicurazione;
                  4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
          finanziario,  giuridico  e  familiare che possa influire in
          misura  rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
          regolamento,  puo' ulteriormente qualificare la definizione
          di  stretti  legami,  al  fine  di  evitare  situazioni  di
          ostacolo   all'effettivo   esercizio   delle   funzioni  di
          vigilanza;
                lll) testo  unico bancario: il decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
                mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni;
                nnn) testo  unico  in  materia di assicurazioni sugli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
          decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, e successive
          modificazioni;
                ooo) ufficio  centrale  italiano:  l'ente  costituito
          dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
          ramo   responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'  stato
          abilitato all'esercizio delle funzioni di ufficio nazionale
          di  assicurazione  nel  territorio della Repubblica ed allo
          svolgimento  degli  altri compiti previsti dall'ordinamento
          comunitario e italiano;
                ppp) ufficio      nazionale     di     assicurazione:
          l'organizzazione    professionale    che   e'   costituita,
          conformemente   alla   raccomandazione  n.  5  adottata  il
          25 gennaio  1949  dal  sottocomitato dei trasporti stradali
          del   comitato  dei  trasporti  interni  della  commissione
          economica  per  l'Europa  dell'Organizzazione delle Nazioni
          Unite,  e  che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
          ottenuto  in  uno  Stato  l'autorizzazione ad esercitare il
          ramo responsabilita' civile autoveicoli;
                qqq) unita'  da diporto: il natante definito all'art.
          1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
          recante il codice della nautica da diporto;
                rrr) veicolo:   qualsiasi   autoveicolo  destinato  a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica,  senza  essere  vincolato ad una strada ferrata,
          nonche'   i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad  una
          motrice.».