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DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2008.
Decreto-Legge convertito dalla L. 30 maggio 2008, n. 96 (in G.U. 03/06/2008, n.128).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal: 1-1-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  febbraio  2008,
n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13  e  14  aprile
2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del  Senato
della Repubblica; 
  Visto l'articolo 5 del  decreto-legge  15  febbraio  2008,  n.  24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008,  n.  30,
che   ha   previsto   l'abbinamento   della   annuale   consultazione
amministrativa con le predette elezioni; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire,  in
vista dell'imminente scadenza elettorale,  mediante  l'emanazione  di
disposizioni  volte  a  rafforzare  le  esigenze  di   tutela   della
segretezza del  voto  in  occasione  di  consultazioni  elettorali  e
referendarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° aprile 2008; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Nelle  consultazioni  elettorali  o  referendarie  e'   vietato
introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni  cellulari  o
altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. 
  2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della
presentazione  del  documento  di  identificazione  e  della  tessera
elettorale  da  parte  dell'elettore,  invita  l'elettore  stesso   a
depositare le apparecchiature indicate  al  comma  1  di  cui  e'  al
momento in possesso. 
  3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese  in  consegna
dal presidente  dell'ufficio  elettorale  di  sezione  unitamente  al
documento  di  identificazione  e  alla  tessera   elettorale,   sono
restituite  all'elettore  dopo  l'espressione  del  voto.   ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). 
  4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con
l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.