stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2008.
Decreto-Legge convertito dalla L. 30 maggio 2008, n. 96 (in G.U. 03/06/2008, n.128).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-2014
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.