stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 2008, n. 40

Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
  Visto l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  602,  recante  disposizioni  in  materia  di
adempimenti  che  le  amministrazioni  pubbliche  e  le  societa'   a
prevalente  partecipazione  pubblica  effettuano  prima  di  eseguire
pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall'articolo 2,  comma  9,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto, in particolare, il comma 2 del citato  articolo  48-bis,  il
quale prevede che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura
regolamentare; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante la ricognizione degli enti ricompresi  nella  nozione
di pubblica amministrazione; 
  Visto l'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,
recante misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni
urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che  dispone  che
le funzioni  relative  alla  riscossione  nazionale  sono  attribuite
all'Agenzia delle entrate che le  esercita  mediante  la  Riscossione
S.p.A., ora Equitalia S.p.A.; 
  Rilevato che Equitalia  Servizi  S.p.A.,  societa'  controllata  da
Equitalia S.p.A., gestisce le attivita'  informatiche  condivise  tra
gli agenti della riscossione; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma   4,   del   decreto
legislativo n. 196 del 2003, espresso  nell'adunanza  del  25  luglio
2007; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2007; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n.  400  del  1988
effettuata con nota n. 3-19462, in data 4 dicembre 2007; 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
    a) «soggetti  pubblici»:  le  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  e
le societa' a totale partecipazione pubblica; 
    b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento,  a  qualunque
titolo, di una somma superiore a ((5.000))  euro  da  effettuarsi  da
parte dei soggetti pubblici; ((1)) 
    c) «agenti della riscossione»: Equitalia  S.p.A.  e  le  societa'
dalla stessa partecipate, ai sensi  dell'articolo  3,  comma  7,  del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248; 
    d) «sistema informativo»: l'insieme delle  informazioni  relative
ai beneficiari che risultano  inadempienti,  contenute  nelle  banche
dati condivise tra gli agenti della riscossione, con  gestione  delle
attivita' informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e  delle
procedure di interrogazione di tali banche dati  e  di  comunicazione
delle relative informazioni; 
    e)  «inadempimento»:  il  mancato  assolvimento  da   parte   del
beneficiario, nel termine di sessanta giorni  previsto  dall'articolo
25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
1973, dell'obbligo di versamento di  un  ammontare  complessivo  pari
almeno a ((5.000)) euro, derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'
cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti  della
riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli  articoli
12 e 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, attuato con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321; ((1)) 
    f) «verifica»:  il  controllo  che  i  soggetti  pubblici  devono
effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di  effettuare  il
pagamento, per accertare se sussiste un inadempimento  da  parte  del
beneficiario; 
    g)  «operatore»:  la  persona  fisica  incaricata  dal   soggetto
pubblico di effettuare la verifica; 
    h) «comunicazione»: la risposta con la  quale  Equitalia  Servizi
S.p.A. informa che non risulta ovvero  risulta  un  inadempimento  da
parte  del  beneficiario,  in  quest'ultimo  caso  con  la   completa
indicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
988) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1º  marzo
2018.