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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 21 dicembre 2007, n. 272

Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/2/2008
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 26-2-2008
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
  Sentita  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
  Visto  l'articolo  253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n. 163, che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, dei criteri, modalita' e procedure per la verifica dei
certificati  dei  lavori  pubblici e delle fatture utilizzate ai fini
del rilascio delle attestazioni SOA;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n.   34,   recante  il  regolamento  che  istituisce  il  sistema  di
qualificazione  per  gli  esecutori  di  lavori  pubblici,  ai  sensi
dell'articolo  8  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito con la
legge  17 luglio  2006,  n.  233,  recante  «Disposizioni  urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri e dei Ministeri», in particolare l'articolo 1, comma 4,
che  istituisce  il  Ministero  delle  infrastrutture, trasferendogli
parte   delle   funzioni   gia'   attribuite   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Sentita  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, reso nella adunanza dell'8 ottobre 2007;
  Espletata la procedura di comunicazione del presente regolamento al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto  che  le  procedure  di  verifica di cui all'articolo 253,
comma  21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano
i certificati di lavori pubblici di cui all'articolo 22, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i
certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata
in  vigore  dello  stesso  decreto  del  Presidente  della Repubblica
25 gennaio  2000,  n. 34, nonche' le fatture presentate dalle imprese
per  comprovare  i  lavori  privati  di cui all'articolo 25, comma 5,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n.  15961  del  10 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;


                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                         Ambito applicativo
  Il  Ministero  delle  infrastrutture e l'Autorita' per la vigilanza
sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture (di seguito
denominata «Autorita») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le
modalita'  e  le  procedure  stabilite  dal  presente  regolamento, i
seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni
di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio
2006:
    a) i  certificati  di  lavori  pubblici,  di cui all'articolo 22,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n.  34, nonche' i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati
prima  della  data  di  entrata  in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
    b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25,
comma  5,  lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Il   testo  dell'art.  253,  comma  21,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n. 163, recante «Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE»,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n.
          100, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «21.  In  relazione  alle attestazioni rilasciate dalle
          SOA  dal  1° marzo  2000 alla data di entrata in vigore del
          codice,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture
          sentita   l'Autorita',   emanato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
          i  criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
          certificati  dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
          ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
          conclusa  entro un anno dall'entrata in vigore del predetto
          decreto.».
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 4,  del decreto-legge
          18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006,
          n.   233,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  e  dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e' il seguente:
              «4.  E'  istituito il Ministero delle infrastrutture. A
          detto  Ministero  sono  trasferite, con le inerenti risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  dall'art.  42,  comma 1, lettere a), b), d-ter),
          d-quater)  e,  per quanto di competenza, lettera d-bis) del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,   n.   400,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          12 settembre  1998,  n.  214,  supplemento ordinario, e' il
          seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  testo  degli articoli 22, comma 7, e 25, comma 5,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio
          2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di
          qualificazione  per  gli  esecutori  di lavori pubblici, ai
          sensi  dell'art. 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive   modificazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  29 febbraio  2000, n. 49, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              «Art.  22  (Determinazione  del  periodo  di  attivita'
          documentabile  e  dei  relativi  importi  e certificati). -
          (Omissis).
              7.  I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti
          in   conformita'  allo  schema  di  cui  all'allegato  D  e
          contengono  la espressa dichiarazione dei committenti che i
          lavori  eseguiti  sono  stati realizzati regolarmente e con
          buon  esito;  se  hanno  dato  luogo  a  vertenze  in  sede
          arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini
          della  qualificazione  per  i lavori sui beni soggetti alle
          disposizioni  in  materia  di beni culturali e ambientali e
          per   gli   scavi   archeologici,  la  certificazione  deve
          contenere  l'attestato  dell'autorita' preposta alla tutela
          del   bene   oggetto  dei  lavori,  del  buon  esito  degli
          interventi   eseguiti.   Sono  fatti  salvi  i  certificati
          rilasciati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore del
          presente regolamento.».
              «Art.  25 (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e
          dei relativi importi). - (Omissis).
              5.  Nei  casi  indicati  ai  commi 3  e  4  le relative
          dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
                a) concessione     edilizia     relativa    all'opera
          realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del
          progetto approvato;
                b) copia del contratto stipulato;
                c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo
          di lavori eseguiti;
                d) copia   del  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato dal direttore dei lavori.».
              - La  legge  11  febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
          materia   di   lavori   pubblici),   allegata   al  decreto
          legislativo  n.  163 del 2006, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario.

          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art. 22, comma 7 e dell'art. 25,
          comma  5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34
          del 2000, si vedano le note alle premesse.