stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2008, n. 3

Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-1-2008.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 28-1-2008
al: 28-5-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di intervenire
sulla   disciplina   della  supplenza  negli  incarichi  direttivi  e
semidirettivi  degli  uffici  giudiziari  nella  fase  transitoria di
applicazione  della  legge  30 luglio 2007, n. 111, in considerazione
dell'elevato  numero  degli  uffici  interessati  al  cambiamento dei
titolari  e  dell'oggettiva impossibilita' per il Consiglio superiore
della magistratura di completare le nomine in tempi tali da garantire
il  corretto  funzionamento  degli  uffici  ai sensi dell'articolo 97
della Costituzione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e ad
interim Ministro della giustizia;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

Disposizioni transitorie   in   materia   di  reggenza  degli  uffici
             giudiziari in caso di mancanza del titolare

  1.  In  deroga  agli  articoli  104,  108  e  109  dell'ordinamento
giudiziario  approvato  con  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive  modificazioni,  in  caso  di  mancanza  del  titolare,  i
magistrati  di  cui  all'articolo  5,  comma 3, della legge 30 luglio
2007,  n.  111,  in  servizio  presso  lo  stesso ufficio, reggono il
tribunale,  la  corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di
corte  di  appello,  ovvero la procura generale della Repubblica o la
procura  della  Repubblica,  per  il  periodo  massimo di sei mesi, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.