stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2008, n. 3

Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-1-2008.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  28-1-2008 al: 28-5-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella fase transitoria di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111, in considerazione dell'elevato numero degli uffici interessati al cambiamento dei titolari e dell'oggettiva impossibilità per il Consiglio superiore della magistratura di completare le nomine in tempi tali da garantire il corretto funzionamento degli uffici ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni transitorie in materia di reggenza degli uffici giudiziari in caso di mancanza del titolare
1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.