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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 ottobre 2007, n. 220

Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-12-2007
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista   la  legge  23 febbraio  1999,  n.  44  e,  in  particolare,
l'articolo 13, comma 2;
  Vista  la  legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo
15, comma 4;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13 agosto  1996, n. 189,
concernente  la  determinazione,  ai sensi dell'articolo 15, comma 5,
della  legge  7 marzo  1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle
fondazioni  e  delle  associazioni  per  la  prevenzione del fenomeno
dell'usura  e  dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti delle medesime;
  Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 ottobre  1999,  n.  451  e, in
particolare, l'articolo 1, comma 2;
  Ritenuto   di  dover  disciplinare  con  un  nuovo  regolamento  le
condizioni  e  i  requisiti  per  l'iscrizione  delle associazioni ed
organizzazioni di assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da
attivita'  estorsive,  di  cui  all'articolo 13, comma 2 della citata
legge n. 44/1999, e le modalita' di tenuta dello stesso elenco;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi in data 18 giugno 2007;
  Inviata  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con nota n. 27-31/A-40 del 18 settembre 2007;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Presso   ogni   prefettura  -  U.T.G.  e'  istituito  l'elenco
provinciale  delle  associazioni  e  delle  fondazioni  antiracket ed
antiusura.
  2.  Possono  essere  iscritte  nell'elenco  di  cui  al comma 1, le
associazioni,  anche  non riconosciute, le fondazioni e i comitati di
cui  all'articolo 13,  comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e
le  associazioni  e le fondazioni antiracket ed antiusura, aventi tra
gli   scopi   sociali,   risultanti   dall'atto  costitutivo,  quello
principale   di   prestare   assistenza  e  solidarieta'  a  soggetti
danneggiati   da  attivita'  estorsive,  purche'  gli  enti  suddetti
risultino  costituiti  da  almeno  un  anno,  operino  effettivamente
secondo  i  criteri  indicati  nell'articolo 3  e  i  cui  associati,
amministratori  o  promotori  non  si trovino in una delle situazioni
previste  nell'Allegato  1,  nonche',  a  questa  sola condizione, le
associazioni  e  le  fondazioni  riconosciute  per la prevenzione del
fenomeno  dell'usura,  iscritte  nell'elenco  di cui all'articolo 15,
comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
  3.    La   domanda   di   iscrizione,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante,  corredata  da  copia autentica dell'atto costitutivo
dell'associazione,  anche  non  riconosciuta,  fondazione o comitato,
nonche'  della  completa  indicazione  di  coloro  che  ne sono soci,
amministratori   o   promotori,  e'  indirizzata  al  prefetto  della
provincia   in  cui  l'associazione  od  organizzazione  ha  la  sede
principale, quale indicata nell'atto costitutivo.
  4.  Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1
e'  presentata  da associazioni e fondazioni, iscritte nell'elenco di
cui  all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ne e'
fatta  espressa  menzione  nella  domanda  ed  e'  allegata specifica
attestazione,  sottoscritta  dal  rappresentante  legale che richiede
l'iscrizione.   In  tal  caso  non  e'  necessario  presentare  altra
documentazione.
          Avvertenze:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il   testo   dell'art.   13,   comma 2,  della  legge
          23 febbraio  1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo
          di  solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
          dell'usura), e' il seguente:
              «2. La  domanda puo' essere presentata dall'interessato
          ovvero,  con il consenso di questi, dal consiglio nazionale
          del   relativo   ordine   professionale   o  da  una  delle
          associazioni   nazionali  di  categoria  rappresentate  nel
          Consiglio  nazionale  dell'economia e del lavoro (CNEL). La
          domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
          di  cui  all'art.  8,  comma 1,  ovvero, per il tramite del
          legale  rappresentante  e con il consenso dell'interessato,
          da  associazioni  od  organizzazioni  iscritte  in apposito
          elenco  tenuto  a  cura del prefetto ed aventi tra i propri
          scopi  quello  di  prestare  assistenza  e  solidarieta'  a
          soggetti  danneggiati  da  attivita' estorsive. Con decreto
          del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia, sono
          determinati  le  condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
          nell'elenco   e  sono  disciplinate  le  modalita'  per  la
          relativa tenuta.».
              - Il  testo  dell'art.  15,  commi 4  e  5, della legge
          7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), e'
          il seguente:
                «4. Le  fondazioni e le associazioni riconosciute per
          la  prevenzione  del  fenomeno  dell'usura sono iscritte in
          apposito  elenco  tenuto  dal Ministro del tesoro. Lo scopo
          della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
          forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
          dall'atto costitutivo e dallo statuto.
              5.   Il   Ministro  del  tesoro,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno   ed  il  Ministro  per  gli  affari  sociali,
          determina   con  decreto  i  requisiti  patrimoniali  delle
          fondazioni  e  delle  associazioni  per  la prevenzione del
          fenomeno  dell'usura  ed  i  requisiti di onorabilita' e di
          professionalita'  degli esponenti delle medesime fondazioni
          e associazioni.».
              - Il  decreto  del  Ministro  del tesoro 6 agosto 1996,
          reca:  «Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  15, comma 3,
          della   legge   7 marzo   1996,   n.   108,  dei  requisiti
          patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei
          requisiti   di   onorabilita'   e   professionalita'  degli
          esponenti dei fondi medesimi».
              - Il  decreto  ministeriale  7 settembre  1994, n. 614,
          abrogato   dal  presente  decreto,  recava:  «Modalita'  di
          iscrizione  e  tenuta  dell'elenco  di  cui  all'art. 3 del
          decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172».
              - Il  decreto  ministeriale  21 ottobre  1999,  n. 451,
          abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante
          norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni
          di  assistenza  e di solidarieta' a soggetti danneggiati da
          attivita'   estorsive   in   apposito   elenco   presso  le
          prefetture»,    (pubblicato    nella   Gazzetta   Ufficiale
          2 dicembre 1999, n. 283).
              - Il  testo  dell'art. 17, comma 3 della legge 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  13,  comma 2,  della legge
          23 febbraio  1999,  n.  44  e  dell'art. 15, comma 4, della
          legge  7 marzo  1996,  n.  108,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.