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LEGGE 3 agosto 2007, n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/8/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2016)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal: 19-4-2016
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
La seguente legge: 
 
                               Art. 1 
   Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa 
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni  vigenti
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
in conformita' all'articolo 117 della  Costituzione  e  agli  statuti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e di Bolzano, e alle  relative  norme  di  attuazione,  e  garantendo
l'uniformita' della tutela dei lavoratori  sul  territorio  nazionale
attraverso il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  con  riguardo  alle
differenze di genere  e  alla  condizione  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori immigrati. 
  2. I decreti di cui  al  comma  1  sono  adottati,  realizzando  il
necessario coordinamento con le disposizioni  vigenti,  nel  rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi generali: 
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel  rispetto
   delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali  in
   materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della
   Costituzione; 
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza  sul
   lavoro a tutti i settori di attivita' e a tutte  le  tipologie  di
   rischio,  anche  tenendo  conto   delle   peculiarita'   o   della
   particolare pericolosita' degli stessi  e  della  specificita'  di
   settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica
   amministrazione, come gia' indicati nell'articolo 1,  comma  2,  e
   nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto
   legislativo   19   settembre   1994,   n.   626,   e    successive
   (modificazioni,  nel  rispetto  delle  competenze  in  materia  di
   sicurezza antincendio come  definite  dal  decreto  legislativo  8
   marzo 2006, n. 139,  e  del  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del
   Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,  nonche'
   assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa  in
   materia ambientale; 
c) applicazione della normativa in materia di tutela della  salute  e
   sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici,  autonomi
   e subordinati, nonche' ai soggetti ad essi equiparati prevedendo: 
   1) misure di particolare tutela per determinate categorie di 
   lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie  di  lavoro  o
settori di attivita'; 
   2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori 
   autonomi, in relazione ai rischi propri delle attivita' svolte e 
   secondo  i  principi   della   raccomandazione   2003/134/CE   del
Consiglio, del 18 febbraio 2003; 
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia  di
   salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel  pieno
   rispetto dei livelli di  tutela,  con  particolare  riguardo  alle
   piccole,  medie  e  micro  imprese;   previsione   di   forme   di
   unificazione documentale; 
e) riordino  della  normativa  in  materia  di  macchine,   impianti,
   attrezzature di  lavoro,  opere  provvisionali  e  dispositivi  di
   protezione  individuale,  al  fine  di   operare   il   necessario
   coordinamento tra le direttive di prodotto e  quelle  di  utilizzo
   concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e  di
   razionalizzare il sistema pubblico di controllo; 
f) riformulazione e  razionalizzazione  dell'apparato  sanzionatorio,
   amministrativo e penale, per la violazione delle norme  vigenti  e
   per  le  infrazioni  alle  disposizioni  contenute   nei   decreti
   legislativi emanati in attuazione della  presente  legge,  tenendo
   conto della responsabilita' e delle  funzioni  svolte  da  ciascun
   soggetto   obbligato,   con   riguardo   in    particolare    alla
   responsabilita' del preposto, nonche' della natura  sostanziale  o
   formale della violazione, attraverso: 
   1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e 
   l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e 
   l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei 
   provvedimenti  amministrativi,  confermando  e   valorizzando   il
sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; 
   2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e 
   dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano 
   interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai 
   criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 
   1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via 
   esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena 
   dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, 
   della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di 
   particolare gravita', della pena  dell'arresto  fino  a  tre  anni
ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi; 
   3) la previsione defila sanzione ami-ninistrativa consistente nel 
   pagamento di una somma di denaro fino ad  euro  centomila  per  le
infrazioni non punite con sanzione penale; 
   4) la graduazione delle misure interdittive  in  dipendenza  della
particolare gravita' delle disposizioni violate; 
   5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni 
   dei familiari delle vittime della possibilita' di esercitare, ai 
   sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di 
   procedura penale, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona 
   offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle 
   norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative 
   all'igiene del lavoro  o  che  abbiano  determinato  una  malattia
professionale; 
   6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni 
   pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di 
   informazione e alle  attivita'  dei  dipartimenti  di  prevenzione
delle aziende sanitarie locali; 
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e  delle
   funzioni  dei  soggetti  del  sistema  di  prevenzione  aziendale,
   compreso il medico competente, anche  attraverso  idonei  percorsi
   formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del  ruolo
   del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; 
   introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo; 
h) rivisitazione  e  potenziamento  delle  funzioni  degli  organismi
   paritetici,  anche  quali  strumento   di   aiuto   alle   imprese
   nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative  dirette
   a garantire e migliorare la tutela della salute  e  sicurezza  sul
   lavoro; 
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale
   delle attivita' e delle politiche in materia di salute e sicurezza
   sul  lavoro,  finalizzato  all'emanazione  di  indirizzi  generali
   uniformi e alla promozione dello  scambio  di  informazioni  anche
   sulle  disposizioni   italiane   e   comunitarie   in   corso   di
   approvazione,  nonche'   ridefinizione   dei   compiti   e   della
   composizione,  da  prevedere  su  base  tripartita  e   di   norma
   paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni  e  delle
   province autonome di  cui  all'articolo  117  della  Costituzione,
   della commissione consultiva permanente per la  prevenzione  degli
   infortuni e l'igiene  del  lavoro  e  dei  comitati  regionali  di
   coordinamento; 
l) valorizzazione, anche  mediante  rinvio  legislativo,  di  accordi
   aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su base  volontaria,
   dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino
   i comportamenti dei datori di lavoro,  anche  secondo  i  principi
   della  responsabilita'  sociale,  dei  lavoratori  e  di  tutti  i
   soggetti interessati, ai fini del  miglioramento  dei  livelli  di
   tutela definiti legislativamente; 
m) previsione di un sistema di qualificazione  delle  imprese  e  dei
   lavoratori autonomi, fondato sulla  specifica  esperienza,  ovvero
   sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute  e
   sicurezza sul  lavoro,  acquisite  attraverso  percorsi  formativi
   mirati; 
n) definizione    di     un     assetto     istituzionale     fondato
   sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee
   guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione  e  la
   tutela della salute e sicurezza sul lavoro,  anche  attraverso  il
   sistema informativo nazionale per la  prevenzione  nei  luoghi  di
   lavoro, che valorizzi le  competenze  esistenti  ed  elimini  ogni
   sovrapposizione o duplicazione di interventi; 
o) previsione della partecipazione delle  parti  sociali  al  sistema
   informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome,
   Istituto nazionale per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul
   lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per  il  settore  marittimo
   (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza
   del lavoro (ISPESL), con il  contributo  del  Consiglio  nazionale
   dell'economia e del lavoro (CNEL), e del  concorso  allo  sviluppo
   del  medesimo  da  parte  degli  organismi  paritetici   e   delle
   associazioni e degli istituti di settore a carattere  scientifico,
   ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne; 
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso: 
   1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, 
   tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, 
   con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, 
   da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralita', 
   nei confronti di tutti  i  soggetti  del  sistema  di  prevenzione
aziendale; 
   2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e 
   sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui 
   oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle 
   spese istituzionali dell'Istituto.  Per  tali  finanziamenti  deve
essere garantita la semplicita' delle procedure; 
   3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e 
   della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attivita' scolastica 
   ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle 
   disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi  di
autonomia didattica e finanziaria; 
q) razionalizzazione  e  coordinamento  delle  strutture  centrali  e
   territoriali  di  vigilanza  nel  rispetto  dei  principi  di  cui
   all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,
   e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19  settembre
   1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere  piu'
   efficaci  gli  interventi   di   pianificazione,   programmazione,
   promozione della salute, vigilanza,  nel  rispetto  dei  risultati
   verificati, per evitare sovrapposizioni,  duplicazioni  e  carenze
   negli interventi e valorizzando le  specifiche  competenze,  anche
   riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti  statali
   aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e
   prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; 
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore  e  la
   lavoratrice subordinati e per i soggetti  ad  essi  equiparati  in
   relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla
   salute dei lavoratori e delle lavoratrici; 
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo  misure
dirette a: 
   1) migliorare l'efficacia della responsabilita' solidale tra 
   appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di 
   prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, 
   anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di 
   valutare l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese pubbliche 
   e private, considerando il rispetto delle norme relative alla 
   salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale 
   elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli 
   appalti e subappalti pubblici e  per  l'accesso  ad  agevolazioni,
finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica; 
   2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)); 
   3) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)); 
t) rivisitazione delle modalita'  di  attuazione  della  sorveglianza
   sanitaria, adeguandola alle differenti modalita' organizzative del
   lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche'
   al criteri ed alle linee Guida scientifici  piu'  avanzati,  anche
   con  riferimento  al  prevedibile  momento  di  insorgenza   della
   malattia: 
u) rafforzare e garantire le  tutele  previste  dall'articolo  8  del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
v) introduzione   dello   strumento   dell'    interpello    previsto
   dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  e
   successive  modificazioni,  relativamente  a  quesiti  di   ordine
   generale  sull'applicazione  della  normativa   sulla   salute   e
   sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto  titolare
   competente a fornire tempestivamente la risposta. 
  3. 1 decreti di cui al presente articolo non  possono  disporre  un
abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e  di  tutela  o
una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e  delle
loro rappresentanze. 
  4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto
della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 
400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza  sociale,
della salute, delle infrastrutture, limitatamente a  quanto  previsto
dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente
a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di  concerto  con  il
Ministro per le politiche europee, il Ministro  della  giustizia,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e   il   Ministro   della
solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto  dalla  lettera
l) del comma 2, nonche' gli altri Ministri  competenti  per  materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  dei
lavoratori e dei datori di lavoro. 
  5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito  di  deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi  alla  Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di  essi  siano
espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati  anche  in  mancanza  dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri  parlamentari
di cui al presente comma scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza dei termini previsti ai  commi  1  e  6  o  successivamente,
questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dal presente  articolo,  il  Governo  puo'  adottare,  attraverso  la
procedura  di  cui  ai  commi  4  e  5,  disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti medesimi. 
  7. Dall'attuazione  dei  criteri  di  delega  recati  dal  presente
articolo, con esclusione di quelli di cui al  comma  2,  lettera  p),
numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei  decreti
attuativi  della  presente  delega  le   amministrazioni   competenti
provvedono  attraverso  una  diversa  allocazione   delle   ordinarie
risorse, umane, strumentali ed economiche, allo  stato  in  dotazione
alle medesime amministrazioni. 
  7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma  2,
lettera p), e' previsto uno stanziamento di  50  milioni  di  euro  a
decorrere dal 1° gennaio 2008.