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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 115

Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-8-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2010)
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Testo in vigore dal: 20-2-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
  Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile
2006,  n.  198,  recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
  Visti  gli  articoli  6,  comma  2,  e  7,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 226;
  Visto  il  decreto  del Ministro per le pari opportunita' 19 maggio
2004,   n.   275,   concernente  il  Regolamento  recante  norme  per
l'organizzazione  e  il  funzionamento  della Commissione per le pari
opportunita' fra uomo e donna;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare,
l'articolo  29,  che  prevede  al  comma  1 una riduzione della spesa
complessiva    sostenuta    dalle   amministrazioni   pubbliche   per
commissioni,  comitati  ed altri organismi del trenta per cento e, al
comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento delle strutture;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
  Tenuto  conto  delle  osservazioni  formulate nel suddetto parere e
ritenuto di prevedere in ogni caso, tra le competenze del Ministro di
cui  all'articolo  4  del  presente  regolamento, la fissazione delle
linee  di  indirizzo  dell'attivita' della Commissione, del programma
annuale  di  lavoro  e  l'individuazione  delle  relative risorse, in
quanto  coerenti  con  le funzioni meramente consultive e propositive
del predetto organismo;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  diritti  e le pari opportunita', di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  per  le  riforme  e  le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  e per l'attuazione del
programma di Governo,
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                   Composizione della Commissione

  1.  La  Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, gia'
istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 11 aprile
2006,  n.  198, di seguito denominata: "Commissione", opera presso la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e
le pari opportunita' e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
  2. La Commissione e' composta da ((ventisei)) membri:
a) il  Ministro  per  i  diritti  e  le pari opportunita', di seguito
   denominato "Ministro", che la presiede;
b) undici  componenti  scelti  nell'ambito  delle  associazioni e dei
   movimenti  delle  donne  maggiormente  rappresentativi  sul  piano
   nazionale;
c) tre   donne   che   si   siano   particolarmente   distinte,   per
   riconoscimenti  e  titoli,  in attivita' scientifiche, letterarie,
   sociali e imprenditoriali;
d) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente
   per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
   Trento e di Bolzano;
e) quattro  personalita'  espressive  degli  organismi  sindacali con
   peculiare esperienza in materia di politiche di genere;
f) tre    componenti    scelti   nell'ambito   delle   organizzazioni
   imprenditoriali   e   della  cooperazione  femminile  maggiormente
   rappresentative sul piano nazionale.
 ((f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale di parita'.))
  3.   Il   Vice  Presidente,  nominato  ai  sensi  dell'articolo  4,
sostituisce  il  Presidente  in  caso  di  assenza  o  di  temporaneo
impedimento o su delega dello stesso.
  4.  Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 4, collabora con
il  Presidente  e  il  Vice Presidente e, sulla base del programma di
lavoro  approvato  dal  Presidente,  cura  gli  adempimenti  ai  fini
dell'insediamento  dei  gruppi  di lavoro, sentite le indicazioni dei
componenti,   partecipando  ai  lavori  dei  medesimi  gruppi  quando
necessario.
  5.  La  Commissione  si  riunisce  almeno  nove  volte l'anno. Alle
riunioni  della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo
Dipartimento  per  le  pari opportunita'. Almeno due volte l'anno, la
Commissione   si   riunisce   a   composizione   allargata,   con  la
partecipazione  di  un  rappresentante  di pari opportunita' per ogni
regione   e   provincia   autonoma,   anche   al  fine  di  acquisire
osservazioni,  richieste  e  segnalazioni  in  merito a questioni che
rientrano  nell'ambito  delle  competenze del sistema delle regioni e
delle  autonomie  locali.  ((PERIODO  SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 GENNAIO
2010, N. 5)).
  6.   Per  la  partecipazione  alle  riunioni  della  Commissione  i
componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennita';
ai  componenti  che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede
della  riunione  della  Commissione,  o  del  gruppo  di  lavoro  cui
eventualmente  partecipino,  vengono  rimborsate le spese di viaggio,
purche'  debitamente  documentate; parimenti sono rimborsate le spese
di  viaggio,  vitto  ed  alloggio,  per eventuali missioni deliberate
dalla Commissione.
  7.  I  componenti  decadono  dalla  Commissione  per  assenze  alle
riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro.
La decadenza e' dichiarata dal Ministro.