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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 101

Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/8/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2010)
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Testo in vigore dal: 20-2-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
  Visti  gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n.  198,  e  l'articolo 10, comma 6, della legge 25 febbraio 1992, n.
215, nonche' l'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare,
l'articolo  29,  che  prevede  al  comma  1 una riduzione della spesa
complessiva    sostenuta    dalle   amministrazioni   pubbliche   per
commissioni,  comitati  ed altri organismi del trenta per cento e, al
comma  2 il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento delle strutture;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15  giugno  2006,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20
luglio  2006,  concernente  la  delega di funzioni del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri in materia di diritti e pari opportunita' al
Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Barbara Pollastrini;
  Ritenuto  di  dover provvedere al riordino degli organismi operanti
presso   la   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi
dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  diritti  e le pari opportunita', di concerto con il
Ministro  per  l'attuazione  del  programma  di  Governo, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  per  le riforme e le
innovazioni  nella pubblica amministrazione, il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, il Ministro delle politiche per la famiglia e
il Ministro dello sviluppo economico;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  Nomina e composizione del Comitato per l'imprenditoria femminile

  1.  Il  Comitato  per  l'imprenditoria femminile, gia' istituito ai
sensi  dell'articolo  21  del  decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198,   opera   presso  il  Dipartimento  per  i  diritti  e  le  pari
opportunita'.
  2.  Il  Comitato  dura  in carica tre anni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
  3.  Il  Comitato e' presieduto dal Ministro per i diritti e le pari
opportunita', di seguito denominato "Ministro", o da un suo delegato,
ed  e'  composto  dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dello  sviluppo  economico,  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle politiche per la
famiglia  o  da loro delegati, da due rappresentanti della Presidenza
del  Consiglio  -  Dipartimento per i diritti e le pari opportunita',
tra   i   quali  il  Ministro  designa  un  Vice  Presidente,  da  un
rappresentante  del  settore  bancario  designato  dalle associazioni
bancarie italiane di intesa fra loro nonche' da un rappresentante per
ciascuna  delle  organizzazioni  operanti  a  livello nazionale nella
cooperazione,     nella    piccola    industria,    nel    commercio,
nell'artigianato,  nell'agricoltura,  nel  turismo  e nei servizi ((,
nonche' dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita')).
  4. I membri del Comitato operano a titolo gratuito.
  5. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. Il membro
supplente  appartiene  ad  un  genere  diverso  da  quello del membro
titolare.
  6.  Per  l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale
del personale e delle strutture messe a disposizione dal Dipartimento
per  i  diritti e le pari opportunita'; al personale del Dipartimento
non  spettano  ulteriori  compensi  per  le attivita' prestate per il
Comitato.