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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 2007, n. 69

Regolamento recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero delle comunicazioni, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/6/2007
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vigente al 19/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-6-2007
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della  legge 15 marzo 1997, n. 59», nel testo modificato ed integrato
da   ultimo   dal  decreto  legislativo  30 dicembre  2003,  n.  366,
concernente  le  funzioni  e la struttura organizzativa del Ministero
delle comunicazioni»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero delle
comunicazioni»;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004
di  riorganizzazione  del  Ministero  (Gazzetta  Ufficiale n. 302 del
27 dicembre  2004),  modificato  con  decreto 22 marzo 2006 (Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006);
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»,   ed   in   particolare   l'articolo 2,
comma 1-bis,  che  dispone  che  i  criteri  di  organizzazione siano
attuati  nel  rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«Codice   in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»,  ed  in
particolare le disposizioni relative al trattamento di dati sensibili
e giudiziari da parte di soggetti pubblici;
  Visto  l'articolo 20,  comma 1,  in  materia di trattamento di dati
sensibili,   che   dispone  che  lo  stesso  e'  consentito  solo  se
autorizzato da espressa disposizione di legge;
  Visto  l'articolo 21,  comma 1,  in  materia di trattamento di dati
giudiziari,   che  dispone  che  lo  stesso  e'  consentito  solo  se
autorizzato  da  espressa  disposizione  di legge o provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali;
  Considerato  che  i citati articoli 20 e 21 stabiliscono, altresi',
che  le  disposizioni  di legge o il provvedimento del Garante devono
specificare   le   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;
  Considerato   che   gli   articoli 20,   comma 2,  e  21,  comma 2,
stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi
la  finalita'  di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili  e  giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi
eseguibili,  il  trattamento e' consentito solo in riferimento a quei
tipi  di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti   che  ne  effettuano  il  trattamento,  in  relazione  alle
specifiche  finalita'  perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei
principi  dettati  dall'articolo 22 dello stesso Codice in materia di
protezione dei dati personali;
  Considerato  che  ai  sensi  del  citato  articolo 20, commi 2 e 4,
l'identificazione  dei  tipi  di  dati  e  di operazioni da parte dei
soggetti  pubblici  deve  avvenire  con  atto di natura regolamentare
adottato  in  conformita'  al  parere  espresso  dal  Garante  per la
protezione  dei  dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), aggiornata e integrata periodicamente;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  che  disciplina  l'adozione  dei decreti ministeriali di natura
regolamentare previsti per legge;
  Visto  il  provvedimento generale del Garante per la protezione dei
dati   personali   del  30 giugno  2005,  contenente  un  modello  di
riferimento  per  redigere  il  regolamento  sul trattamento dei dati
sensibili  e  giudiziari (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del
23 luglio 2005);
  Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari
da  parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e di soggetti
pubblici,  connesso  in  particolare  all'adempimento  di obblighi in
materia  di  appalti  e  di comunicazioni e certificazioni antimafia,
Capo  IV,  punto  2,  di  cui  al  provvedimento  del  Garante per la
protezione  dei  dati  personali  del 21 dicembre 2005 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006);
  Considerato che i principi, i presupposti, le modalita' ed i limiti
per  l'esercizio  del  diritto di accesso ai documenti amministrativi
contenenti  dati sensibili e giudiziari, con particolari garanzie per
i  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato di salute e la vita sessuale,
restano  disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi
per  l'interessato alcune operazioni svolte, in particolare, mediante
siti  web,  o  volte  a definire in forma completamente automatizzata
profili  o  personalita'  di  interessati,  le  interconnessioni  e i
raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal
medesimo  titolare del trattamento, oppure tra banche di dati gestite
da  diversi  titolari, nonche' la comunicazione dei dati a terzi o la
loro diffusione;
  Ritenuto  di  individuare  analiticamente  in  particolare  tra  le
predette  operazioni  quelle effettivamente svolte nel Ministero e in
particolare la comunicazione a terzi di dati sensibili e giudiziari;
  Ritenuto,  altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni
ordinarie  che  questo  Ministero  deve  necessariamente svolgere per
perseguire  le  finalita' di rilevante interesse pubblico individuate
per  legge  (operazioni  di  raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, reso in data 1° febbraio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge
n. 400 del 1988, con nota in data 17 aprile 2007;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

 Oggetto del regolamento e individuazione dei tipi di dati trattati

  1.  Il  presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo
30 giugno  2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei
dati  personali»,  di  seguito denominato «Codice», ed in particolare
delle  disposizioni  di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2,
identifica  i  tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere
oggetto  di  trattamento  da parte del Ministero delle comunicazioni,
nonche'  le  operazioni  eseguibili  nello  svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali.
  2.  Gli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 7 ed il relativo
indice   riepilogativo,   che  sono  parte  integrante  del  presente
regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i
quali  e'  consentito  il  relativo trattamento. Vengono identificate
anche  le  operazioni eseguibili e indicate le finalita' di rilevante
interesse  pubblico  perseguite  nei  singoli  casi,  descrivendo  il
contesto  nel quale e' effettuato il trattamento e le caratteristiche
principali del flusso informativo.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
            dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai sensi
            dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
            sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
            decreti   del   Presidente   della   Repubblica  e  sulle
            pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica  italiana,
            approvato  con  D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
            alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano invariati il
            valore   e   l'efficacia   degli   atti  legislativi  qui
            trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
            recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
            dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e'
            pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
            Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203.
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003,  n. 366,
            recante:    «Modifiche   ed   integrazioni   al   decreto
            legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  concernente  le
            funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle
            comunicazioni,  a  norma dell'art. 1 della legge 6 luglio
            2002,  n.  137»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
            8 gennaio 2004, n. 5.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
            2004, n. 176, recante: «Regolamento di organizzazione del
            Ministero   delle  comunicazioni»,  e'  pubblicato  nella
            Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004, n. 167.
              - Si  riporta  il  comma 1-bis  dell'art. 2 del decreto
            legislativo   30 marzo   2001,  n.  165,  recante  «Norme
            generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze
            delle    amministrazioni   pubbliche»,   pubblicato   nel
            supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 9 maggio
            2001, n. 106:
              «1-bis.  I criteri di organizzazione di cui al presente
            articolo sono  attuati  nel  rispetto della disciplina in
            materia di trattamento dei dati personali.».
              - Si  riportano gli articoli 20, 21, 22 e 154, comma 1,
            lettera g)  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n.
            196,  recante  «Codice  in materia di protezione dei dati
            personali»,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
            Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174:
              «Art.  20  (Principi applicabili al trattamento di dati
            sensibili).  -  1. Il  trattamento  dei dati sensibili da
            parte   di   soggetti  pubblici  e'  consentito  solo  se
            autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale
            sono  specificati  i  tipi  di  dati  che  possono essere
            trattati  e  di  operazioni  eseguibili e le finalita' di
            rilevante interesse pubblico perseguite.
              2.  Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
            la  finalita'  di  rilevante interesse pubblico, ma non i
            tipi  di  dati  sensibili  e di operazioni eseguibili, il
            trattamento  e' consentito solo in riferimento ai tipi di
            dati  e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
            dei   soggetti  che  ne  effettuano  il  trattamento,  in
            relazione   alle   specifiche  finalita'  perseguite  nei
            singoli  casi e nel rispetto dei principi di cui all'art.
            22,   con   atto  di  natura  regolamentare  adottato  in
            conformita'  al  parere  espresso  dal  Garante  ai sensi
            dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
              3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da
            una  disposizione  di  legge  i soggetti pubblici possono
            richiedere  al  Garante l'individuazione delle attivita',
            tra  quelle  demandate  ai medesimi soggetti dalla legge,
            che  perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico
            e  per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
            dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
            Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico
            provvede  altresi'  a  identificare  e rendere pubblici i
            tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
              4.  L'identificazione  dei tipi di dati e di operazioni
            di   cui  ai  commi 2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
            periodicamente.».
              «Art.  21  (Principi applicabili al trattamento di dati
            giudiziari).  -  1. Il  trattamento di dati giudiziari da
            parte   di   soggetti  pubblici  e'  consentito  solo  se
            autorizzato   da   espressa   disposizione   di  legge  o
            provvedimento  del  Garante che specifichino le finalita'
            di  rilevante  interesse pubblico del trattamento, i tipi
            di dati trattati e di operazioni eseguibili.
              2.  Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
            applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
              «Art.  22  (Principi applicabili al trattamento di dati
            sensibili   e  giudiziari).  -  1.  I  soggetti  pubblici
            conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
            secondo   modalita'  volte  a  prevenire  violazioni  dei
            diritti,  delle  liberta'  fondamentali  e della dignita'
            dell'interessato.
              2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art. 13 i
            soggetti   pubblici   fanno   espresso  riferimento  alla
            normativa  che  prevede  gli obblighi o i compiti in base
            alla   quale   e'  effettuato  il  trattamento  dei  dati
            sensibili e giudiziari.
              3.  I  soggetti  pubblici  possono trattare solo i dati
            sensibili   e   giudiziari  indispensabili  per  svolgere
            attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
            caso  per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o
            di dati personali di natura diversa.
              4.  I  dati  sensibili  e  giudiziari sono raccolti, di
            regola, presso l'interessato.
              5.    In    applicazione    dell'art.    11,   comma 1,
            lettere c), d)  ed e),  i  soggetti  pubblici  verificano
            periodicamente  l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei dati
            sensibili  e  giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza,
            completezza,  non  eccedenza e indispensabilita' rispetto
            alle  finalita'  perseguite  nei  singoli casi, anche con
            riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
            iniziativa.  Al fine di assicurare che i dati sensibili e
            giudiziari  siano indispensabili rispetto agli obblighi e
            ai  compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
            specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti.
            I  dati  che,  anche a seguito delle verifiche, risultano
            eccedenti  o  non  pertinenti  o  non  indispensabili non
            possono  essere  utilizzati,  salvo  che  per l'eventuale
            conservazione,   a   norma  di  legge,  dell'atto  o  del
            documento   che  li  contiene.  Specifica  attenzione  e'
            prestata  per la verifica dell'indispensabilita' dei dati
            sensibili  e  giudiziari  riferiti  a soggetti diversi da
            quelli  cui  si riferiscono direttamente le prestazioni o
            gli adempimenti.
              6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
            registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio di
            strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche di
            cifratura    o   mediante   l'utilizzazione   di   codici
            identificativi  o  di altre soluzioni che, considerato il
            numero   e  la  natura  dei  dati  trattati,  li  rendono
            temporaneamente    inintelligibili   anche   a   chi   e'
            autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli
            interessati solo in caso di necessita'.
              7.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la
            vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
            personali  trattati  per  finalita' che non richiedono il
            loro  utilizzo.  I  medesimi  dati  sono  trattati con le
            modalita'  di  cui al comma 6 anche quando sono tenuti in
            elenchi,  registri  o  banche  di dati senza l'ausilio di
            strumenti elettronici.
              8.  I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute non
            possono essere diffusi.
              9.    Rispetto   ai   dati   sensibili   e   giudiziari
            indispensabili  ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
            sono  autorizzati  ad effettuare unicamente le operazioni
            di  trattamento indispensabili per il perseguimento delle
            finalita'  per  le  quali  il  trattamento e' consentito,
            anche  quando  i  dati sono raccolti nello svolgimento di
            compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
              10.  I  dati  sensibili e giudiziari non possono essere
            trattati  nell'ambito  di test psico-attitudinali volti a
            definire  il  profilo o la personalita' dell'interessato.
            Le   operazioni   di   raffronto  tra  dati  sensibili  e
            giudiziari,  nonche'  i  trattamenti  di dati sensibili e
            giudiziari  ai  sensi  dell'art. 14, sono effettuati solo
            previa annotazione scritta dei motivi.
              11.  In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
            al  comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
            diversi   titolari,   nonche'   la  diffusione  dei  dati
            sensibili  e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da
            espressa disposizione di legge.
              12.  Le disposizioni di cui al presente articolo recano
            principi   applicabili,   in  conformita'  ai  rispettivi
            ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
            della  Repubblica,  dalla Camera dei deputati, dal Senato
            della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
              «Art.  154  (Compiti).  - 1. Oltre a quanto previsto da
            specifiche  disposizioni,  il  Garante, anche avvalendosi
            dell'Ufficio  e  in conformita' al presente codice, ha il
            compito di:
                a)-f)(omissis);
                g) esprimere pareri nei casi previsti;».
              - Si  riporta  l'art.  17,  commi 3  e  4,  della legge
            23 agosto    1988,    n.    400,   recante:   «Disciplina
            dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
            del Consiglio dei Ministri», e pubblicata nel supplemento
            ordinario  della Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
            214:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
            regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
            autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
            espressamente  conferisca  tale potere. Tali regolamenti,
            per  materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono
            essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma
            restando  la  necessita'  di  apposita  autorizzazione da
            parte   della   legge.   I  regolamenti  ministeriali  ed
            interministeriali  non  possono dettare norme contrarie a
            quelle  dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
            essere   comunicati   al  Presidente  del  Consiglio  dei
            Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
            ministeriali  ed  interministeriali, che devono recare la
            denominazione  di  «regolamento»,  sono  adottati  previo
            parere  del  Consiglio  di  Stato, sottoposti al visto ed
            alla  registrazione  della  Corte  dei conti e pubblicati
            nella Gazzetta Ufficiale.».

          Nota all'art. 1:
              - Per  gli  articoli  20  e  21 del decreto legislativo
            30 giugno 2003, n. 196, si vedano note alle premesse.