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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. 33

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/4/2007
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Testo in vigore dal: 13-4-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  31 gennaio  1963,  n.  1,  che ha
approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111;
  Sentita  la  Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello
Statuto speciale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con  i  Ministri delle infrastrutture, dei trasporti, dell'economia e
delle  finanze  e  per  le  riforme  e  l'innovazione  nella pubblica
amministrazione;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Modifica  all'articolo  7  del decreto legislativo 1° aprile 2004, n.
                                 111
  1.  Al  comma  2  dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile
2004,  n.  111  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto speciale della
regione   Friuli-Venezia   Giulia  concernenti  il  trasferimento  di
funzioni  in materia di viabilita' e trasporti), le parole: «entro il
31 dicembre  2005»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il 31
dicembre 2007».
  2.  Al  comma 3 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n.
111  del  2004, le parole: «entro il 15 gennaio 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 15 gennaio 2008».
                                  Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Il   testo   dell'art.   65  dello  statuto  speciale
          approvato  con  la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
          1,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del
          1° febbraio 1963, e' il seguente:
              «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel
          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
          regione.».
              - Il  decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme
          di   attuazione   dello   statuto  speciale  della  regione
          Friuli-Venezia   Giulia  concernenti  il  trasferimento  di
          funzioni   in   materia  di  viabilita'  e  trasporti.)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2004, n. 103.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del citato decreto
          legislativo  1° aprile  2004,  n.  111, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  7  (Funzioni  del Compartimento dell'ANAS S.p.a.
          del  Friuli-Venzia  Giulia).  - 1. Le funzioni previste dal
          presente  decreto in capo all'ANAS S.p.a. sono dallo stesso
          esercitate   attraverso   l'attuale   Compartimento  ovvero
          attraverso  altra  struttura autonoma per il Friuli-Venezia
          Giulia con sede in Trieste.
              2.  Il  personale  dell'ente  di  cui  al  comma  1  e'
          trasferito  in numero di centosessanta unita' suddivise per
          categoria,  secondo  quanto previsto nella tabella allegata
          sub   D).  L'individuazione  del  personale  da  trasferire
          avviene   secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n.
          448,  da  avviarsi  entro  quindici  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore  della legge regionale di riordino e di
          attribuzione delle funzioni in materia di viabilita' di cui
          al  presente  decreto,  da  adottarsi  entro il 31 dicembre
          2007.
              3.  Qualora  non  si  provveda all'adozione della legge
          regionale  di  cui al comma 2 entro il termine previsto, il
          personale  e' comunque trasferito alla Regione; in tal caso
          le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  22 dicembre 2000, n. 448, sono avviate entro
          il 15 gennaio 2008.
              4.  La  Regione  si  avvale  per  lo  svolgimento delle
          funzioni  in  materia  di  viabilita'  di  cui  al presente
          decreto,  dell'ente  di cui al comma 1, secondo i criteri e
          le  modalita'  definiti convenzionalmente con quest'ultimo,
          fino al completamento delle procedure di cui al decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n.
          448.
              5.  La  determinazione della partecipazione erariale al
          trasferimento  del  personale  di  cui al presente articolo
          fara'  comunque riferimento al numero di unita' individuate
          al comma 2.».