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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n. 8

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 (in G.U. 05/04/2007, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2019)
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Testo in vigore dal: 8-2-2007
al: 8-2-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di interventi per
contrastare  gli  episodi  di  violenza  in occasione di competizioni
calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere
i comportamenti particolarmente pericolosi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  le  politiche  giovanili  e le attivita' sportive, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
           Misure per la sicurezza degli impianti sportivi

  1.    Fino   all'attuazione   degli   interventi   strutturali   ed
organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le
competizioni  riguardanti  il  gioco  del  calcio,  negli stadi non a
norma,  sono  svolte "a porte chiuse". Le determinazioni in proposito
sono  assunte  dal prefetto competente per territorio, in conformita'
alle   indicazioni   definite   dall'Osservatorio   nazionale   sulle
manifestazioni  sportive  di  cui  all'articolo 1-octies del medesimo
decreto-legge  n.  28 del 2003. Potra' essere consentito l'accesso di
coloro  che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in
data  anteriore  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non  destinatari  dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge
13  dicembre  1989,  n. 401, allorche' l'impianto sportivo risultera'
almeno  munito  degli  specifici requisiti previsti in attuazione dei
commi  1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28
del 2003.
  2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 2003, n. 88,
dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni
nazionali  riguardanti  il  gioco  del  calcio  di porre in vendita o
cedere,  a  qualsiasi  titolo,  direttamente  od indirettamente, alla
societa'  sportiva  cui  appartiene  la  squadra  ospitata, titoli di
accesso   agli   impianti  sportivi  di  cui  al  comma  1  ove  tali
competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E',
altresi',  fatto  divieto  di  porre in vendita o cedere, a qualsiasi
titolo,  alla  stessa  persona  fisica  titoli  di  accesso in numero
superiore  a  dieci.  In  caso  di  violazioni delle disposizioni del
presente  comma  si  applicano  le  sanzioni  previste  dal  comma  5
dell'articolo 1-quinquies.".
  3.  I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato
decreto-legge  n.  28  del  2003,  come  introdotto  dal  comma 2, si
applicano  alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio
programmate  per  i  giorni successivi alla data di entrata in vigore
del   presente   decreto.  I  titoli  di  accesso  ceduti  o  venduti
anteriormente non possono essere utilizzati.